Credimi, ma ancora non comprendo, sono di coccio. accidenti
Quanto enunciato da te si riferisce alle società di ingegneria la cui attività è la seguente: dopo le modifiche introdotte dalla legge 166 dell'1 agosto 2002 ("legge Lunardi"), l'oggetto dell'attività delle società di ingegneria è l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Per quanto riguarda il contributo integrativo, è previsto che esso si applichi, con riferimento ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali, qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della Legge n. 166/2002.

Come ricorda l'Agenzia delle entrate nella risoluzione 56/E/2006, quindi, la costituzione di società di ingegneria necessita in ultima analisi la verifica contestuale di due presupposti:


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[*]- un presupposto soggettivo, fondato sulla costituzione in forma di società di capitali, di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 17 in commento e che, quindi, non configurino "società tra professionisti";
[*]- un presupposto oggettivo, relativo all'avere per oggetto sociale lo svolgimento di una delle attività professionali in precedenza elencate.
Tu invece ti riferisci a società di servizi utilizzando riferimenti normativi validi per le società di ingegneria.
Le società di servizi possono essere prive di Direttore Tecnico, in quanto forniscono un servizio (d'impresa) e non svolgono attività ingegneristiche.