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Qualcuno ha mai avuto sottomano una interpretazione o sentenza del Consiglio di Stato che assimila la distanza di rispetto di 10 m dagli argini (imposta dal R.D. 1904 art. 93 credo) anche alle sponde (ciglio) dei corsi d'acqua?
E' molto importante perchè l'argine è artificiale la sponda no!
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Iscritto: Feb 2004
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I dieci metri (minimo), stabiliti dal Regio Decreto n. 523 (art. 96 let. f), come i 4 mt, dall'unghia dell'argine hanno un preciso scopo cioè quello di non compromettere la funzionalità dell'opera (scavi o costruzioni a meno di 10 mt) o il passaggio (tramite recinzioni, coltivazioni ecc., meno di 4 mt) per l'ispezione. A più di 10 mt comunque va richiesto un parere idraulico dell'Autorità competente, ricordo che al Magispo alcuni ing. o Ufficiali Idraulici utilizzavano tale criterio: partendo da un metro di franco (max piena di progetto) dalla sommità arginale si tracciava una linea ipotetica di saturazione verso campagna (con pendenza 1:6 argine Po, 1:5 argini degli affluenti) che non doveva intercettare la profondità dello scavo. Il problema come hai potuto notare è relativo al rischio di sifonamento (generato da uno scavo o dallo scavo per costruzione) a questo punto si dovrebbero trovare situazioni in cui la sponda naturale funge da argine e valutare se lo scavo può sifonarla per poter assimilare la situazione a quanto previsto dal il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”. Forse è il caso che si consideri come "rispetto" il rischio idraulico previsto dal PAI, poiché a meno di 10 mt penso (a meno che il fiume non sia incassato notevolmente nelle proprie sponde) si dovrebbe essere in una zona ad elevato rischio (R4) con tr tra i 50 e 100 anni, oltre logicamente ad accertarsi che non si è in vincolo paesaggistico.
Ciao Alessandro (ex Ufficile Idraulico)
P.S. se qualcuno trova un parere o sentenza del Consiglio di Stato in merito sono curioso di leggerla (non si sa mai siamo in Italia!!).
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In teoria il PAI dovrebbe regolamentare la costruzione lungo le sponde di un fiume. Quello relativo al bacino del Meduna Livenza in cui vivo prescrive una zona P3 (massimo rischio) larga almeno 150 metri, ma molto spesso anche più larga. Ripeto, in teoria, per il momento non ho mai dovuto affrontare questo aspetto. Ciao
Giovanni Toffolon, geologo, n. 591 Ordine del Veneto Rilevamenti geologici,consulenza Protezione Civile Motta di Livenza (TV)
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NO, non ho niente da argomentare contro il regio decreto. Il fatto è che nell'articolo 96 si parla di distanza di rispetto di 10m dalle sponde degli argini, che è noto sono strutture artificiali in rilevato, mentre secondo il servizio OOPP della Regione Piemonte tale vincolo è da estendersi anche alle sponde naturali di tutti i corsi d'acqua minori (rii con alvei di 0,5; 1m) con conseguenze tragiche nella gestione di un PRG. OOPP sostiene che c'è una sentenza del consiglio di stato che accomuna le definizioni proprio in merito alla applicazione di tale articolo. *scrivo perchè non ne sono assolutamente convinto*
So però che esiste una legge del 1999 che impone tale vincolo rimandandone la regolamentazione alle regioni (la mia non l'ha fatto).
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Iscritto: Feb 2004
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Iscritto: Feb 2004
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Meglio porre un quesito per iscritto in cui si chiede se esiste una sentenza o parere del Consiglio di Stato in merito, così per forza dovranno citarla, o semplicemente chiedere se l'art. 96 del Regio Decreto è estensibile alle sponde dei fiumi e torrenti e in base a quale criterio. Su quali specchi potranno arrampicarsi, il R.D. è nato per la TUTELA DELLE OPERE IDRAULICHE DI DIVERSA CATEGORIA (possono essere argini, pennelli, traverse fluviali, soglie, difese radenti ecc.). E' quindi valido per opere antropiche. A questo punto si potrebbe estendere anche alle scarpate dei terrazzi fluviali no? Invece il discorso è diverso nel caso in cui si tratti di una normativa (regionale) a parte.
Qual'è la legge del 1999 che impone tale vincolo rimandandone la regolamentazione alle regioni?
Alessandro
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Iscritto: Nov 2001
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Iscritto: Nov 2001
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Anche io nella mia esperienza, non lunga, ho sempre visto e "usato" fasce di rispetto di almeno 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua minori (in assenza di particolari fenomeni di dissesto) richiamando il R.D.. Anche i tecnici della regione Lombardia hanno sempre avallato questa tesi. Non vedo le conseguenze così tragiche, è un modo, anche se grossolano, di tutelare delle aree "sensibili". Comunque Grazie al forum! che mi ha dato la possibilità di vedere la questione del RD sotto altri punti di vista (professionali e regionali). PS - In altre leggi, per esempio D.Lgs. 29-10-99 n.490 (disposizioni in materia di beni culturali e ambientali) si dice ...sono soggette a tutela ...le relative sponde o piede degli argini ... Equiparando quindi argini e sponde.
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Iscritto: Mar 2004
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Iscritto: Mar 2004
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Un rapido intervento: fino a pochi anni fa (quando seguivo queste cose) le amministrazioni comunali potevano ridurre, tramite delibera, la fascia di rispetto del RD 523/04 da 10 m a 5 m (se non erro una clausola dello stesso RD). La situazione è rimasta invariata che vi risulti?
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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Se la zona di rispetto è stata imposta da una Autorità di Bacino, no
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X MCCOY:
L'art. 96 let. f) "....distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località , ed in mancanza di tali discipline.......mt 10 ecc"
X PAOLO MERLO:
E' vero nell'art. 146 del D.Lgs. 490/99 dove sono aree soggette a tutela , invece il R.D. parla di lavori ed atti vietati in modo assoluto (in alcuni casi si entra nel codice penale), poi pensate che a volte nei corsi d'acqua un po' grandi (il R.D. si riferisce a tutte le acque pubbliche) tra sponda e argine ci può essere anche qualche chilometro di distanza (golena).
Il problema posto da Massimo invece secondo me si riduce all'interpretazione personale (molto personale) di qualche tecnico della Regione Piemonte, non supportata da normativa regionale (o vigente locale) o nazionale. Aaaaahhhh la burocrazia!
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Grazie Alex,
Il fatto è che pare tutti i geologi del Piemonte che si occupano di PRG accettano questa interpretazione per evitare i problemi che sono già tanti. Salvo usare alcune strategie che non mi sono molto chiare, citandola in relazione o altro. Da quello che ho capito l'interpretazione è sbagliata e vessatoria ma una volta che l'ho inserita in carta diventa valida perchè io geologo l'ho inserita assimilandola ad altre aree ad alta pericolosità geomorfologica.
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