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Salve ho un problema con l'ausl per una relazione idrogeologica. All'inizio ho previsto uno smaltimento sul suolo con pozzo assorbente: mi è stato detto dalla dottoressa dell'ausl che dovevo integrare la relazione con una carta delle idroisoipse in quanto c'è vicino al sito una sorgente. Ora se non erro la legge dice che devono esserci almeno 200 m da una sorgente. Ce ne sono piu di 500 e mi creano problemi perchè mi è statp che anche se ci sono piu di 200 m potrebbero verificarsi fenomeni di inquinamento. mi chiedo ma se x legge va bene perchè tutti sti problemi e poi la legge non mi dice che devo fare una carta con le idroisoipse. Comunque ho detto va bene allora cambio impianto e metto un impianto con vassoi impermeabili senza smaltimento sul suolo. In pratica i reflui verrebbero assorbiti da opportune piante. premetto che tale impianto l'ho preso dalla Ditta Isea che fa impianti di trattamento reflui. Mi richiama la dottoressa dell'ausl e mi viene detto che tale impianto non è contemplato nella delibera citai e qdi deve dare parere contrario. Ma scherziamo? Ma la devo senunciare? cosa consigliate? Grazie
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Iscritto: Jan 2004
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Bè una relazione idrogeologica senza carta delle isofreatiche e/o isopiezometriche non ha senso...non credi??? Purtroppo la "miopia" di certi impiegati pubblici delle volte è difficilmente superabile.....ti consiglio di documentarti meglio sulle caratteristiche tecniche dell'impianto che si vuole installare, allegando le schede tecniche che il produttore dovrebbe rilasciare e/o fornirti, con i relativi parametri chimico/fisici (BOD-COD ecc...ecc...) e di ridiscutere il tutto con la stessa, facendole capire che il sistema è idoneo allo smaltimento dei reflui a termini di legge, il tutto con molta calma e serenità....magari la stessa non conosce le "ultime novità" in fatto di depurazione acque....per cui è un pò "prevenuta".... In effetti hai ragione sui 200 mt (a meno di qualche nuova circolare...), forse la dottoressa è eccessivamente zelante....quindi informati se la sorgente è captata per scopi idropotabili o meno....e soprattutto se è a "monte" o a "valle" dal punto di vista idrogeologico dal sito di tuo interesse. Ciao
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Fai sta carta delle IDROISOIPSE.... Detta anche carta piezometrica, che costa meno. A certa gente piace anche essere presa per i fondelli.... Se sei in collina non avrai problemi a dimostrare cio ritieni corretto. DAi.
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A detta del dirigente dell'ASL con cui ho avuto a che fare per una situazione analoga, i letti assorbenti non costituiscono un impianto di scarico e per questo poterbbero essere realizzati anche a meno di 200 m. Nella delibera CITAI non sono previsti perchè è del 1977!!! La Regione Lazio ha di recente approvato il PTAR ed è espressamente "consigliato" di ricorrere a questo tipo di soluzione invece che ad altri sistemi; vieta anche di realizzare sistemi con vasche a tenuta. Questi sono gli orientamenti recenti, se poi la dottoressa si informasse meglio sarebbe tutto di guadagnato.
Per inciso: in tutti i lavori che ho eseguito i "problemi" maggiori li ho avuto proprio dall'ASL, anche per i verbi da utilizzare!
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Leggere attentamente
Dlgs 152/2006
ART. 94 (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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Il problema è che il funzionario o chi per esso non è per nulla zelante... Il problema può essere risolto conoscendo innanzitutto 1)la carta delle isofreatiche, per capire in che verso si sposta la falda ed il carico idraulico; 2) acquisire i valori di permeabilità e trasmissività dei terreni interessati, per conoscere la velocità di spostamento della falda e per similitudine la velocità di spostamento dell'inquinante/i da te prodotti, 3) se la direzione dell'inquinante si sposta nel verso della sorgente o in prossimità di essa, bisogna conoscerne i tempi di arrivo; 4) una volta conosciuti i tempi di arrivo, farsi dire quali sono i tempi necessari a quelli specifici inquinanti per perdere di efficacia, cioè per diventare inerti; 5) semplicemente analizzare se la velocità di spostamento della falda, fa pervenire l'inquinante alla sorgente prima o dopo che esso abbia esaurito la "sua potenziale azione dannosa", se la risposta è: prima, la distanza è insufficiente e bisogna ulteriormente allontanarsi, nel secondo caso invece potremo considerarci soddisfatti. Come è reso evidente, il dimensionare certe opere con il criterio geometrico, risulta molto fuorviante e pericoloso, molto meglio basarsi sul "criterio temporale" che comunque tiene conto delle effettive caratteristiche fisico-idrauliche dei terreni interessati. Ad esempio, se consideriamo una fonte inquinante a monte di una sorgente di origine carsica che si trova ad oltre 2 km di distanza, potrebbe benissimo capitare che la velocità di sposamnento dell'inquinante "regolato" da un condotto carsico sia tale che dopo nemmeno un giorno, l'inquinante te lo ritrovi nella sorgente senza che avesse avuto il tempo di diminuire il proprio "carico pericoloso".In questo caso avremmo corso il rischio di rispettare si il criterio geometrico, ma aver determinato una palese condizione di grave pericolo. Spero di esserti stato utile, saluti. Ps. magari fai una ricerca su google su: criterio temporale e criterio idrogeologico.
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e soprattutto se è a "monte" o a "valle" dal punto di vista idrogeologico dal sito di tuo interesse. E' difficile da stabilire, senza sapere come si muove la falda. E senza carta delle isopieze, ci vuole Otelma per saperlo. Probabilmente per questo la funzionaria ha chiesto questa carta (che per una relazione idrogeologica non e' un aspetto ininfluente o secondario).
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La regione sicilia è a statuto speciale ed ha le sue leggi (altro che padani) l.r. 15 maggio 1986 e circolare assessoriale 10 aprile 1987. Quindi, quando stabilito nelle altre regioni o dal governo italiano non è valido in sicilia a meno che non viene recepito dall'assemblea è trasformato in legge.
Ti consiglio ad ogni modo onde evitare l'inquinamento idrico (ricordo che nessuna assicurazione professionale copre sull'inquinamento idrico, c'è direttamente il penale) di ricorrere a vasche a tenuta stagna, a svuotamento periodico. Il committente è tenuto soltato ad avere un registro dove annotare lo svuotamento della vasca (data e ditta), nell'eventualità di un controllo.
g.cammarata
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Altra soluzione sarebbe quello di impostare un bel modello matematico :-) Scherzi a parte, io sono stato sempre contrario alla regola dei 200 meteri. Nel Regno Unito, l'Agenzia dell'Ambiente ha modellato tutte le sue captazioni pubbliche stabilendo così le 3 fascie di rispetto. SOlo nei casi in cui il modello indicava una zona interna inferiore a 200 metri allora si impostava il default a 200. Ovviamente i modelli non dicono tutta la verità ma possono essere utili in linee generali.
Se sei nel fratturato, il contaminante può raggiungere il recettore (pozzo o sorgente) in tempi molto brevi. Mi era capitato un caso di un campeggio che inquinava con le sue fosse settiche una sorgente che stava a 500 metri a valle.
Ultima modifica di geotux; 19/04/2008 22:45.
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IDROGEOLOGIA, questa sconosciuta !
John Fitzgerald Kennedy - "Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticarti mai i loro nomi"
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Massimo Online17,513 Jul 9th, 2026
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