Filo diretto con i geologi italiani    
 
Non sei ancora iscritto ?
Compleanni di Oggi
Federico Chiereghin (55)
Chi è Online Ora
0 membri (), 439 ospiti, e 2 robot.
Chiave: Admin, Mod Globale, Mod
Top Poster(30 Giorni)
aw8cub 3
AFM 1
Sponsor
GeoFoto
Vendo test di risposta termica
Vendo test di risposta termica
by aw8cub, September 7
Frammento azzurro trovato in strada
Frammento azzurro trovato in strada
by Keccogrin, December 6
Qualcuno sa di cosa si tratta?
Qualcuno sa di cosa si tratta?
by Alex_Bach, September 21
Uovo ?
Uovo ?
by ACM80, August 25
Sponsor
Sponsor
Discussione Precedente
Discussione Successiva
Stampa Discussione
Valuta Discussione
Pagina 1 di 2 1 2
Iscritto: Jan 2008
Posts: 39
R
Member
OP Offline
Member
R
Iscritto: Jan 2008
Posts: 39
Come interpretate la norma del 156\06 che permette l'effettuazione delle procedure semplificate per siti con estensione non superiore hai 1000 mq. Nello specifico intendo riferirmi alla superficie totale dell'area o solo a quella parte di area soggetta a contaminazione.
Chiarisco: è stato effettuato su una superficie di circa 7000 mq un piano di caratterizzazione che ha individuato alcuni punti dove i livelli di inquinanti erano superiori ai valori di legge. Su queste zone si intende avviare la procedura di bonifica e essendo l'area interessata inferiore a 1000 mq si pensa di avviare la procedura semplificata. Cosa ne pensate?
Grazia


I saw things you people wouldn't believe.Attack ships on fire off the shoulder of Orion.I watched c-beams,glitter in the dark near Tannhauser Gate.
All those moments will be lost,like tears in rain.
Iscritto: May 2000
Posts: 40
F
Member
Offline
Member
F
Iscritto: May 2000
Posts: 40
A buon senso e su pareri informali dei tecnici APAT i 1000 mq sono riferiti all'intera superficie del sito.Anche perchè altrimenti ricadrebbero in procedura semplificata parecchi siti in bonifica!La procedura semplificata è probabilmente stata creata all'origine x i punti vendita carburante; tuttavia se leggi bene cosa dice il decreto a riguardo, puoi e possiamo non capire bene. Si parla di siti di ridotte dimensioni O aree industriali contaminate (x eventi accidentali). In quest'ultimo caso i progettisti potrebbero fare ricondurre il tuo caso (se la contaminazione è legata ad un evento accidentale).E' in corso una discussione. Personalmente io sono del parere chela superficie di 1000 mq sia cmq riconducibile all'intero sito.

Iscritto: Dec 2006
Posts: 226
A
Member
Offline
Member
A
Iscritto: Dec 2006
Posts: 226
Generalmente si fa riferimento all'estensione dell'area contaminata e non a quella del sito nella sua interezza. Anche perché nel caso contrario se mi cadesse un secchio d'olio in un piazzale di 10.000 mq dovrei mettere su un iter lunghissimo quando invece si tratta di una cosina da niente.
Infatti l'allegato 4 dice che le procedure semplificate si applicano anche ad "eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie inferiore a 1000 metri quadri".
Quindi se la punteggiatura non è un'opinione è chiaro che i 1000 mq sono riferiti all'area interessata dall'evento, ossia dalla contaminazione, non all'intero sito.
Comunque oltre all'intepretazione suddetta, la stessa esperienza personale conferma la tesi che i 1000 mq siano riferiti alla sola ampiezza areale della zona contaminata.
Per quello che riguarda la precedente risposta, direi che il termine "eventi accidentali" è irrilevante ai fini della ns. discussione anche perché sono tutti (o quasi) eventi accidentali. E comunque anche applicando le procedure semplificate potrebbe essere necessaria una bonifica. Il vantaggio principale delle procedure semplificate è che puoi applicare la messa in sicurezza d'urgenza con la rimozione diretta del terreno e questa può essere sostitutiva degli interventi di bonifica (se vengono ripristinate le CSC), senza incorrere in sanzioni per bonifica non autorizzata.
Comunque Vi consiglio di condividere queste scelte con i Vs. interlocutori presso gli enti territorialmente competenti perché è vero che la logica dice quello che vi ho scritto sopra ma è anche vero che non si sa mai.
La posizione più corretta e più vicina all'interesse del ns. cliente è quella che Vi ho detto.

