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O meglio rispondenza delle prescrizioni/raccomandazioni per ridurre la pericolosità geomorfologica di un sito contenute nella relazione geologica, rispetto al progetto esecutivo/definitivo.
Vorrei approfondire questo argomento, forse in altre Regioni si fa di più. In che cosa consiste nelle varie realtà regionali?
Se doveste proporre una norma di PRG che ne espliciti il contenuto come la scrivereste?
Spero di aver proposto un argometo di utilità per tutti e che possa generare lavoro utile per la comunità. Mi sto accorgendo che le prescrizioni contenute nella relazione geologica non sono rispettate. Sempre più gente contatta il geologo perchè ha l'acqua in cantina o perchè un rio gli è entrato in casa e vuol far causa.
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In Campania, quando si parla di Collaudo (qualsiasi esso sia), il Geologo è il primo a fare le valige...scherzo! Cmq dammi maggiori dettagli in merito, di che tipo di collaudo parli? Se me lo fai sapere, ti darò qualche notizia.
Fuggire la realtà non rappresenta una soluzione.
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OP
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Ti faccio un esempio banale prendendo un vero PRG: in una zona individuata dagli studi geologici di PRG come "zona di moderata pericolosità geomoforlogica" _________________________ C) Nelle porzioni di territorio comprese nella classe 2 (come individuate nella carta di sintesi), dove gli elementi di pericolosità derivano da allagamenti a bassa energia e da prolungato ristagno delle acque meteoriche, gli interventi quali ampliamenti e nuove costruzioni, saranno ammessi con le seguenti prescrizioni: 1) l'edificabilità di nuovo impianto o completamento dovrà essere subordinata ad una preliminare definizione della quota di imposta dei fabbricati, variabile indicativamente da + 0,50 a + 1,00 riferita alla quota topografica media dell'area di intervento. La quota d'imposta dovrà essere verificata attraverso un'attenta indagine idrogeologica e da uno studio idraulico della zona di intervento, che dovranno corredare gli elaborati di progetto. 2) Qualora vengano previsti locali seminterrati o interrati dovranno essere adottate tutte le misure necessarie di difesa attiva e passiva per evitare l'allagamento degli tessi, (dossi per le rampe d'accesso, portoni a barriera stagna, vasca di raccolta con impianto sollevamento acque automatico e di emergenza). Nelle porzioni di territorio in classe 2, dove gli elementi di pericolosità derivano da problemi di carattere geostatico o di versante si rimanda ai disposti D.M. 11/3/88 e al successivo art. 17 delle presenti N.T.A. 3) Tenuto conto della presenza di depositi recenti con scadenti caratteristiche geotecniche, che normalmente si rinvengono nello ambito di tale aree, è necessario che gli interventi di progetto riguardanti scavi, opere di fondazione e di sostegno siano verificati, sulla base di una specifica indagine geologica e geotecnica, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 21/3/1988. 4) In particolare, dovranno essere predisposti elaborati geotecnici e geologico sulla base dei quali dovrà essere redatto il progetto delle opere. 5) La relazione geotecnica dovrà contenere l'illustrazione del programma di indagine con caratterizzazione geotecnica del sottosuolo in relazione alle finalità da raggiungere con il progetto; la relazione dovrà essere corredata da una planimetria con le ubicazioni delle indagini, sia quelle appositamente effettuate che eventualmente quelle di carattere storico e di esperienza locale, dalla documentazione sulle indagini in sito e in laboratorio, dal profilo litologico e stratigrafico del sottosuolo, con localizzazione delle falde idriche; tale relazione dovrà inoltre indicare scelta e dimensionamento del manufatto sulla base di calcoli geotecnici elaborati in funzione dei parametri acquisiti durante le indagini precedentemente effettuate. 6) La relazione dovrà essere corredata da elaborati grafici comprendenti carte e sezioni geologiche e dalla documentazione dell'indagine in sito e in laboratorio. 7) La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e la ricostruzione geologica dovranno essere reciprocamente coerenti. 8) Per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici relativi alle indagini geotecniche, alle opere di fondazione, alle opere di sostegno, alla realizzazione di manufatti di materiali sciolti, alla costruzione di manufatti sotterranei, alla stabilità dei fronti di scavo dovrà essere fatto preciso riferimento a quanto disposto dal D.M. 11.3.88 " Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di fondazione", e alla relativa Circolare Ministero Lavori Pubblici n° 30483 del 24.9.88. __________________________________________________________________________________________________
Ebbene in base a ciò a progetto realizzato o a livello di progetto esecutivo dovrebbe essere il geologo che valuta se le prescrizioni riguardanti i punti 1 e 2, contenute nella relazione geologica sono state correttamente trasposte nel progetto, altrimenti sarebbe possibile che il progetto sia inefficace dal punto di vsta in questione. Questo vale anche per le sisemazioni e gli interventi sui pendii ad esempio.
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OP
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Peccato nessuno intervenga. Ritengo che potrebbe essere un valido sistema per valorizzare il nostro lavoro, responsabilizzandoci.
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Tempo fa mi capitò qualcosa di "originale": l'ingegnere collaudatore mi richiese una relazione in fase di collaudo che "spiegasse" quanto affermato in relazione geotecnica. Io feci quell'elaborato mettendo bene in evidenza che il mio intervento e la mia figura non erano previste in quella fase ed erano senza alcuna responsabilità. Lui disse che andava bene lo stesso ...
Aldo
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OP
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Ma noi la voce collaudo nel tarrifario l'abbiamo.
Io ritengo che sarebbe positivo divenisse prassi che al termine della progettazione o esecuzione dell'opera il geologo rilasci un parere di conformità sugli interventi svolti per limitare la pericolosità geomorfologica.
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Iscritto: Feb 2004
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Non so se entro a "cavolo" in questa discussione ma Ricordo il D.P.R. 554/'99 art. 188 comma 2 ". Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale." Ciao Ale
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OP
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No siamo fuori argomento. Vorrei sapere se esistono delle realtà in Italia, in cui al geologo è richiesto di *certificare* che le sue raccomandazioni, contenute nella relazione esecutiva sono state raccolte. Vorrei sapere come si svolge questo processo.
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Iscritto: Mar 2004
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M Member
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Massimo, temo che una realtà come tu la ravvisi sarebbe un'isola felice. La certificazione inoltre sarebbe inutile se non impedisse o bloccasse i lavori prima del compimento delle opere (e della riscossione del denaro da parte degli esecutori). Solo se verrà emessa una normativa specifica, e se questa sarà attuata dagli uffici competenti si può sperare che la certificazione o "collaudo" geologico abbia buon esito. Non sempre progettisti e commitenti sono sensibili al discorso prescrizioni e "responsabilità", mentre capiscono al volo il discorso "portafoglio". E cosa succede se le opere sono già state eseguite? Le ordinanze di demolizione di edifici abusivi erano molto rare già pochi anni fa, chi emetterebbe un'ordinanza di demolizione di una intera zona industriale? Forse si potrebbe intervenire a priori con regolari operazioni di controllo, ma solo credo con l'aiuto delle autorità (vigili comunali, forze dell'ordine o altro). Avendo lavorato nel controllo degli strumenti urbanistici (art. 13 della L 64/74) conosco la realtà e sono piuttosto scettico. 
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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