Colleghi,
devo dirvi che questa discussione sta facendo alterare in maniera significativa l'umore del prof. Mccoy, che ha perso la sua flemma, ha iniziato a borbottare in maniera sempre più rumorosa, e ad un certo punto si è messo alla tastiera per rispondere a dovere. Sono riuscito a fermarlo in tempo e a distrarlo con un integrale quadruplo (quadratura di Gauss), che lo terrà occupato per un pò e gli farà dimenticare questo post, spero.
gi basile ha già citato il DM 1988 dove da nessuan parte è fissato un FS per i pendii naturali.
gianpaolo cortese, dimmi dove è scritto nelal legge che nei pendii FS deve essere SEMPRE > 1.3
LA circolare che vi accennavo è la circolare del ministero dei LL PP, n. 30483 del 24 09 88, punto G.2.3 ed il testo coordinato DM 1988-circolare vi è stato già postato da gi basile:
Il valore [minimo ammissibile] del coefficiente di sicurezza sarà assunto dal progettista e giustificato sulla base delle considerazioni relative al livello di conoscenze raggiunto ed al grado di affidabilità dei dati disponibili, alla complessità della situazione geologica e geotecnica, alla esperienza locale su pendii naturali in situazioni simili, nonché alle conseguenze di un'eventuale frana.
A parte la ovvia frase da me inserita in parentesi quadre, non mi sembra vi sia nient'altro da aggiungere se non che, evidentemente, la mancanza di un FS di soglia indicato a priori dalla normativa nei pendii naturali è tale da sconcertare molti colleghi e farli ricorrere a tutti i costi ad un FS non citato dalla legge per il caso specifico.
Mi sembra poi così ovvio da non doverlo neanche nominare che un FS <= 1.1, anche con indagini molto accurate sarà difficilmente adottabile, ed il valore di 1.3 rimane comodo come riferimento, che in ogni caso non è assolutsamente estrapolabile ai versanti naturali se siintende coem soglai minima.
e' vero anche l'inverso, ossia, possiamo ritenere che il FS minimo per una determianta zona dove sorgerà un quartiere densamente popolato, e dove il sottosuolo non è omogeneo e le condizioni idrogeologiche non esattamente determinabili, come 1.5 e dichiarare pertanto il versante potenzialmente instabile con FS = 1.3. Questa valutazione è obbligatoria anche per i pendii artificiali. Siamo noi i direttori d'orchestra.
Nel caso di Macigno, con tratti di versante rimodellati, dovresti verificare a parte l'intero pendio E i tratti scavati, che sono il frutto di un intervento antropico ed hanno perso la loro configurazione naturale, potendo pertanto essere definiti come "fronti di scavo".
Al collega che verifica le relazioni per il comune farei leggere questo post.
Se però le verifiche si riferiscono ai tratti non naturali allora si può applicare il punto G.3 della normativa, FRONTI DI SCAVO:
G.3.2 CRITERI DI PROGETTO E CALCOLI DI STABILITÀ
Il progetto deve definire un profilo di scavo tale che il terreno sia stabile con adeguato margine di sicurezza, da valutarsi con i metodi di calcolo indicati al punto G.2.3.
Nel caso di terreni omogenei e nei quali le pressioni neutre siano note con sufficiente attendibilità, il coefficiente di sicurezza non deve essere minore di 1,3.
Nelle altre situazioni il valore del coefficiente di sicurezza da adottare deve essere scelto caso per caso, tenuto conto principalmente della complessità strutturale del sottosuolo, delle conoscenze del regime delle pressioni neutre e delle conseguenze di un eventuale fenomeno di rottura. Si deve tener conto dell'esistenza di manufatti e sovraccarichi in prossimità del ciglio di scavo.
Nel progetto deve essere esaminata l'eventuale influenza dello scavo sul regime delle acque superficiali e sotterranee dell'area interessata.