ecco trovato DPR 633/72 trovato in
http://www.commercialistionline.org/leggi/txtiva.htm titolo II - obblighi
Articolo 5
in vigore dal 30 dicembre 1993
ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
MODIFICATO DALL'ART. 2 DEL D.L. 30.12.93, N. 557 - CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 26.02.94, N. 133
[1] Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche` non esclusiva, di qualsiasi attivita` di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa` semplici o di associazioni senza personalita` giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita` stesse.
[2] Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita` di lavoro autonomo. Non si considerano altresi` effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita` di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349 nonche` le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1952.
buonanotte