Questo è il quadro + - completo dello stato attuale:
Il regime transitorio (per cui, come si diceva sopra, si può progettare con tute le norme dal DM96 al NTC08) non vale per edifici strategici e di rilevanza (ossia, per questi l'unica normativa ammessa è il DM08)
Il decreto del capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 definisce gli edifici strategici e di rilevanza.
Tuttavia Ai sensi dell' art.2 comma 3 Ordinanza PCM n.3274/03 sono le regioni a dover definire l'elenco degli edifici e delle opere strategiche di competenza regionale.
Bisogna quindi verificare se c'è un elenco regionale delle opere strategiche e quelle di particolare rilevanza; in Friuli V. G. ad esempio c'è questo tipo di elenco e l'interpretazione è stata che va ad integrare il DCPC 21.10.2003; cioè: sono obbligatorie le NTC2008 sia per le opere esplicitamente indicate nel DCPC 21.10.2003, sia per quelle nell'elenco regionale. Questo perché l'elenco regionale viene inteso come un atto in cui si specifica con maggiore dettaglio la definizione di "strategico" e "di particolare rilevanza".
In data 18.03.2008, sono state convocate martedì 8
aprile 2008 alle ore 10:30 per l'esame della bozza di Circolare sulle "Norme Tecniche per le Costruzioni" e la ripresa dell'analisi sui criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. Su richiesta di alcune Regioni è stata discussa la questione degli edifici strategici e rilevanti di competenza statale, di cui al Decreto DPC del 21.10.2003.
Un resoconto del sopra citato tavolo tecnico interregionale è contenuto nel seguente link
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/class_materiale/verb_interr_080408.pdfla parte piu' interessante del verbale:
Dopo ampia discussione, tutti i partecipanti convengono comunque sulla dovuta applicazione
del comma 4 dell’art. 20 della L. n. 31 del 28/2/08 alle opere infrastrutturali e agli edifici di stretta
competenza statale, ma ritengono altresì che ciascuna Regione possa valutare, stante
l’esigenza di concreta sperimentazione con relativo monitoraggio della normativa approvata
con DM del 14/01/08, l’opportunità di promuoverne l’applicazione, con idonee modalità
organizzative, anche su edifici pubblici di competenza non statale e aperti al pubblico che
rientrino tra le categorie individuate negli elenchi A e B dell’All. 1 del Decreto del Capo del
D.P.C. del 21/10/2003. Ciò anche in coerenza con la proposta, già espressa a suo tempo in
sede tecnica della Conferenza Unificata, di selezionare con modalità condivise – tra Stato e
Regioni – opere ed edifici su cui applicare subito le nuove NTC (vedasi nota della Presidente
della Regione Umbria in data 3-12-2007).
Il mio amico mi ha inviato la DGR (Delibera Giunta Regionale) vigente in Abruzzo, tra gli edifici strategici compaiono quelli delle amministrazioni locali, sale oprative per gestione emergenze, centri funzionali protezioen civile,ospedali AUSL, 118, presidi sanitari; poi varie infrastrutture quali strade, aeroporti, porti, strutture per oleodotti, gasdotti e acquedotti, comunicazione
Tra le opere rilevanti: Asili e scuole, locali pubblico spettacolo, musei biblioteche sale convegni, edifici di culto, ospizi, orfanotrofi, uffici aperti al pubblico destinati all'erogazione di servizi, industrie a rischio (legge Seveso);
tra le infrastrutture: stazioni trasporto pubblico, dighe, sbarramenti invasi non statali, impianti di depurazione, altri manufatti tipo ponti o individuati dai piani di emergenza
Per Alberto: la lista citata è specifica, probabilmente è simile o identica a quella di altre regioni.
Puoi accertare che la tua Regione abbia aderito al tavolo ed abbia deliberato la lista degli edifici strategici e rilevanti, come vedi la classificazione può non essere immediata.
ALTRIMENTI,
non so se vige la discrezionalità dell'Ufficio competente e il controllore abbia ricevuto istruzioni dal dirigente.