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Vorrei porre un quesito alla comunita' geologica. In sostanza mi e' stato chiesto di dare un parere tecnico, nell'ambito di un'istruttoria amministrativa, circa il progetto preliminare della variante di un breve tratto di strada (lunghezza di 500 m) da realizzarsi su pendio, in zona montana. Vorrei soprattutto evidenziare che il progetto di cui sopra non fa riferimeno a nessuna relazione geologica vera e propria e nemmeno a sondaggi geognostici. E' presente nel fascicolo una mini relazione geologica con qualche notizia molto sintetica reperita da fonti bibliografiche, ma da nessuna parte appare la firma di un geologo. Al contrario il progetto e' firmato da numerosi ingegneri ed architetti e dunque suppongo che anche la parte geologica sia stata realizzata da uno di questi personaggi. Inoltre il progetto e' stato interamente realizzato dall'ufficio tecnico della provincia (non dico quale per ora ...), il che mi pare un po' singolare. Credo che diversi punti mensionati non coincidano con quanto prescritto dalla normativa in vigore e mi sarebbe gradita una conferma in merito. Premetto di non conoscere bene la legge Merloni alla quale credo si debba fare riferimento per questo tipo di opera e dunque vi sarei grato se mi faceste sapere gli estremi della legge e, eventualmente, di altre norme a cui fare riferimento in questi casi. Ringrazio anticipatamene, Carlo
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Caro collega, credo che una risposta "giuridicamente" esatta al tuo quesito sia difficile da trovare. Per quanto riguarda la mia esperienza e la mia limitata conoscenza della 109/94 ti posso dire che nel progetto preliminare non è prevista la relazione geologica, in particolare ciò è specificato nel Regolamento d'attuazione della Merloni (DPR 554/99) dove negli articoli 18 e 19 si specifica che all'interno della relazione illustrativa del progetto vi deve essere un capitolo che riguarda la fattibilità dell'intervento documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dall'esito esito delle indagini geologiche... Non è prevista alcuna relazione specifica e la relazione illustrativa è a firma del Progettista. Ulteriori delucidazioni in merito le puoi trovare anche sulla Determinazione dell'Autorita di Vigilanza LLPP del 27/02/02 dove si chiarisce che pur essendo previste nel progetto preliminare le indagini geologiche è facoltà (motivata) del Responsabile del Procedimento decidere qual'è la fase progettuale in cui si deve redigere la Relazione Geologica. Ti ho sintetizzato il succo del discorso ma vai comunque a leggere la Determinazione per farti un'idea più corretta. Quindi non c'è chiarezza sul momento in cui "entra in azione" il Geologo. In base alla mia (purtroppo ho i capelli che tendono al bianco) esperienza in fatto di progettazione di strade ti posso dire che la prassi operativa è la seguente: Per il progetto preliminare ci si basa sulla conoscenza della zona, sulla documentazione bibliografica, si esegue un sopralluogo per verificare lo stato delle cose e l'eventuale necessità di eseguire qualche indagine preliminare, si prepara il preventivo sommario delle indagini geognostiche; non è necessario redigere una vera e propria Relazione anche se negli interventi più importanti si fa e questa viene firmata dal Geologo! Del resto è assurdo eseguire indagini approfondite in una fase progettuale che prevede varianti e per un'opera il cui tracciato sarà deciso solo a seguito della Conferenza dei Servizi. Per quanto riguarda il tuo dubbio sul progetto redatto dall'U.T. della Provincia direi che è normale (vedi 109/94), anzi è corretto che questo sia sviluppato direttamente dal Committente e poi messo a base di gara per l'affidamento delle fasi successive di progettazione. Mi scuso per essere stato un po' lungo ma l'argomento richederebbe una trattazione ancora più approfondita e barbosa. A tua disposizione per uno scambio d'idee e/o ulteriori chiarimenti.
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Certo che la relazione geologica è obbligatoria! Direttamente dal Regolamento Lavori Pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554): "Sezione seconda: Progetto preliminare Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare) 1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilità ambientale; d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; e) planimetria generale e schemi grafici; f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; g) calcolo sommario della spesa. 2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici: a) sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;"
Meditate gente, meditate...
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Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici n. 3 del 27 febbraio 2002: Relazione geologica - Necessità di previsione nella documentazione di progetto ed indicazioni per la formulazione dei bandi di gara di servizi di progettazione art. 16 c.2 e art 17 c.8 e 14-quinquies legge 109/94 ecc.... Il testo è abbastanza lungo ma vi consiglio di leggerla. ( www.autorita.lavoripubblici.it oppure www.darioflaccovio.it/tecnolex/0302)
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