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#26120 21/11/2007 09:43
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Scrivo riguardo ad una faccenda spinosa: la certificazione delle indagini geotecniche.

Ho provato a leggermi la circolare 349: io ed i miei colleghi ci chiediamo se sia possibile certificare il laboratorio.

La lettura della norma è stata molto istruttiva: ho scoperto che l'obiettivo della stessa è sostanzialmente quello di proibire ai comuni mortali l'impiego di strumenti banali. Se ad esempio volessi certificare una semplice misura di livello in un pozzo, utilizzando un freatimetro, lo potrei fare solo dimostrando di avere alle spalle un laboratorio delle dimensioni di un isolato.

Domanda: perché per fare una misura di livello nel pozzo devo essere intestatario di una sonda a rotazione? Come incidono le suddette macchine sull'efficacia della misura che eseguo nel pozzo?

Per quale motivo per utilizzare un penetrometro tascabile devo essere intestatario di tre celle triassiali? Perché non posso decidere di quali strumenti devo dotarmi per il mio lavoro?

A breve le certificazioni diverranno obbligatorie (o sono io che ho capito male?): in tal caso, le indagini da allegare ad un qualsiasi progetto dovranno essere certificate. Tutte le indagini svolte in precedenza perderanno valore? Gli studi (costosi ed impegnativi) condotti per esempio su certe grandi frane non potranno più essere considerati come base di un progetto di consolidamento? Con quale fantasia (e criterio) ci metteremo a rifare da capo una campagna di monitoraggio della durata di dieci anni?

Queste norme sembrano ledere la libertà di impresa in modo plateale; e sembrano studiate per impedire in modo categorico l'accesso alla professione (perché di questo si tratta, visto che il nostro lavoro è intimamente legato a molteplici strumenti di indagine) per chi non è almeno milionario (in euro). Queste scelte giuridiche sono conformi al dettato della nostra Costituzione? Negli altri Paesi europei come sono strutturate le normative?

Dulcis in fundo:

“...4.2) Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità, seguendo i criteri generali di cui alla Parte II. Deve pertanto essere stato predisposto ed applicato, da almeno un anno, lo specifico manuale di garanzia qualità del laboratorio, corredato delle procedure necessarie;...”

Questo equivale a dire che dal 2008 chi si vorrà certificare dovrà prima passare 12 mesi a fare prove per sport. A che pro?

Attendo con trepidazione il giorno in cui ci sarà proibito di utilizzare il martello: probabilmente non è lontano.

Ringrazio per l'attenzione.


fausto
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egreggio la scoperta non è nuova perchè questo grido di allarme lho lanciato ormai nel 2000 se non prima in tutte le sedi (istituzionali e no) con un desolante vuoto, in primis dai colleghi, che come lei scopre adesso il tutto (e la norma è del 99)
saluti


"laudato si mi signore
per sora nostra acqua
tanto umile et preziosa et casta" S. Francesco d'Assisi

Vorlicek Pier - Andrea
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perché per fare una misura di livello nel pozzo devo essere intestatario di una sonda a rotazione?
Ciao Fausto,
mi dici dove hai letto questa affermazione ?


Egidio Grasso
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Puoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)
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Caro Egidio c'è, purttroppo l'abbiamo già trattato tempo fà.
Non è una sorpresa...


"laudato si mi signore
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Vorlicek Pier - Andrea
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alcuni stralci tratti dall'ALLEGATO alla Circolare 349/STC....


PARTE I


2) CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE

Con riferimento al combinato disposto dal comma 6 dell' art. 8 del D.P.R. n.246/93 e dal punto c) dell'art.1 della legge 2.02.74 n. 64 e relative Norme tecniche, le concessioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano i seguenti settori di prova e certificazione:

1. prove di laboratorio sui terreni;
2. prove di laboratorio sulle rocce;
3. prove in sito.


