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vorrei sapere se esiste per legge una distanza minima tra due pozzi, nella fattispecie uno esistente e l'altro da realizzare. ringrazio tutti quelli che sapranno darmi utili indicazioni
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unico riferimento normativo e' contenuto nel codice civile, e risulta di m 2 da qualsiasi opera fuori proprieta' e dal limite di proprieta' stesso, di m 5 da corsi d'acqua classificati e dalla viabilita' provinciale (circolari Genio Civile) e di m 15 dalla viabilita' statale (valore indicativo generalmente soggetto alla deroga di m 5) in assenza di ingobri fuori terra. In presenza di ingobri fuori terra (finti pozzi, alloggiamento cisterne, impianti di sollevamento e quanto altro) deve farsi riferimento alla normativa urbanistica comunale
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non ricordo i riferimenti legislativi ma la distanza tra due pozzi è di 500 ml radiali, salvo prescrizioni del geologo che assicurano trattasi di diverse falde.
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OP
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vittoria vorrei chiederti da cosa nasca la distanza di 500 metri radialitra i due pozzi. E' pur vero che la distanza tra 2 pozzi di circa un paio di metri sembra vera poca e sicuramente potrebbe dare adito a contestazioni per le variazioni del livello di falda per l'influenza del raggio d'azione durante il pompaggio dei due pozzi. Ringrazio ugualmente tutti per le risposte
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Reinvio una risposta a quesito identico del maggio scorso:
DPR 236/1988 art. 6 c. 2 : Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni: ... f) apertura di cave o pozzi D. Lgs. 152/1999 art. 21 Modifiche al DPR di cui sopra: …’nella zona di rispetto sono vietati… g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano…’ E’ il caso di leggerselo per esteso. Inoltre, come qualcuno giustamente osservava, i criteri per la definizione delle fasce di rispetto spesso sono indicati dalle normative regionali. In Lombardia la norma consente la definizione delle fasce di rispetto per pozzi destinati all’uso potabile oltre che con il criterio geometrico anche con il criterio cronologico e con quello idrogeologico, adottati in base alle caratteristiche degli acquiferi interessati dall’estrazione. Infine, per definire la distanza minima di pozzi d’acqua per il consumo umano esistono diversi software applicativi alcuni dei quali, oltre a definire la questione dal punto di vista dimensionale, consentono di fare bilanci delle risorse in entrata e in uscita dal comparto di territorio modellizzato.
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mi spiace deludere la risposta immediatamente precedente ma la normativa a cui viene fatto riferimento riguarda esclusivamente opere di captazione ad uso idropotabile e non altre opere quali quellle ad uso domestico (ai sensi dell'art.93 del TU) o quelle ad uso produttivo (industriale, antiincendio, irriguo, ecc ai sensi dell'art.95 del T:U. 1775/93). Per quanto attiene l'interferenza tra pozzi adiacenti sono a rilevare che la stessa NON dipende esclusivamente dalla loro reciproca distanza, ma dalla durata e quantita' di prelievo rispetto alla portata massima del pozzo, dalla permeabilita' dell'acquifero ecc. ecc., e pertanto pozzi a distanza di pochi metri possono non risultare praticamente interferenti per i singoli prelievi quando questi si attuano per aliquote della portata massima e per tempi tali che i relativi coni di depressione non interagiscono tra loro da determinare su una delle opere riduzione della richiesta produttivita' della risorsa. Infine vengo a sottolineare che NON e' prevista assolutamente dalla normativa vigente una distanza minima tra opere di captazione (ad uso non idro-potabile*) ma piuttosto ai sensi della L.n.36/94 come esplicitato all'atr. n.1 e n.2, e' lo sfruttamento della risorsa che deve essere effettutato con criteri di solidarieta' (evitando pertanto di sottrarre il fabbisogno idrico del vicino per proprio uso esclusivo o meno privilegiato). Se il problema che viene posto e' di tipo tecnico, osservo che l'interferenza tra pozzi deve essere analizzata in primo luogo accertando se risulta possibile che la captazione di progetto si possa attestare in un circuito idrico differente da quello derivato dal I° pozzo (nel qual caso possono decadere i termini di cui al DPR citato, altrimenti si dovranno effettuare porve di emungimento, per accertare il cono di infuenza determinato dalle modalita' di prelievo del pozzo esistente, e modellizzare quello indotto nella risorsa da quello di progetto, pervenendo alla definzione di una distanza minima nella quale l'interferenza tra le opere puo' ritenersi "accettabile", quale compromesso tra necessita' idriche e "comportamento di buon vicinato".
