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Il DM 11/03/88 prescrive un Fattore di Sicurezza per l'analisi di stabilità dei versanti (pendii) pari a 1,3.

Navigando sulla rete ho trovato una relazione geologico-tecnica in cui si dichiara:
"I valori calcolati sono tutti maggiori di 1,30 ad eccezione (...di uno pari a 1.1)utilizzando parametri geotecnici residui. Ma anche in questo caso si ha un buon grado di sicurezza considerando:
-che la verifica in condizioni sismiche è tesa a verificare le condizioni che si possono sviluppare a brevissimo termine ed è quindi sufficiente che sia superato il valore di equilibrio (Fs = 1,00);..."

E' scritto in qualche legge, decreto, circolare LLPP o è un'affermazione che dipende dall'esperienza del tecnico e la responsabilità grava quindi solo su di esso?

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Il DM 11/03/88 prescrive un Fattore di Sicurezza per l'analisi di stabilità dei versanti (pendii) pari a 1,3.
Macigno,
tale affermazione è quanto meno incompleta: il suddetto FS vale solo per pendii artificiali. Quando lavoravo al genio civile arrivò un quesito da parte di un collega a proposito, poichè un altro genio civile negò di approvare un progetto nel quale il pendio naturale risultava avere un FS di 1.25 circa < 1.3.
Il collega aveva ragione, in quanto esiste una successiva circolare esplicativa del DM -dovrei ritrovare il mio parere di 10 anni fa per citare l'esatto riferimento- che demanda al tecnico il compito di stabilire qual'è un FS accettabile in funzione di vari fattori, quali il rischio di danni a strutture o vite umane, la completezza delle indagini, ecc. ecc.

Mentre la frase che citi, scritta dal collega, è piuttosto sibillina...


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
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Pendii artificiali: rilevati e simili?

Un tratto di versante naturale su cui si realizza o si ristruttura edifici esistenti, magari con stradine di accesso e muretti... che cos'e dunque?

E se il FS vale solo per "pendii artificiali", qual'è il FS per gli altri casi?

In zone sottoposte a vincolo Idrogeologico si richiede l'analisi di stabilità già a partire da scavi e movimento terreno (e quindi poi per tutti gli interventi via via maggiori).
Che FS devo utilizzare?

PS - un collega che verifica le relazioni per il V.I. per un comune mi ha chiesto integrazioni in quanto il Fs di progetto in cond sismiche era compreso tra 1.292 - 1.310 (le 10 superfici più critiche)...

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Fs deve essere >= a 1.3 sempre!!

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Riporto integralmente dal D.M. 11/3/88:

"G.2 PENDII NATURALI
G.2.3 CALCOLI DI STABILITA'
Il metodo di calcolo per la verifica della stabilità deve essere scelto tenendo conto della posizione e della forma delle possibili superfici di scorrimento, dell'assetto strutturale, delle caratteristiche meccaniche del terreno, nonché della distribuzione delle pressioni neutre. Nel caso di pendii in frana si devono adottare quei metodi - in quanto applicabili - che permettono di eseguire la verifica lungo le superfici di scorrimento che meglio approssimano quella riconosciuta con le indagini.
Negli altri casi si esamineranno superfici di scorrimento cinematicamente possibili in numero sufficiente per ricercare la superficie alla quale corrisponda, nel caso considerato, il coefficiente di sicurezza più basso.
Quando sussistano condizioni tali da non consentire una agevole valutazione delle pressioni neutre i calcoli di verifica devono essere effettuati assumendo le più sfavorevoli condizioni che ragionevolmente si possono prevedere.
Per i pendii ricadenti in zona sismica, la verifica di stabilità deve essere eseguita tenendo conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme sismiche.
Il valore del coefficiente di sicurezza sarà assunto dal progettista e giustificato sulla base delle considerazioni relative al livello di conoscenze raggiunto ed al grado di affidabilità dei dati disponibili, alla complessità della situazione geologica e geotecnica, alla esperienza locale su pendii naturali in situazioni simili, nonché alle conseguenze di un'eventuale frana.