PARTE II

A - ELENCO DELLE PROVE PER LE QUALI E' RICHIESTA CERTIFICAZIONE UFFICIALE


3 PROVE IN SITO

3.1 PERFORAZIONI
3.1.1 Perforazione a rotazione per il carotaggio continuo o a distruzione di nucleo;
3.1.2 Prelievo di campioni indisturbati (a pressione e a rotazione) e a disturbo limitato;

3.2 PROVE DI PERMEABILITA'
3.2.1 Rilievi di falda nel sondaggio e installazione di piezometri;
3.2.2 Prova di pompaggio con foro centrale e piezometri disposti a raggiera;
3.2.3 Prove di permeabilità in foro nei terreni (prove Lefranc);
3.2.4 Prova di permeabilità in foro nelle rocce (Prova Lugeon);

3.3 PROVE DI DEFORMABILITA' E RESISTENZA MECCANICA
3.3.1 Prove penetrometriche statiche;
3.3.1.a) Prove con punta meccanica;
3.3.1.b) Prove con punta elettrica;
3.3.2 Prove con piezocono;
3.3.3 Prove penetrometriche dinamiche;
3.3.3.a) Standard Penetration Test (S.P.T.);
3.3.3.b) Continue a punta chiusa (S.C.P.T.);
3.3.4 Prove scissometriche (vane test);
3.3.5 Prove di carico su piastra;
3.3.6 Misura del peso dell'unità di volume;
3.3.6.a) Volumometro a sabbia;
3.3.6.b) Volumometro a palloncino (acqua);
3.3.7 Prova per la determinazione dell'indice C.B.R.

3.4 ALTRE PROVE IN SITO SULLE ROCCE
3.4.1 (*) Prova di carico con piastra su roccia;
3.4.2 (*) Prova con dilatometro;
3.4.3 (*) Prova con martinetto piatto in parete;
3.4.4 (*) Prova di taglio diretto in sito;
3.4.5 (*) Prova di fratturazione idraulica;
3.4.6 (*) Prova di resistenza al punzonamento (point load strength);

3.5 ALTRE PROVE IN SITO
3.5.1 (*) Prove dilatometriche;
3.5.2 (*) Prove pressiometriche:
3.5.2.a) con pressiometro tradizionale;
3.5.1.b) con pressiometro autoperforante
3.5.3 (*) Prova di carico su pali;

Le attrezzature per lo svolgimento delle prove contrassegnate da (*), seppure auspicabili, non sono da ritenersi obbligatorie.



Egidio non ha ancora capito che la legge è legge

........daltronde è lo stesso "gioco" che si pensava di fare con le NTC, e guarda come è finita.....


IL GEOLOGO
Alessandro Cascone


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)
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Si tratta appunto della formulazione originaria come si legge in:
http://www.geologi.it/leggi/clp_349-1999.htm


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/
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Il martello lo puoi ancora usare ma solo per le indagini geologiche non ai fini geotecnici perchè le indagini geotecniche devono essere eseguite da laboratori autorizzati.

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Sull’argomento vorrei richiamare delle considerazioni Dott. Geol. PIETRO ZEZZA, pubblicate tempo fa su un post di geoforum, con un mio piccolo preambolo.

La pubblicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni (DM 14.9.05), già “prorogate” due volte prima di entrare in vigore (art. 14 undevicies L. 17.8.05 n. 168)e (decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300).
Nuove norme tecniche che non sono mai pienamente entrate in vigore e che dopo l’approvazione della terza bozza di modifica da parte della apposita commissione istituita presso il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, con il voto contrario del nostro consiglio nazionale, e dopo i molti distingui della conferenza Stato-Regioni, tra cui la richiesta di un nuovo periodo transitorio di almeno 18 mesi. Le Nuove norme tecniche probabilmente saranno approvate, la normativa salvaguarda naturalmente i progetti e le opere in itinere con la normativa previdente (L.1086, DM 88)
Le Nuove norme techicne aprono un nuovo ciclo per il settore opere pubbliche e private. Il nuovo testo si inserisce in un contesto tecnico e scientifico europeo Eurocodici 2,7,9
Fatte queste premesse si impone un’analisi delle norme tecniche e di come sono state recepite e applicate in Italia, e specialmente delle implicazioni che esse introducono nel mondo professionale.
Alcuni elementi contenuti sono certamente positivi e innovativi. Alcuni elementi creano elementi di confusione, quale per esempio: Le indagini (geognostiche e geotecniche) sono un’attività di competenza professionale del geologo (si veda la legge istitutiva, il tariffario professionale e il DPR 328/01), solo il geologo ad oggi può “certificare” le evidenze di una attività di esplorazione del sottosuolo, anche se svolta attraverso una realtà imprenditoriale.
In questo il disposto collegato alle Nuove norme tecniche (Circ. 349/99 STC Min. Infrastrutture) non riconosce la specifica competenza professionale al geologo, mentre la attribuisce solo al Direttore della struttura autorizzata (che può essere anche un geologo).
Ora se da un lato è certamente auspicabile una regolamentazione del settore indagini e prove per garantire qualità delle prestazioni alle stazioni appaltanti e al committente privato, dall’altro il nostro mondo professionale è intimamente legato al mondo delle indagini e delle prove.
Con la 349/STC, si creano i pressuposti per introdurre delle “Farmacie”, strutture organizzate che possono emettere e lo possono fare solo loro le certificazioni ufficilia. I laboratori ufficilali Autorizzate dal Ministero ad oggi sono circa 80.