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Non concordo con alcune cose dette da Francesco mentre concordo con altre. Aspetto normativo. Bisogna distinguere la procedura autorizzativa prevista dagli artt. 93 e 95 del TU 1775/1933 dalle fasce di rispetto (200 m di raggio, per inciso). Queste sono regolate dal DPR 236/1988 e dalle modifiche che ho indicato contenute nell'art. 23 del D. Lgs. 152/1999 (e l'eccezione riguarda proprio i pozzi per uso potabile...non gli altri, a meno che, ribadisco, norme locali non definiscano criteri diversi da quello strettamente geometrico). I criteri di solidarietà o di non conflittualità e, in generale, di utilizzo razionale delle risorse, sono esposti anche nell'art. 23 del D. Lgs. che ho citato, che consiglio di leggere visto che é considerato il nuovo Testo Unico sulle acque. Interessa infatti tutto il ciclo dell'acqua, dal prelievo allo scarico e abroga la Legge Merli oltre ad apportare le modifiche al DPR 236/1988. Aspetto tecnico. La definizione dell'ampiezza dell'influenza di un pompaggio può certamente essere invocata e dimostrata con le buone regole dell'idrogeologia cui anche Francesco fa riferimento, purché sussistano le condizioni normative per farlo, altrimenti potrbbe essere un esercizio inutile. Gianfranco ti interessa specificare di che tipo di pozzi si tratta e qual'é il motivo ultimo della tua richiesta?
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Il pozzo che si dovra' realizzare è un pozzo la cui acqua sara destinata ad attivita industriale azienda gelati. si è posto il problema della vicinanza con un altro pozzo perche'quelo gia esistente pompa acqua dolce un'altro di proprieta' della ditta che è posto a circa 50 metri pompa acqua salmastra, cosi' il committente vorrebbe farne un'altro a pochi metri di quello che tira acqua dolce . Ci troviamo a ridosso di una zona di spiaggia circa 300 metri a 2 metri slm
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Dunque si tratta di un uso industriale di acqua di falda che deve avere caratteristiche di potabilità per l'uso alimentare. In questo caso, se fai leva sul fatto che le acque sono destinate alla preparazione alimentare, potrebbe non essere applicata la norma che ti ho indicato ed evitare l'applicazione della fascia di 200 m. Se il vicino dimostrasse che c'è una sottrazione di risorsa (cosa abbastanza difficile nel caso delle acque sotterranee ma ricca di casistica giuridica per le acque superficiali) potrebbero sorgere problemi più adatti agli avvocati che ai geologi. D'altro canto, oltre che formale, il problema é sostanziale - e tecnico. Sarebbe necessario conoscere le caratteristiche dei due pozzi esistenti (hanno la stessa profondità e i loro filtri si trovano alle stesse quote? quali sono le portate estratte in condizioni di regime e di massima? ci sono canali superficiali o altri corpi idrici, oltre al mare...,nelle vicinanze?)per valutare se sono effettivamente confrontabili. Dunque non basta 'avvicinarsi' al pozzo che dà acqua dolce ma capire perchè questo succede. Infatti per quel che dici, presumo si tratti di un acquifero sabbioso continuo, forse con intercalazioni più fini o parziali cementazioni, comunque tale per cui le condizioni di alimentazione della falda a 50 m di distanza siano sostanzialmente le stesse. Puoi aggiungere info sul caso, soprattutto in 3D?
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Qualche collega sa darmi se esistono indicazioni sulla distanza minima dello scarico, di acque reflue industriali, da opere di captazione-derivazione, nel D. lgs. 152/06 e s.m.i.?
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