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Non trattando molto frequentemente la tematica della gestione delle terre e rocce da scavo, voglio sottoporre alla vostra attenzione la seguente situazione.
Sono stato contattato da un cliente che deve semplicemente trasportare terre di scavo (ca. 100 mc) da un sito agricolo seminativo ad un altro, distante dal primo ca. 500 m. I materiali di scavo derivano da una leggera riprofilatura del sito di origine (subpianeggiante) e sono destinati a costituire un piccolo rilevato nel sito di destinazione, anch'esso pianeggiante, per uno spessore di 10-20 cm.
A quanto dono riuscito a desumere dalla normativa, posso considerare i materiali di scavo a tutti gli effetti dei sottoprodotti in quanto ne è stato preventivamente individuato il sito di conferimento.
Per la valutazione di un'eventuale contaminazione non credo che sia sufficiente l'analisi storica, ma devo ricorrere ad analisi chimiche. Riguardo alle analisi chimiche da effettuare sul campione di terreno, potrebbero essere sufficienti questi parametri: IdrocarburiC>12, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn?
Inoltre, considerando anche il volume in gioco, quanti campioni è necessario sottoporre ad analisi?
Grazie per la colaborazione.




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E' corretta, a mio parere, la tua interpretazione della normativa.

Per 100 mc non credo sia necessario più di un campione formato con la miscelazione delle solite 8 aliquote.

Quanto agli analiti, francamente, mi sembra che la serie sia carente dei prodotti organici strettamente connessi all'attività agricola mentre non metterei C > 12 ma una telefonata informale all'Arpa competente territorialmente potrebbe essere utile.

Spero che tua abbia previsto in offerta di redigere una relazione stringata ma completa riportante le linee guida del lavoro, un rapido ma funzionale inquadramento geologico dell'area di destino e un paio di considerazioni rispetto la fruibilità del sito in termini di uso agricolo.

Attualmente e per normativa nazionale non sono previsti limiti (non che non ce ne siano) per uso agricolo ma nell'interpretazione più restrittiva a queste aree si dovrebbero applicare (dipende anche dalla volontà comunale) i valori CSC di uso residenziale/verde pubblico e privato. La cosa migliore da fare è, anche per questo tema, chiedere informazioni al Comune competente per l'area di destinazione.

Spero di esserti stato più utile che dannoso; buon lavoro.
smile

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Originariamente inviato da: geo.vdc
Non trattando molto frequentemente la tematica della gestione delle terre e rocce da scavo, voglio sottoporre alla vostra attenzione la seguente situazione.
Sono stato contattato da un cliente che deve semplicemente trasportare terre di scavo (ca. 100 mc) da un sito agricolo seminativo ad un altro, distante dal primo ca. 500 m.


E' stata fatta la pratica edilizia per il sito di partenza e per il sito di destinazione? La vigente normativa nazionale, non esclude le rocce e terre da scavo dalla nozione di rifiuto, ma considerandole sottoprodotti, ne prevede il riutilizzo secondo criteri e requisiti ben definiti.Ricordati l'art. 186 comma 1 lett. da a ad e:
Quote:

ART.186 Comma 1 lett. a
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
a) siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

Ovvero il sito di destinazione, per tutti gli interventi dove siano previsti scavi con il riutilizzo (esterno al sito) di terre e rocce da scavo, deve essere individuato a livello di progettazione, prima dell’inizio lavori.

Quote:

ART.186 Comma 1 lett. b

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;

La quantità di terre e rocce scavate deve essere indicata a livello progettuale ed il sito (o i siti) di destinazione deve (o devono) averne le capacità ricettive.

Quote:

ART.186 Comma 1 lett. c
c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

Ovvero significa che come viene scavato, il materiale deve essere trasportato.
Secondo l’interpretazione data dalla terza Sezione penale della Corte di Cassazione (16 gennaio 2006 n°1414) risultano trattamenti e trasformazioni:
-La riduzione volumetrica per frantumazione
-Il trattamento a calce
-La miscelazione di terre da scavo di diversa provenienza e natura
-La vagliatura

Quote:

ART.186 Comma 1 lett. d
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

Devono essere gestite le emissioni (ad es. acque di dilavamento, polveri, rumore)

Quote:

ART.186 Comma 1 lett. e
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

Prima di progettare un qualsiasi intervento devono essere consultate le anagrafi dei siti inquinati.

Purtroppo la normativa europea e nazionale è chiara, le terre e rocce da scavo, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 185 (riutilizzo nell'area di cantiere e NON RIFIUTO) e dall'art. 186 (riutilizzo all'esterno del'area di cantiere e SOTTOPRODOTTO), sono RIFIUTI.

