e dopo Grasso, vado Io..
Su parere legale le competenze, ossia il pagamento degli onorari per il geologo sono valutabili con un ragionamento molto semplice..di tipo "assicurativo"..ossia: Sino a dove sarai chiamato a rispondere civilmente e penalmente se qualcosa va storto ! .. se a seguito della "colpa" di un Geologo ne conseguono danni (sperabile solo materiali e quindi con responsabilità confinate nel Civile) esso ne risponde in prima persona e, quindi, è giustficata la richiesta di un compenso per l'ammontare "complessivo" delle opere (se in percentuale) o le prestazioni (se a vacazione), ovviamente è necessario un discreto buon senso ed una grande preparazione tcnica e giuridica per valutare in che modo questa presenza o coinvolgimento nella realizzazione delle "sovrastrutture" sia effettiva e non solo teorica.
Con un'esempio, se a successivamente alla trivellazione di un pozzo per acqua, la costruzione di impianti di sollevamento, la rete di distribuzione e le opere edili, si doverrero verificare cedimenti strutturali con danneggiamento di quanto suddetto, a causa di una errata "previsione" effettuata dal Geologo (ad esempio cedimenti conseguenti al pompaggio o all'assestamento del riempimento), la richiesta di risarcimento danni, con la presunzione di responsabilità professionale è praticamente certa. (indipendentemente dalle "belle parole" dell' Ingegnere di turno, del tipo..non si preoccupi ci penso io..o del Committente, altrettanto del tipo...ma a noi basta lo studio geologico... (cara grazia se fai la Direzione Lavori) !!
Appena si tratta di quantificare i danni (che, da un caso reale, possono essere di alcune centinaia di milioni) state pur certi che la "colpa" del Geologo sarà immediatamente sollevata!!
In altri termini le prestazioni del geologo, in particolare la sua partecipazione ai "collaudi" ecc. è conseguenza diretta della responsabilità connessa con eventuali colpevolezze "in vigilando", essendo, difatti, essenziale che il geologo "verifichi" che le opere eseguite ed i relativi collaudi siano coerenti con le premesse dello studio geologico e con quant'altro ne consegue e, non basta nemmeno una "liberatoria" o un richiamo esplicito nel disciplinare, a meno che questo non sia stato redatto da uno studio legale con molta, molta esperienza.
Per concludere, non è tanto il parametro "e" che può creare problemi quanto la valutazione dell'importo delle opere sul quale computare il compenso.