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Avrei bisogno di alcune delucidazioni in merito alla corretta applicazione del DM di cui sopra per quanto riguarda il materiale "riciclato" che si ottiene da impianti mobili. In particolare dm 05 02 1998 al punto 7.1 prevedeva le caratteristiche e gli utilizzi dei materiali riciclati, nel dm 186/2006 tali indicazioni sono sostituite (punti 7.1.3 - punti 7.1.4 dei paragrafi 30 e 31 che devono essere conformi all'allegato della CM 5205/2005: la mia domanda è questa la classificazione prevista da tale CM è obbligatoria per ogni campagna in cui si utilizza l'impianto mobile? La marcatura CE del materiale riciclato sarebbe obbligatoria per ogni campagna? Da quello che so nessuno, anche in passato (nel DM 05 02 1998 era prevista la classificazione ai sensi della UNI 10006 per materiali stradali) effettuava tali test se non espressamente richiesti dalla committenza. Grazie per la collaborazione
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Ciao
la caratterizzazione dei materiali (test di cessione) è obbligatoria in ogni campagna, mentre la marcatura CE solo se i materiali vengono venduti per opere con determinate prestazioni (per esempio sottofondi stradali, ecc.) Se si reimpiegano in cantiere per sottofondi "non nobiloi", piste o altro non occorre marcatura
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Esatto Geofranz, visto che "ci ho sbatutto la testa", aggiungerei anche che il DM 186/06 non sarebbe applicabile agli impianti mobili di recupero. Infatti questi utlimi non sono mai menzionati né in questo decreto né nel DM 5 febbraio 98 ed i requisiti tecnici previsti dal DM 186/06 per gli impianti di recupero in procedura semplificata non consentono di fatto l'utilizzo di impianti mobili. Questi quindi devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D.M. 152/06 (autorizzazione unica). Comunque il D.M. 186/06 è utilizzato come "norma di buona tecnica" anche per le attività di recupero che non rientrano nelle procedure semplificate. Mi rimane solo un dubbio: un impianto mobile è soggetto a VIA in caso superi le 100 ton/giorno? Purtroppo la risposta è variabile in funzione della Provincia di appartenenza anche se (per quanto non sia il mio pane quotidiano) immagino non abbia senso fare una VIA su un impianto mobile, che cambia continuamente sito. La VIA è per definizione sito-specifica...
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A quanto mi risulta in emilia e in lombardia i mezzi mobili che effettuano campagne di trattamento (art. 208 c. 15 del dlgs 152.2006)non vengono assoggettati alla VIA. Altro discorso sono le analisi da effettuare. Non sono le richieste della committenza che stabilisticono quali analisi fare ... il dm 5.2.98, come dice Alex costituisce normativa tecnica di riferimento per le operazioni di recupero di rifiuti n.p. pertanto, per per certificare che il materiale trattato è MPS, occorre, a mio parere, oltre al test di cessione, effettuare per ogni campagna le analisi ai sensi della CM 5205.2005
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