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Ciao,

ho letto i posto precedenti sull'argomento e cercato un po' in internet, ma non sono sicuro di avere le idee chiare. In particolare per quanto riguarda la normativa regionale in materia.
La procedura di rimozione dovrebbe essere la seguente:
  • verifica di tenuta (non obbligatoria, ma consigliata);
  • messa in sicurezza del serbatoio rimuovendo e bonificando l'interno;
  • rimozione/demolizione del serbatoio;
  • campionamento e analisi delle pareti e del fondo scavo.


Il tutto nella ipotesi in cui la prova di tenuta di risultati positivi e che la cisterna sia da rimuovere per motivi dilogistica interna.

Il mio problema è la documentazione da consegnare e a chi?
Devo avvertire ARPA prima dell'intervento?

Spero di essere stato abbastanza chiaro...

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La Normativa di riferimento attualmente in vigore è il D.Lgs 152/2006, non so se in ER avete della normativa regionale di settore.
Comunque, in base a tale normativa e se il sito non è inserito nei siti soggetti a verifica ambientale e/o piano di caratterizzazione, le cisterne, al momento della dismissione, se non vengono vetrificate ed utilizzate per altro scopo, sono un rifiuto a tutti gli effetti, e devono quindi essere bonificate e rimosse, con la seguente procedura:

1) Comunicazione di inizio lavori da inviare agli Enti competenti per territorio (in questo caso ARPAT con almeno 10 gg di anticipo);
2) Bonifica delle cisterna con certificazione gas free
3) Estrazione e smaltimento della cisterna
4) Se necessaria dovrà essere effettuata una pulizia del fondo scavo prima di prelevare i campioni, seguita lo stesso giorno da una comunicazione, ai sensi dell’art. 249 del D. Lgs 152/2006, da inviare agli Enti competenti per territorio
5)Prelievo ed analisi di campioni di matrice solida in contraddittorio con ARPAT (uno per ciascun fondo scavo e ciascun ciglio di scavo)
6) eventuale aggiornamento della comunicazione di potenziale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e Relazione Tecnica sull'intervento di messa in sicurezza di emergenza.
Qualora dalle analisi effettuate sia rilevata contaminazione dovrà essere attivata la procedura prevista dal D.Lgs 152/2006, con la messa in sicurezza di emergenza ed eventuale redazione del Piano di Caratterizzazione.

Se non sono stato chiaro , chiedi pure
Ciao

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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Ciao,

a te risulta che vi siano obblighi di rimozione per cisterne molto vecchie oppure obblighi di rigenerazione al trentesimo anno di età?

Inoltre non trovo nessun riferimento nel Dlgs 152/06 riguardo alla necessità si avvertire gli entri 10gg prima! Comunque continuo a cercare....

La questione è che mi stanno richiedendo la rimozione di una cisterna effettivamente molto vecchia, ma che è stata rigenerata e non vi è nessun motivo di ritenere che abbia delle perdite.

Ultima modifica di Alessandro_R; 12/05/2008 11:24. Motivo: Completamento del testo
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Dunque,
1) L'obbligo di rimozione vige solamente in quanto se non sono più utilizzate, hai un rifiuto pericoloso interrato. Non ci sono obblighi di rigenerazione, dipende comunque dai certificati dei vigili del fuoco che, con una certa frequenza, dovrebbero attestare il buono stato dell'impianto.

2) Infatti non ci sono riferimenti normativi, diciamo che siccome la cisterna è una potenziale fonte di contaminazione (oppure lo è stata in passato), è buona norma effettuare dei campionamenti con arpat (oppure dovresti fare dei campionamenti "interni" ed in caso di superamento, far partire la procedura del 152/2006). Qua in Toscana si usa chiamare ARPAT per il contraddittorio.

3) Ma sei proprio sicuro che non abbia mai sversato ????? per esperienza il 99% delle cisterne con cui ho avuto a che fare (vecchie e senza doppio fondo) hanno tutte sversato.

ciao

massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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Ciao a tutti.
In Emilia Romagna allo stato attuale non esiste più la delibera regionale di riferimento (morta con il D.M. 471/99).

La prassi consolidata comunque prevede di avvisare l'ARPA territorialmente competente prima di procedere alla rimozione della cisterna, al fine di consentire il contraddittorio (e in genere intervengono sempre).

Pur non essendo un obbligo formale, è la prassi e comunque conviene avvisare anche perché essendoci si solito una DIA, l'ARPA può essere interpellata dal Comune autonomamente.

