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Cari colleghi,
sto cercando di determinare la metodologia per effettuare la stima dell'eventuale danno arrecato da attività estrattiva in difformità o in assenza di svincolo ambientale. Preciso che nel caso specifico si tratta di difformità che sono poi state autorizzate dall'autorità competente, quindi la perizia serve esclusivamente per determinare la sanzione amministrativa da comminare al trasgressore.
Grazie.
Ettore


"pensare globalmente, agire localmente"
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Oops!!
Mi sono dimenticato di scrivere che rimango in attesa di suggerimenti metodologici, indicazioni bibliografiche, segnalazioni di siti internet e quant'altro da parte vostra.
Grazie a tutti
Ettore


"pensare globalmente, agire localmente"
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So che si tratta di un argomento ostico, ma nessuno sa nulla in proposito?


"pensare globalmente, agire localmente"
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Fammi capire.........
Qualcuno ha avviato un'attività estrattiva in un sito senza avere tutte le carte a posto. Solo successivamente ha regolarizzato la propria posizione e, sulla base dell'autorizzazione sopraggiunta non sono riscontrabili lavori eseguiti in difformità alla stessa ? (Eccetto ovviamente il fatto che gli stessi sono stati eseguiti PRIMA di essere autorizzati) E'così?

In questo caso la sanzione amministrativa ritengo non possa basarsi solo su argomenti prettamente tecnici.
Eventualmente, volendo cercare un appiglio, l'ammontare della sanzione potrebbe essere ricavato valutando il reddito ottenuto dall'attività . Tale reddito comprende le spese vive (personale, ammortamento attrezzature, costi di carburante e gestione delle stesse), spese generali e UTILE. Bene, la sanzione potrebbe essere commisurata all'utile, o agli interessi sull'utile calcolati nel periodo intercorrente fra l'inizio attività e il rilascio dell'autorizzazione.

Se invece vi sono difformità fra lavori eseguiti e autorizzazione la sanzione sarà quantificata sulla base dei costi necessari per il ripristino delle aree, che saranno a totale carico del trasgressore.

Che ne dici?


Emanuele
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Innanzitutto grazie per avermi risposto. smile

Il problema non si riferisce esclusivamente ad un'unica realtà estrattiva, ma a molte cave le cui "difformità" rispetto all'autorizzazione concessa sono diverse:
1) realizzazione di una rampa di accesso ad un piazzale superiore in assenza di autorizzazione ( e successivamente autorizzata);
2) escavazione in difformità rispetto al progetto di coltivazione (già sanzionata dal comune e per quanto riguarda il non rispetto del vincolo idrogeologico);
3) opere varie (sbancamenti, una piccola galleria, strade di accesso) realizzate in assenza di autorizzazione paesistica perchè la pratica era in fase di istruttoria.

Questi sono solo alcuni esempi.

Il mio contributo professionale (in questa fase) è di carattere geologico-filosfico, ossia: definire una metodologia di stima del danno ambientale il più possibile "oggettiva", riproducibile, verificabile e sostenibile anche in sede di arbitrato peritale.

Aggiungo che sulla base delle mie ricerche il D.Lgs. 490/99 stabilisce che la sanzione da applicare al trasgressore deve essere l'importo maggiore tra il danno prodotto ed il profitto ottenuto... da qui la necessità di determinare il danno. confused

Considera poi che sulla base di quanto ho trovato sul web l'unica metodologia oggettiva (che sono riuscito a trovare!!) è la "percezione del danno ambientale da parte della comunità locale", valutata attraverso questionari, che però non mi sembra adatta ai miei casi.

Spero di averti chiarito la questione.
Ciao
Ettore


"pensare globalmente, agire localmente"
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...di getto:
se col 490 si va sul penale e le opere sono state successivamente autorizzate, la cosa piu' probabile e' che il giudice decida che il reato non sussiste, tutto qua.
Anche perche' contro una sanzione vi sara' certamente un ricorso in giudizio

ciao

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Quote:
se col 490 si va sul penale e le opere sono state successivamente autorizzate, la cosa piu' probabile e' che il giudice decida che il reato non sussiste, tutto qua.
Anche perche' contro una sanzione vi sara' certamente un ricorso in giudizio
Ahimè purtroppo non è così: il Consiglio di Stato in data 15.05.2003 ha ribadito che " l'autorizzazione postuma per effetto della verifica di compatibilità ambientale non preclude la possibilità di infliggere anche la sola sanzione pecuniaria... omissis... La circostanza che l'Amministrazione abbia verificato la compatibilità ambientale postuma, se da un lato esclude la compromissione sostanziale dell'integrità paesaggistica, dall'altro non cancella la violazione dell'obbligo di conseguire in via preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell'intervento modificativo dell'assetto territoriale".

Come vedi il "reato" continua a sussistere!

Resta da capire come determinare la sanzione il più oggettivamente possibile e quanto più correttamente commisurata al danno ambientale prodotto.
Ciao
Ettore


"pensare globalmente, agire localmente"
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Ho capito la questione.