Saluti

Alessandro

Ultima modifica di Alex E.S.; 31/01/2008 14:08.
Iscritto: Oct 2004
Posts: 133
S
Member
Offline
Member
S
Iscritto: Oct 2004
Posts: 133
Purtroppo non ci sono indicazioni rigorose sulla atribuzione dei 1000 mq.
Al di la delle interpretazioni di buon senso dipende unicamente da come viene intesa dai funzionari locali (provincia e arpa).
Io ho proposto alcune procedure semplificate avendo, sulla questiuone 1000 mq, risposte completamente opposte in provincie della stessa regione.
La cosa migliore è porre il questito alle sede provinciale competente.
Per quel che riguarda il buon senso è evidente che l'estensione del sito non c'entra, quello che conta è l'effettiva problematica riscontrata. Teniamo presente che la procedura semplificate viene proposta a valle di indagini preliminare che spesso sono più approfondite della successiva caratterizzazione. Quando viene delineato un quadro ambientale chiaro e condiviso con gli enti ed emerge una problematica ambientale modesta perchè non dovrebbe essere possibie intervenire in forma semplificata?
Ma per alcuni non lo è...
ciao

Iscritto: Jan 2008
Posts: 39
R
Member
OP Offline
Member
R
Iscritto: Jan 2008
Posts: 39
Credo anch'io che non ci sia una uniformità interpretativa da parte di provincie e arpa.
La strada migliore è quella della condivisione e del buon senso che spesso è opzionale.
proprio stamattina mi hanno detto che pur essendo l'area contaminata inferiore a 1000 mq, essendo tutta la superficie 7000 mq occorrerà avviare la procedura ordinaria.
Credo che la procedura semplificata serva per i distributori di carburanti (potenza dei petrolieri)anche se la norma può essere estesa ai siti con superficie inferiore a 1000 mq ma di superficie totale. Io credevo fosse intesa superficie contaminata. Concordo in pieno con la definizione di evento eccezionale dato dai colleghi.
Certo, riflettendo in generale, che l'art. 249 si presta a diverse interpretazioni. O si ragiona in termini di superficie, per cui tutto ciò che è superiore in estensione a 1000 mq va in procedura ordinaria indipendentemente dalla tipologia di attività (carburanti compresi) o in termini di attività svolta per cui la norma può trovare applicazione indipendentemente dalla superficie la sua applicazione per i distributori di carburante e in aree di estensione inferiori a 1000 mq per qualsiasi tipo di attività.
Ma qui ci vorrebbe un parerev legale e francamente non mi va di fare questo sforzo.
Ciao


I saw things you people wouldn't believe.Attack ships on fire off the shoulder of Orion.I watched c-beams,glitter in the dark near Tannhauser Gate.
All those moments will be lost,like tears in rain.
Iscritto: May 2000
Posts: 40
F
Member
Offline
Member
F
Iscritto: May 2000
Posts: 40
Direi che non è vero che la maggior parte dei siti contaminati è legata ad eventi accidentali, ma spesso alla presenza di rfiuti interrati o materiali di riporto presenti in loco da aree ex industriali, che hanno determinato la contaminazione del terreno sottostatnte e della falda. Se poi si interpretano i 1000 mq come superficie contaminata, il 90% dei casi rientrerebbe nella procedura semplificata.Lo so che l'allegato 4, in base alla punteggiatura (ho cercato infatti di evidenziarlo con anche con l'O maiuscolo, ma non sono capace di renderlo ancora più evidente, per mia ignoranza nella gestione dei caratteri!)e se l'italiano non è un'opinione, evidenzia il contrario. Sta di fatto che cmq non è chiaro e l'intenzione di chi ha scritto la legge SECONDO ME era per svincolare i siti di ridotte dimensioni da lunghe procedure.