Quote:
I materiali di scavo derivano da una leggera riprofilatura del sito di origine (subpianeggiante) e sono destinati a costituire un piccolo rilevato nel sito di destinazione, anch'esso pianeggiante, per uno spessore di 10-20 cm.
A quanto dono riuscito a desumere dalla normativa, posso considerare i materiali di scavo a tutti gli effetti dei sottoprodotti in quanto ne è stato preventivamente individuato il sito di conferimento.


OK leggo ora, verifica comunque sempre l'autorizzazione del sito di conferimento

Quote:
Per la valutazione di un'eventuale contaminazione non credo che sia sufficiente l'analisi storica, ma devo ricorrere ad analisi chimiche. Riguardo alle analisi chimiche da effettuare sul campione di terreno, potrebbero essere sufficienti questi parametri: IdrocarburiC>12, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn?

Su Firenze e provincia andrebbero bene. Sul sentire ARPA non lo so, adesso non è più competenza loro ma del Comune. Se ritieni, dall'analisi storica che hai effettuato (occhio ai fitofarmaci), che possano bastare....... io non andrei a cercare altro. Differentemente da Luigi. io metterei anche i C>12, li chiedono sempre (per escludere contaminazioni da gasolio dei trattori)

Quote:
Inoltre, considerando anche il volume in gioco, quanti campioni è necessario sottoporre ad analisi?

In genere un campione coacervo ogni 500-1000 mc, ma..... paese che vai usanza che trovi. Comunque sono d'accordo con Luigi, un campione coacervo è più che sufficiente.

Per maggiori info ti rimando questa discussione.

Per quanto riguarda la relazione tecnica da allegare al progetto di riutilizzo, ti consiglio questo documento dell'Ordine dei Geologi della Toscana. Ricordati di lasciare traccia dei trasporti dl materiale, magari con una bolla di accompagnamento in tre copie da far firmare alla partenza ed all'arrivo. Se ti fermano il camion ti posso fare dei seri problemi (c'è scritto tutto nel documento dell'OGT)

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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Sono d'accordo con quanto detto sopra dai colleghi. Aggiungo soltanto che, in merito al recupero delle terre e rocce da scavo, sta prendendo piede la prospettiva di sfruttare l'introduzione del nuovo articolo 184-ter, relativo all'end of waste, per far rientrare le TRS nell'ambito delle "materie prime secondarie". Secondo me è una strada abbastanza perigliosa e finchè c'è il 186 conviene tentare (dove possibile) la strada del riutilizzo, come ben illustrato da chi ha scritto sopra.
Speriamo però che il legislatore nazionale non si culli ancora troppo a lungo sul 186 (che ha i suoi bravi "buchi") e decida quanto prima di emanare un organico decreto ai sensi dell'articolo 184-bis.
Per ciò che riguarda i costi di smaltimento delle terre da scavo, risultano molto più bassi se destinati a discariche di inerti. L'attività di recupero, invece, trova grossi limiti nei quantitativi annui autorizzati agli impianti, dove in aggiunta il recupero ambientale in R10 è "in crisi" con l'entrata in vigore del decreto sui rifiuti da attività estrattive. Ma questa è tutta un'altra storia...
Ciao,
Roberto


Roberto Pizzi
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Attenzione con l'End of Waste!!
Le terre e rocce da scavo sono normate negli artt. 185 e 186 e se non vengono gestite come previsto si rientra nella GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI.
Il 183 ter parla di RECUPERO, la cui definizione è all'art 183 comma 1 lett.t:
«recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

Quindi quando si parla di "end of waste" è una operazione effettuata su RIFIUTI tramite operazioni di recupero, che si possono effettuare solamente in impianti autorizzati ai sensi dell'art.208 (procedura ordinaria) e art.216 (procedura semplificata) del D.Lgs 152/2006.

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
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Perfettamente d'accordo, infatti parlavo di recupero quindi di terre da scavo qualificate come rifiuti. Anche a me l'end of waste all'italiana mette un po' i brividi...
Ciao
Roberto


Roberto Pizzi
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Riporto questa notizia che mi sembra interessante perchè riporta un importantissimo caso di studio sulla questione delle terre da scavo.


Alta Velocità, il Grig inoltra un ricorso su Stazione Foster e Santa Barbara
http://www.nove.firenze.it/vediarticolo.asp?id=b1.05.25.14.51

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato uno specifico ricorso (25 maggio 2011) alla Commissione europea al fine di verificare il rispetto delle normative comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. riguardo il progetto ferroviario “alta velocità” nella parte relativa al sottoattraversamento dell’area urbana di Firenze (“nodo di Firenze”) e il progetto per il recupero ambientale della miniera di S. Barbara, nei Comuni di Caviglia (AR) e di Figline Valdarno (FI) – costruzione dei bacini di Castelnuovo dei Sabbioni e Allori all’interno della miniera e riassetto idrografico e morfologico dell’area di miniera.