Mi sembra quindi che in questo caso non possa essere individuato un vero e proprio danno per l'ambiente se, come sembra, l'autorizzazione va a sanare quanto eseguito.

Ribadisco quindi quanto detto nel mio primo messaggio.

La sanzione va valutata sulla base dell'utile prodotto, e potrà essere quantificata determinando il volume di materiale estratto, valutandone poi il ricavato sulla base del prezzo di mercato o, se il trasgressore ha documenti fiscali comprovanti la vendita ad un prezzo minore, sulla base di quest'ultimo.

Normalmente anche il materiale proveniente dagli sbancamenti per strade ed accessori viene venduto, e spesso non vi è congruenza fra i volumi estratti e il venduto. Per cui dovrà essere determinato anche se e quanto materiale giace ancora stoccato nelle aree di cava (non è detto che ve ne sia, parte potrebbe essere stato venduto in assenza di documentazione fiscale).
Va precisato che un conto è il costo del materiale grezzo (tout venant di cava) un conto è quello del materiale lavorato (sabbia graniglia e pietrischetto); io comunque il calcolo lo farei applicato solo sul valore del tout venant da cava, in modo da non caricare l'impresa di un onere ulteriore che la stessa ha sostenuto per lavorarlo.

Tutte le opere non autorizzate ed in difformità avranno una penale pari ai costi necessari per il ripristino integrale delle aree in una condizione pari a quella precedente l'inizio dei lavori (ivi comprese spese di piantumazione e cura di essenze arborre per il periodo necessario per l'attecchimento).
Fammi sapere in che modo opererai e con che risultati.


Emanuele
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Quel parere o sentenza del cons. stato è molto interessante, ma mi pare di capire che la sanzione sia riferita alla mancata autorizzazione, non al danno ambientale

"non cancella la violazione dell'obbligo di conseguire in via preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell'intervento"

Vale a dire: la violazione è procedurale e non sostanziale (non c'e' danno) e quindi si applica solo se la legge la prevede.

Sentenza integrale alla mano, puoi confermare questa interpretazione?

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Ciao.
per Emanuele
Quote:
Mi sembra quindi che in questo caso non possa essere individuato un vero e proprio danno per l'ambiente se, come sembra, l'autorizzazione va a sanare quanto eseguito.
E' vero, tieni presente che in alcuni casi si tratta di violazioni formali (il cavatore ha eseguito le opere conformemente al progetto presentato e poi approvato, ma prima di ottenere l'approvazione da parte dell'ente preposto al rilascio dell'autorizzaione).
Quote:
La sanzione va valutata sulla base dell'utile prodotto, e potrà essere quantificata determinando il volume di materiale estratto, valutandone poi il ricavato sulla base del prezzo di mercato o, se il trasgressore ha documenti fiscali comprovanti la vendita ad un prezzo minore, sulla base di quest'ultimo.
Nel caso che ti ho appena citato, non riesco ad individuare alcun utile generato dalla condotta tragressiva, se non il fatto di aver potuto cavare prima (ma come si fa quantificarne il beneficio economico?).

Quote:
Fammi sapere in che modo opererai e con che risultati.
Appena sarò giunto alla determinazione di una metodologia che mi soddisfi ti invierò una mail.

Per Simone
La sentenza alla quale mi riferisco è Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 15 maggio 2003, n. 2653

Quote:
Quel parere o sentenza del cons. stato è molto interessante, ma mi pare di capire che la sanzione sia riferita alla mancata autorizzazione, non al danno ambientale
"non cancella la violazione dell'obbligo di conseguire in via preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell'intervento"
Vale a dire: la violazione è procedurale e non sostanziale (non c'e' danno) e quindi si applica solo se la legge la prevede.
Sentenza integrale alla mano, puoi confermare questa interpretazione?
... omissis ...l'appello appare, invece, fondato, nella parte in cui censura la sentenza di primo grado per aver escluso l'applicabilità della sanzione (pecuniaria) di cui all'articolo 15 della legge n. 1497 del 1939, risultando insussistente o non dimostrato il danno ambientale. Quest'ultimo, non costituisce, infatti, il presupposto necessario per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 15 della legge n. 1497 del 1939, ma un semplice criterio di commisurazione della sanzione, e dovendo, invece, in caso di illecito meramente formale, trovare applicazione la sanzione pecuniaria commisurata al profitto realizzato con l'abuso.

Io non sono un'avvocato frown , cerco di fare il geologo laugh !
Ma mi sembra che l'estratto della sentenza che ho riportato qui sopra sancisca il fatto che il "danno ambientale" rappresenta il parametro (la sentenza parla di criterio di commisurazione ) della sanzione, da qui la mia necessità di trovare una metodologia efficace, difendibile, riproducibile e semplice per la stima del danno ambientale! confused

Spero di avervi chiarito i miei dubbi
Ciao
Ettore


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