La Circolare n.349/STC, parte da un presupposto errato è cioè dal recipimento difforme da quanto previsto dalle direttiva Europee.

la CIRCOLARE 16 dicembre 1999 n. 349/STC (D.P.R. n. 246 del 21.4.93, art. 8 comma 6 – Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali) , ha un preambolo: “Il D.P.R. n. 246 del 21.04.93 di attuazione della Direttiva 89/106 CEE sui prodotti da costruzione, al comma 6 dell'art.8 che tratta degli organismi di certificazione, ispezione e prova e del loro accreditamento, nel precisare che Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art.20 della legge 5 novembre 1971 n.1086, ha prescritto che L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce. ”.
La 89/106/CEE - Direttiva del Consiglio del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, dettava le condizioni minime cui devono soddisfare i laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli organismi di certificazione designati dagli Stati membri, in considerazione che: “i requisiti, che sono spesso oggetto di disposizioni nazionali legislative, regolamentari, amministrative, hanno un’influenza diretta sulla natura dei prodotti impiegati nella costruzione e sono ripresi nelle norme nazionali, nei benestare tecnici ed in altre specificazioni e disposizioni tecniche che, per la loro diversità, ostacolano gli scambi all’interno della Comunità; Nella Direttiva non si faceva alcun accenno a prove geotecniche sui terreni e sulle rocce perche.

Discorso diverso nel D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 cioè il Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che in parte riporto:
“Art. 1 Campo di applicazione. Definizioni.
1.Il presente regolamento si applica ai materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali, di cui all’allegato A, relativi alle opere di costruzione. 2.Ai fini del presente regolamento è considerato “materiale da costruzione” ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. I “materiali da costruzione” sono in appresso denominati “prodotti”. Le opere di costruzione, inclusi gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono in appresso denominate “opere”. […]
Art. 2 Condizioni di immissione sul mercato. I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto. […] (I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei all’impiego previsto).
Art. 5 Benestare tecnico europeo 1. Il benestare tecnico europeo è una valutazione tecnica positiva dell’idoneità di un prodotto per l’impiego previsto, fondata sulla corrispondenza a requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato. Detto benestare è rilasciato in esito ad esami e prove e sulla base dei documenti interpretativi e degli orientamenti riguardanti il prodotto medesimo o la categoria dei prodotti cui esso appartiene. […]8. Il benestare tecnico europeo è rilasciato in Italia dai seguenti organismi:
a.servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all’allegato A (resistenza meccanica e stabilità); […]
Art. 8 Organismi interessati dall’attestato di conformità[…]
3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all’allegato A (resistenza meccanica e stabilità). […] 6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’applicazione dell’art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L’autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.
E’ del tutto chiaro che la Direttiva ed il Regolamento di attuazione si applicano ai “materiali da costruzione”.
Il Regolamento ne specifica la destinazione alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica.
Lo spirito e la lettera della normativa sono solo quelli di armonizzare, all’interno dell’Unione Europea, il libero mercato dei prodotti da costruzione.In tale contesto, l’estensione alle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce della autorizzazione prevista dall’art.20 della L. n.1086/71 non può non intendersi che riferita esclusivamente all’uso di materiali terrosi e di materiali lapidei quali “materiali da costruzione” (nell’edilizia o, ad esempio, in opere quali: scogliere, argini, rilevati stradali o ferroviari, dighe di ritenuta, etc.).
Il Regolamento non intende estendersi a prescrizioni sull’esecuzione delle indagini geologico-tecniche. Allora, è solo una equivoca interpretazione del D.P.R. n. 246/93 che è stata posta a fondamento normativo della CIRCOLARE 16 dicembre 1999 n. 349/STC.
Infatti, a regolamentazione delle indagini di esplorazione del sottosuolo e delle analisi e caratterizzazione dei materiali geologici, sono stati applicati gli stessi criteri che per i “materiali da costruzione”, come se vi fosse conformità con le prove di schiacciamento di un cubetto in calcestruzzo!
L’equivoco si è riprodotto nella lettura del D.P.R. n.380 del 06.06.2001, art.59 comma 2: “2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.”
2. Esercizio professionale del Geologo e attività assoggettate a certificazione ufficiale
L’esercizio della professione di Geologo è attività di pubblica utilità. è ampiamente esposto come nell’intero quadro normativo sulla professione è assolutamente chiaro che l’esecuzione di analisi e prove, in situ e di laboratorio, e l’esplorazione del sottosuolo svolta anche con metodi geofisici rientrano pienamente tra le attività dell’esercizio della professione del Geologo. Allo stato dell’arte, larga parte degli studi professionali di geologi, di cui molti con operosità ultraventennale, sono specializzati ed organizzati al loro interno con apparecchiature per l’attività sperimentale, come nelle seguenti tipologie: laboratorio di analisi e prove di meccanica dei terreni, integrato e di uso esclusivo dello studio professionale; apparecchiature per la sperimentazione geotecnica in sito: penetrometri, sonde inclinometriche, ecc.; apparecchiature per la sperimentazione geofisica: geoelettrica, sismica, ecc. L’attività di sperimentazione non è a sé stante, ma viene condotta responsabilmente nel contesto unitario delle indagini geologico-tecniche svolte nell’esercizio professionale.
In tale contesto, la correttezza delle procedure di esecuzione (delle analisi, delle prove, delle prospezioni e delle caratterizzazioni) e la loro regolare certificazione sono parte integrante della responsabilità professionale della relazione geologico-tecnica, nel quadro normativo delle leggi sulla professione.

