Ciao MatteoP, se non ho capito male ti riferisci al Vincolo Idrogeologico, retaggio del Regio Decreto 3267 del 1923, che in tempi di autarchia (e massima espansione delle attività minerarie) aveva comporato il quasi completo disboscamento delle aree montane mentre in quelle di pianura le foreste non esistevano più già allora) per legname da opera e per il carbone che alimentava i forni fusori.
Da qui la necessità di una legge che tutelasse i territori "sottoposti a vincolo idrogeologico", con lo scopo di preservare l’ambiente fisico; non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico. Sono poi state emanate successive Leggi Regionali e la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è delegata alle Comunità Montane e, laddove non esiste comunità montana, alle Provincie.
Per sua stessa natura il vincolo è molto aleatorio e sono tutelate sia aree effettimanete in dissesto, sia aree che non hanno, e non hanno mai, mostrato evidenze di dissesto.
Spesso si fa confusione tra vincoli di natura geologica (aree in dissesto a variamente tutelate, per esempio fasce di rispetto idraulico corsi d'acqua o captazioni idropotabili) e vincolo idrogeologico, che nulla ha a che vedere con i dissesti (in realtà era stato istituito per evitare i disboscamenti dissenati che, come è si sa, sono il preludio alle erosioni e ai dissesti idrogeologici veri e propri).
Ogni Comunità Montana (o Provincia) al proprio sito, dovrebbe avere pubblicato un "modulo di richiesta" che in funzione dell'importanza dell'opera richiede (o meno) approfondimenti di caratere geologico.
Quello che fa testo è comunque sempre lo studio geologico di supporto alla pianificazione comunale e le relative classi di fattibilità. Va prima verificato che l'intervento sia compatibile con le locali condizioni geologiche e con l'equilibrio idrogeologico dei versanti poi, in seconda battuta, viene il "Vincolo idrogeologico".
Per le santorie dipende dalla normativa Regionale; in Lombardia (L.R. 31/08) è consentita.
Devi anche verificare che l'intervento non abbia comportato la trasformazioni di superfici boscate, tutelate ai sensi del D.Lgs 42/04; in tal caso il reato diventa penale.....sanabile solo previa richiesta di aertamento di compatibilità paesaggistica, ma solo se non si sono realizzate superfici e volumi utili.....commissioni per il paesaggio....soprintendenza beni ambientali.....aiuto!!!....se è un edificio temo che sia da abbattere....però dipende dalla normativa regionale.
Buon lavoro
Norberto