G.3 FRONTI DI SCAVO
G.3.2 CRITERI DI PROGETTO E CALCOLI DI STABILITA'
Il progetto deve definire un profilo di scavo tale che il terreno sia stabile con adeguato margine di sicurezza, da valutarsi con i metodi di calcolo indicati al punto G.2.3.
Nel caso di terreni omogenei e nei quali le pressioni neutre siano note con sufficiente attendibilità, il coefficiente di sicurezza non deve essere minore di 1,3.
Nelle altre situazioni il valore del coefficiente di sicurezza da adottare deve essere scelto caso per caso, tenuto conto principalmente della complessità strutturale del sottosuolo, delle conoscenze del regime delle pressioni neutre e delle conseguenze di un eventuale fenomeno di rottura. Si deve tener conto dell'esistenza di manufatti e sovraccarichi in prossimità del ciglio di scavo.
Nel progetto deve essere esaminata l'eventuale influenza dello scavo sul regime delle acque superficiali e sotterranee dell'area interessata."

La questione mi sembra abbastanza chiara: per i pendii naturali NON vi è alcun coefficiente di sicurezza minimo da rispettare!

g.basile

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Ripeto il valore di FS sia in pendii naturali che in scavo deve essere >=1.3 per garantire la stabilità del versante e delle opere.
Tra 1. e 1.3 il pendio si trova in condizioni prossime all' equilibrio limite (e qui il progettista eventualmente si assume la responsabilità di verificarlo).
<1 il pendio è instabile.
Verificate sempre il versante!!!
Scusa Basile ma quello che hai scritto non mi trova d'accordo!!Un professionista deve sempre tutelare e tutelarsi, scrivere che non vi è nessun coefficiente di sicurezza minimo da rispettare nell'analisi di un pendio mi fa rabbrividire!!!!

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Macigno Offline OP
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Personalmente verifico sempre che sia >1.3.
Il quesito è nato per aver letto quanto riportato, cioè che si accetti valori <1.3 -ma comunque >1- in particolari situazioni -sismiche, parametri residui, ecc...-

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Per gi basile:
<<La questione mi sembra abbastanza chiara: per i pendii naturali NON vi è alcun coefficiente di sicurezza minimo da rispettare!>>

devo arguire che siccome nella legge è scritto <<Il valore del coefficiente di sicurezza sarà assunto dal progettista e giustificato sulla base delle considerazioni relative al livello di conoscenze raggiunto ed al grado di affidabilità dei dati disponibili, alla complessità della situazione geologica e geotecnica, alla esperienza locale su pendii naturali in situazioni simili, nonché alle conseguenze di un'eventuale frana.>> allora anche un bel fattore di sicurezza pari a 0,1 è valido se adeguatamente spiegato??? :-)))))))))))

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Non fraintendiamo, please, e aggiusto il tiro.

Non vi è alcun coefficiente di sicurezza minimo da rispettare al di sopra di 1.

Con un Fs=1,05 non starei tranquillo nemmeno se avessi seguito personalmente sondaggi e prove geotec.

Con un Fs=1,10 avrei qualche problema ma tendenzialmente non lo considererei un buon valore.

Con un Fs=1,20 rifarei tutte le verifiche sotto qualsiasi condizione e con tutte le griglie possibili.

Con un Fs=1,30 mi chiederei se per caso c'è qualcosa che non va.

Capito l'antifona? :-)))

Le verifiche di stabilità son delle brutte bestie: troppi parametri in gioco che non conosciamo, gli stessi programmi che usiamo calcolano le varie grandezze in un modo che non sappiamo.

Però la normativa non impone un coeff minimo (ovviamente al di sopra di 1) e ti lascia scegliere.