Iscritto: Mar 2002
Posts: 730
Member
*****
Offline
Member
*****
Iscritto: Mar 2002
Posts: 730
Dunque, sostanzialmente, come ha gia avuto modo di affermare, Provincia che vai, usanza che trovi...... purtroppo è così.
In base alla mia esperienza ed alla interpretazione della normativa, c'e' una certa convergenza su questa interpretazione da parte degli Enti:
1) i punti di distribuzione carburanti, in genere vanno in procedura semplificata;
2) la sola dismissone delle cisterne all'interno di siti anche industriali va in procedura semplificata
3) sversamenti o contaminazioni "occasionali" (se interessano aree < 1000mq) vanno in procedura semplificata;
4) la caratterizzazione di un sito nel suo complesso (maggiore di 1000 mq) anche se individua una piccola area da bonificare, NON rientra in procedura semplificata in quanto la caratterizzazione prevedeve tutto il sito ed a quella misura viene fatto riferimento.

Spero di essere stato chiaro.

Ciao

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
[Linked Image from danasoft.com]
Iscritto: May 2000
Posts: 40
F
Member
Offline
Member
F
Iscritto: May 2000
Posts: 40
concordo in toto con questa suddivisione.

Iscritto: Jan 2008
Posts: 39
R
Member
OP Offline
Member
R
Iscritto: Jan 2008
Posts: 39
Molto chiaro e puntuale, la penso come te.
Ciao smile


I saw things you people wouldn't believe.Attack ships on fire off the shoulder of Orion.I watched c-beams,glitter in the dark near Tannhauser Gate.
All those moments will be lost,like tears in rain.
Iscritto: Dec 2006
Posts: 226
A
Member
Offline
Member
A
Iscritto: Dec 2006
Posts: 226
Ribadisco che leggendo bene la norma non ci sono dubbi: i 1000 mq sono riferiti alla superficie interessata dall'evento.
Chiaramente gli Enti a volte forzano l'interpretazione opposta ma noi come consulenti e come esperti (a volte molto più di loro) dovremmo controbattere e non accettare passivamente le loro direttive, anche nell'interesse del ns. cliente.
Poi il mondo è bello perché è vario ed ognuno può dire la sua ma non ditemi che la norma è che i 1000 mq sono riferiti alla superficie totale del sito perché non è assolutamente scritto da nessuna parte.

Quello che diceva Massimo è quasi totalmente condivisibile anche se per me i distributori di carburante, vanno SEMPRE in procedura semplificata; per quanto riguarda il Punto 4 possono esserci altre sfumature ma mi sembra in generale la linea più corretta anche perché nelle procedure semplificate non è previsto un elaborato "piano della caratterizzazione" ma le attività di caratterizzazione sono comprese nell'elaborato "progetto di bonifica" che viene esguito solo se le attività di messa in sicurezza d'urgenza non riportano il sito alle CSC di riferimento.


Saluti

Alessandro

Ultima modifica di Alex E.S.; 05/02/2008 14:26.
Pagina 1 di 2 1 2

Moderated by  Massimo Della Schiava 

Link Copiato negli Appunti
Ultimi Post
SOFTWARE SISMICA A RIFRAZIONE
by Simone Pittaluga - 21/09/2026 20:44
Software elaborazione tomografia sismica
by Simone Pittaluga - 21/09/2026 20:35
Cercasi geologo per collaborazione
by GSI - 20/09/2026 16:12
MISURA TROMINO SU COCUZZOLO ROCCIOSO
by antrea - 16/09/2026 17:10
CERCO PENETROMETRO LEGGERO DPM30
by fabioGeol53 - 16/09/2026 17:08
CERCO PENETROMETRO DINAMICO DPM-30
by fabioGeol53 - 11/09/2026 15:11
Statistiche del Forum
Forum34
Discussioni21,093
Post147,899
Membri18,167
Massimo Online17,513
Jul 9th, 2026
Nuovi Membri
AFM, GSI, DottSandro, Marco Dora, paola guado
18,166 Utenti Registrati
Sponsor
www.geologi.it bar-2
bar-3

Per domande o commenti su questo sito Web info@geologi.it

Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.015s Queries: 36 (0.007s) Memory: 3.0042 MB (Peak: 3.2552 MB) Data Comp: Off Server Time: 2026-09-30 01:29:06 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS