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Iscritto: Mar 2002
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Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha le linee guida di APAT o ANPA (magari in formato pdf per la modalità di trasporto e conferimento a RECUPERO delle terre di scavo. ai sensi del D.Lgs 22/97, L.443/2001 e L.306/2003. Quelle informali di ARPAT le ho (non chiedetemele, al momento opportuno le rendo disponibili). Ciao Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Iscritto: May 2005
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Ho trovato quello che cerchi in una pubblicazione: "La gestione dei rifiuti - Obblighi, divieti e sanzioni" di Gianfranco Amendola, Ambiente & Territorio, Maggioli Editore. Spero che sia reperibile in qualsiasi libreria universitaria. Lì c'è tutto ciò di cui hai bisogno. Ciao Dott. Geo. Francesco Maggi
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Iscritto: May 2005
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nel caos che si è creato in materia ho dubbi che le terre e rocce in oggetto, se non contaminate, siano ascrivibili nel campo dei rifiuti e quindi normate dai D.L. 22/97 e D.M. 72/98 (vedi L. 308/2004)
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effettivmente il decreto lunardi aveva specificato che al momento del conferimento se le terre (quindi mediante anche "diluizione" ) non sono contaminate non sono da considerarsi rifiuti anche se la comunità ha aperto un procedimento contro questo provvedimento. Al mommento attuale la tendenza è di fare analisi al conferimento e quindi utilizzare e/o stoccare le terre (se non contaminate) mediante specifico progetto di stoccaggio e/o riutilizzo
"laudato si mi signore per sora nostra acqua tanto umile et preziosa et casta" S. Francesco d'Assisi
Vorlicek Pier - Andrea Phd in applied geology Post doc in hydrogeology vorlicek@libero.it
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Iscritto: Mar 2002
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OP
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Dunque ragazzi, a scanso di equivoci questa è la Legge 443/2001 modificata dalla Legge 306/2003 :rolleyes: : (omissis) 17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a Via ovvero, qualora non sottoposto a Via, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'Arpa, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. 18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore. 19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a Via, parere dell'Arpa, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione. (omissis) Sulla base di questo, APAT ha emesso delle linee guida (non credo ancora ufficiali) e lo stesso ARPAT in Toscana (queste le ho e non sono ufficiali). Quello che sto chiedendo, sono le linee guida nazionali, possibilmente in formato PDF. Saluti Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Massimo Online6,195 Dec 9th, 2025
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