Per il resto la procedura consolidata è questa:

- comunicazione di inizio attività all'ARPA (concordando la data);
- bonifica interna del serbatoio con certificazione gas free e regoolare smaltimento morchie ed acque di lavaggio;
- rimozione del serbatoio entro poche ore dal gas free in presenza di ARPA;
- accertamento della qualità ambientale dei terreni circostanti (in genere con geologo, dotato di fotoionizzatore portatile se in presenza di idrocarburi, solventi ecc.);
- in caso di potenziale contaminazione: notifica di potenziale superamento delle CSC ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06 da parte del responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato;
- a questo punto deve intervenire obbligatoriamente una ditta iscritta all'Albo Gestori Ambientali nella Cat. 9 (qui in Romagna l'ARPA ci guarda abbastanza);
- asportazione e successiva rimozione e smaltimento del terreno contaminato presente (previa caratterizzazione analitica del rifiuto.) quale intervento di "messa in sicurezza d'urgenza";
- campionamento in contraddittorio con ARPA dei terreni dal fondo e dalle pareti dello scavo per analisi chimiche di laboratorio dopo la rimozione del terreno contaminato;
- se gli interventi di messa in sicurezza sono stati risolutivi: entro 30 gg. si presenterà gli enti preposti la relazione finale con autocertificazione dell'avvenuto ripristino delle CSC e chiusura del procedimento (altrimenti si procede con la redazione di indagini di caratterizzazione e di un progetto di bonifica/messa in sicurezza operativa).

Chiaramente, se al momento dell'asporatazione del serbatoio non si evidenzia alcuna contaminazione, non sono necessari notifica, interventi di messa in sicurezza, categoria 9 ecc. ma si procede al prelievo ed analisi dei campioni "puliti" i cui risultati sono generalmente inseriti in una relazione finale che normalmente non viene inviata agli enti ma rimane agli atti presso la Committente.

Questo è il quanto, almeno a livello generale anche se ovviamente c'è dell'altro. Se hai bisogno di ulteriori dettagli chiedi pure.

Saluti

Alessandro

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Ciao,

torno a porre un quesito, qualora si decida di dismettere la cisterna mantenendola in sito come serbatoio per acqua è necessario effettuare una verifica di tenuta e bonifica della stessa con certificazione gas free?

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Assolutamente si,
devi dare riscontro all'ente (ARPA competente) che il sebatoio che riutilizzi non contiene residui di prodotto o morchia di fondo (bonifica interno) ed è integro (Prova di tenuta).
In questi casi c'è la possibilità che l'ente richieda anche l'esecuzione di sondaggi perimetrali per verificare l'assenza di perdite dalle condotte di adduzione.
ciao

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La bonifica con certificazione gas-free (e aggiungo con regolare smaltimento dei fondami e del prodotto della pulizia del serbatoio tramite formulario di cui il proprietario dovrebbe avere almeno una copia) devi farla.

Nessuno ti obbliga invece a fare la prova di tenuta (a meno che tu non ne sia obbligato da una prescrizione di una eventuale autorizzazione dei Vigili del Fuoco) sia che tu decida di rimuovere il serbatoio sia che tu decida di vetrificarlo e utilizzarlo per acqua non potabile. Inoltre la prova di tenuta non ti certifica che non ci siano stati sversamenti.

Se segui alla lettera anche la normativa nazionale (e non ci sono normative regionali e/o provinciali che ti indirizzano in altra maniera), in teoria, se non sei tra i siti censiti, puoi fare anche anche la rimozione della cisterna, e una verifica interna con analisi chimica del fondo e dei cigli di scavo, e solo se trovi una reale contaminazione devo comunicarlo agli enti e far partire quanto previsto dal 152/2006.

Il chiamare ARPA rientra nel buon senso, anche perchè così non ci possono essere contestazione sulla metodologia di intervento ed analisi.

Ciao

Massimo


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Ciao,
in ER esiste una legge regionale (la 5-06) che attribuisce alle province le competenze in materia di siti inquinati.
Quindi nel caso dovessi riscontare fenomeni di contaminazione l'Ente responsabile dell'istruttoria è la provincia.
Non so se ti può essere utile ma la Provincia di Parma ha redatto delle procedure che secondo me sono abbastanza chiare e schematiche.
Le puoi trovare a questo link:
http://www2.provincia.parma.it/allegato.asp?ID=213194
ciao


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