Chiedo cortesemente di avere informazioni sul perchè un'impresa che svolge indagini geognostiche è abusiva se priva del direttore tecnico.
Come ben sai le SOA (SOCIETA' ORGANISMO ATTESTAZIONE) sono nate con il decreto Bargone (DPR 34/2000) "Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109", appunto per qualificare i soggetti esecutori di lavori pubblici.
Tale decreto ha generato ancora una volta confusione nel settore delle Indagini Geognostiche inquadrando le "esplorazioni del sottuosuolo con mezzi speciali" nelle definizione di "lavori" specializzati in categoria OS21 insieme ai "rilevamenti topografici" in categoria OS20.
In realtà le indagini geognostiche ed i rilevamenti topografici sono classificabili tra i servizi, e non tra i lavori, poichè con l'esecuzione del servizio stesso tu non crei una nuova opera o una trasformazione della materia (quid novi) ma la tua attività consiste nella prestazione di un facere, e quest’ultimo, differentemente dal caso di lavori, non comporta trasformazione della materia o creazione di una nuova opera, "bensì consiste nell’espletamento di prestazioni, in via esemplificativa indicate nel richiamato allegato II del D.lgs 163/2006, che determinano un’utilità per il soggetto pubblico committente" (cfr pag. 20 e successive
http://www.governo.it/Presidenza/bandi/GuidaPraticaPerIContrattiPubblici.pdf)
Per non allontanarmi però dal contenuto della tua domanda e per cercare di farti comprendere il perchè necessita la direzione tecnica quando sei affidatario di un lavoro di "esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali" nell'ambito del DPR 34/2000 ti ricordo che:
Art. 18. (Requisiti di ordine speciale)
1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
...
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
....
5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica .....
Art. 26. (Direzione tecnica)
.....
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente....