Originariamente inviato da: Yoda
Originariamente inviato da: Anonymous
PS
Non sarebbe corretto tra l'altro che le "imprese abusive" (ce ne sono tante e ti assicuro che qualcuna con i sondaggi fattura anche qualche milioncino di euro l'anno) si mettessero in regola assumendo direttori tecnici geologi iscritti all'albo?
Vogliamo lasciare ancora questi fatturati esorbitanti nelle sole mani di pochi abusivi e vogliamo anche farci derubare di una congrua pensione professionale?

Aiutami a capire: è obbligo da parte delle imprese avere la figura del Direttore tecnico abilitato alla professione di geologo?
Cosa dovrebbe firmare?
Te lo chiedo perchè è evidente che hai approfondito questi argomenti. Potresti, come fai sempre, indicarmi i riferimenti normativi?



DPR 554/99

Art. 53 (Requisiti delle società di ingegneria)
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento; l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L’organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all’articolo 50, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L’indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all’Autorità.

Art. 54 (Requisiti delle società professionali)

1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L’organigramma riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 53.


P.S.
Il solo fatto di essere società di professionisti geologi ed avere la società registratata alla C.C.I.A.A. non individua la stessa società (volgarmente impresa)tra i soggetti di cui all'art. 53 e 54 DPR 554/99. Ci vogliono le comunicazioni all'AVCP cosicchè risulti iscritto al casellario:

http://socing.avcp.it/


Solo dopo puoi dire di avere un'impresa non abusiva che esegue e certifica i sondaggi.
Diversamente lo puoi fare solo come libero professionista (art. 41 DPR 328/2001)