Quest’ultimo progetto prevede la formazione di una “duna” di schermo fra il lago di Castelnuovo e l’area mineraria di S. Barbara per il recupero ambientale mediante mc. 1.350.000 di materiale proveniente – allo stato delle conoscenze (punto 21 del citato decreto Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare n. DSA-DEC-2009 938 del 29 luglio 2009) – dallo scavo (complessivamente mc. 2.850.000) delle realizzazioni del passante e della Stazione Belfiore Macelli (c.d. Stazione Foster) e delle opere connesse. Il relativo procedimento di V.I.A. è stato concluso con il decreto Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare n. DSA-DEC-2009 938 del 29 luglio 2009.

Il progetto della c.d. Stazione Foster risulta approvato da Ferrovie dello Stato, T.A.V. s.p.a., Italferr s.p.a., Comune di Firenze, Regione Toscana, Ministero per i beni e attività culturali in sede di conferenza di servizi in data 3 marzo 1999, mentre il progetto (c.d. progetto Zevi) della relativa stazione (Stazione Belfiore Macelli) risulta approvato in analoga conferenza di servizi in data 28 dicembre 2003. Il relativo procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. si è concluso con un provvedimento positivo con numerose condizioni (decreto Ministero Ambiente n. 649 del 23 giugno 2005), ma l’attuale nuovo progetto della Stazione Belfiore Macelli (c.d. Stazione Foster) e delle opere connesse risulta radicalmente modificato rispetto al precedente e non è mai stato assoggettato ad alcuna preventiva e vincolante procedura V.I.A., nonostante i relativi lavori propedeutici siano già stati avviati.

Gli additivi utilizzati “condizionano” il terreno in modo tale da modificarne le caratteristiche geotecniche, chimiche, fisiche, tali da renderlo ben diverso dal “naturale” terreno di scavo.

Nell’analoga situazione determinata dall’escavo per la realizzazione della “Linea 3” della Metropolitana di Roma la Regione Lazio e l’A.R.P.A. Lazio hanno ritenuto il materiale scavato come rifiuto speciale da conferire in discarica controllata (determinazioni Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio B3697 del 13 agosto 2009 e n. B4993 del 23 dicembre 2008).

"Pare, quindi - spiegano Elena Romoli e Stefano Deliperi - che il materiale da scavo possa esser trasportato presso la miniera di S. Barbara ai fini del riutilizzo per il risanamento ambientale senza alcuna comprovazione della sua legittima concreta utilizzabilità a causa della composizione. Si rammenta che le terre e rocce da scavo sono considerate rifiuti speciali (art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) con codice CER 170504. In relazione ai valori delle analisi chimiche valutati in riferimento al sito di destinazione, i rifiuti speciali si distinguono in rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi e tossico-nocivi (i primi possono essere recuperati a seguito di specifici processi di gestione, i secondi devono essere conferiti a discarica autorizzata allo scopo). Le terre e rocce da scavo (TRS) possono essere stralciate dal regime di trattamento dei rifiuti in pratica solo se le loro caratteristiche permangono naturali (artt. 185-186 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.)".

Il ricorso è stato inoltrato anche al Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, al Presidente della Regione Toscana, all’Osservatorio ambientale del Nodo ferroviario di Firenze, ai Presidenti delle Province di Firenze e di Arezzo, ai Sindaci di Firenze, di Figline Valdarno e di Caviglia di perché, nell’ambito delle rispettive competenze, fermino i lavori, anche a tutela degli ingenti fondi pubblici investiti. Infatti, l’eventuale apertura di una procedura di infrazione (art. 226 del Trattato CE o art. 258 della versione consolidata, approvata con decisione 2010/C 83/01) da parte della Commissione europea creerebbe una difficile situazione delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel complesso di opere in merito a eventuali responsabilità in sede comunitaria.

E' stato anche interessato a fini preventivi il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Toscana.

L’azione legale si inserisce nel complesso di iniziative che associazioni, comitati, personalità della cultura, amministratori locali stanno portando avanti da anni per evitare che la linea ferroviaria “alta velocità” crei danni alla città di Firenze, unica al mondo, e al suo straordinario patrimonio culturale, nonché danni ad abitazioni e residenze di comuni cittadini. Un diverso tracciato, in superficie, è possibile e il procedimento di valutazione di impatto ambientale consente proprio di considerare tutte le alternative valide, la mitigazione degli impatti, la migliore funzionalità delle infrastrutture.




Roberto Pizzi
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Moderated by  Massimo Della Schiava 

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