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Colleghi,
devo dirvi che questa discussione sta facendo alterare in maniera significativa l'umore del prof. Mccoy, che ha perso la sua flemma, ha iniziato a borbottare in maniera sempre più rumorosa, e ad un certo punto si è messo alla tastiera per rispondere a dovere. Sono riuscito a fermarlo in tempo e a distrarlo con un integrale quadruplo (quadratura di Gauss), che lo terrà occupato per un pò e gli farà dimenticare questo post, spero.

gi basile ha già citato il DM 1988 dove da nessuan parte è fissato un FS per i pendii naturali.

gianpaolo cortese, dimmi dove è scritto nelal legge che nei pendii FS deve essere SEMPRE > 1.3


LA circolare che vi accennavo è la circolare del ministero dei LL PP, n. 30483 del 24 09 88, punto G.2.3 ed il testo coordinato DM 1988-circolare vi è stato già postato da gi basile:

Quote:


Il valore [minimo ammissibile] del coefficiente di sicurezza sarà assunto dal progettista e giustificato sulla base delle considerazioni relative al livello di conoscenze raggiunto ed al grado di affidabilità dei dati disponibili, alla complessità della situazione geologica e geotecnica, alla esperienza locale su pendii naturali in situazioni simili, nonché alle conseguenze di un'eventuale frana.

A parte la ovvia frase da me inserita in parentesi quadre, non mi sembra vi sia nient'altro da aggiungere se non che, evidentemente, la mancanza di un FS di soglia indicato a priori dalla normativa nei pendii naturali è tale da sconcertare molti colleghi e farli ricorrere a tutti i costi ad un FS non citato dalla legge per il caso specifico.

Mi sembra poi così ovvio da non doverlo neanche nominare che un FS <= 1.1, anche con indagini molto accurate sarà difficilmente adottabile, ed il valore di 1.3 rimane comodo come riferimento, che in ogni caso non è assolutsamente estrapolabile ai versanti naturali se siintende coem soglai minima.

e' vero anche l'inverso, ossia, possiamo ritenere che il FS minimo per una determianta zona dove sorgerà un quartiere densamente popolato, e dove il sottosuolo non è omogeneo e le condizioni idrogeologiche non esattamente determinabili, come 1.5 e dichiarare pertanto il versante potenzialmente instabile con FS = 1.3. Questa valutazione è obbligatoria anche per i pendii artificiali. Siamo noi i direttori d'orchestra.

Nel caso di Macigno, con tratti di versante rimodellati, dovresti verificare a parte l'intero pendio E i tratti scavati, che sono il frutto di un intervento antropico ed hanno perso la loro configurazione naturale, potendo pertanto essere definiti come "fronti di scavo".
Al collega che verifica le relazioni per il comune farei leggere questo post.
Se però le verifiche si riferiscono ai tratti non naturali allora si può applicare il punto G.3 della normativa, FRONTI DI SCAVO:

Quote:
G.3.2 CRITERI DI PROGETTO E CALCOLI DI STABILITÀ
Il progetto deve definire un profilo di scavo tale che il terreno sia stabile con adeguato margine di sicurezza, da valutarsi con i metodi di calcolo indicati al punto G.2.3.
Nel caso di terreni omogenei e nei quali le pressioni neutre siano note con sufficiente attendibilità, il coefficiente di sicurezza non deve essere minore di 1,3.
Nelle altre situazioni il valore del coefficiente di sicurezza da adottare deve essere scelto caso per caso, tenuto conto principalmente della complessità strutturale del sottosuolo, delle conoscenze del regime delle pressioni neutre e delle conseguenze di un eventuale fenomeno di rottura. Si deve tener conto dell'esistenza di manufatti e sovraccarichi in prossimità del ciglio di scavo.
Nel progetto deve essere esaminata l'eventuale influenza dello scavo sul regime delle acque superficiali e sotterranee dell'area interessata.



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