Nell’ambito di esecuzione di operazioni attinenti alle indagini geologico-tecniche, una apposita regolamentazione dovrebbe, invece, riguardare le società di servizi, che costituiscono attività di impresa.
Stando al merito delle specificazioni contenute nella Circolare in questione, solo per fare qualche illuminante esempio:il geologo, nel suo esercizio professionale,
 non può eseguire la ricostruzione di profili stratigrafici per mezzo dei dati di scavi e sondaggi, perché ciò rientra nell’elenco delle prove per le quali è richiesta certificazione ufficiale da parte di soggetto titolare di concessione ministeriale;
 non può eseguire il rilievo della falda, la misura delle pressioni neutre in piezometri, per mezzo di freatimetro, perché ciò rientra nell’elenco delle prove per le quali è richiesta certificazione ufficiale da parte di soggetto titolare di concessione ministeriale;
 nel corso del rilevamento geo-meccanico di un ammasso roccioso, non può eseguire la misura della rugosità dei giunti, né la prova sclerometrica, perché ciò rientra nell’elenco delle prove per le quali è richiesta certificazione ufficiale da parte di soggetto titolare di concessione ministeriale.

In questa ottica, nell’occasione, gli estensori hanno dimenticato di assoggettare alla certificazione ufficiale il rilievo plano-altimetrico (delle stazioni di sondaggio o comunque di prova in sito o di un pendio di cui analizzare le condizioni di stabilità), per mezzo di strumentazione topografica. Vale la pena di suggerire l’introduzione di un nuovo settore di prova e certificazione: rilievi topografici ?
3. Proposte
E’ necessario definire una nuova regolamentazione, che riguardi le imprese di servizi con attività nell’esecuzione di operazioni attinenti alle indagini geologico-tecniche.
E’ necessario stabilire un diverso specifico inquadramento, che non può ricalcare la normativa sui “materiali da costruzione”, di tutt’altra peculiarità.
Nella revisione del D.M. 14/09/05, punto 7.2.2 comma 4, deve essere rivendicato il ruolo che il geologo ha fin qui esercitato in un diffuso sviluppo culturale e nel rispetto di ogni coerente normativa: il geologo responsabile delle indagini geologico-tecniche è competente e responsabile anche di analisi, prove e prospezioni, che può eseguire in proprio nell’ambito di un incarico diretto o di collaborazione professionale.
La responsabilità del geologo è ovviamente estesa alla regolarità (nella strumentazione e nelle metodologie) di esecuzione delle analisi, prove e prospezioni.


saluti peppe alba
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Non volevo ritirare in ballo la discussione sulla 349, gia abbondantemente discussa in passato, volevo solo farvi notare che forse si sta esagerando sulla interpretazione negativa.
Per me il punto 3.2.1 Rilievi di falda nel sondaggio e installazione di piezometri; non c'entra assolutamente niente con il rilievo della falda nei pozzi.


Egidio Grasso
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Quindi secondo Egidio Grasso non potrò più fare la misura di falda nel piezometro, ma solo nei pozzi, consolante.

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