Non trattando molto frequentemente la tematica della gestione delle terre e rocce da scavo, voglio sottoporre alla vostra attenzione la seguente situazione.
Sono stato contattato da un cliente che deve semplicemente trasportare terre di scavo (ca. 100 mc) da un sito agricolo seminativo ad un altro, distante dal primo ca. 500 m.
E' stata fatta la pratica edilizia per il sito di partenza e per il sito di destinazione? La vigente normativa nazionale, non esclude le rocce e terre da scavo dalla nozione di rifiuto, ma considerandole sottoprodotti, ne prevede il riutilizzo secondo criteri e requisiti ben definiti.Ricordati l'art. 186 comma 1 lett. da a ad e:
ART.186 Comma 1 lett. a
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
a) siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
Ovvero il sito di destinazione, per tutti gli interventi dove siano previsti scavi con il riutilizzo (esterno al sito) di terre e rocce da scavo, deve essere individuato a livello di progettazione, prima dell’inizio lavori.
ART.186 Comma 1 lett. b
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
La quantità di terre e rocce scavate deve essere indicata a livello progettuale ed il sito (o i siti) di destinazione deve (o devono) averne le capacità ricettive.
ART.186 Comma 1 lett. c
c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
Ovvero significa che come viene scavato, il materiale deve essere trasportato.
Secondo l’interpretazione data dalla terza Sezione penale della Corte di Cassazione (16 gennaio 2006 n°1414) risultano trattamenti e trasformazioni:
-La riduzione volumetrica per frantumazione
-Il trattamento a calce
-La miscelazione di terre da scavo di diversa provenienza e natura
-La vagliatura
ART.186 Comma 1 lett. d
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
Devono essere gestite le emissioni (ad es. acque di dilavamento, polveri, rumore)
ART.186 Comma 1 lett. e
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
Prima di progettare un qualsiasi intervento devono essere consultate le anagrafi dei siti inquinati.
Purtroppo la normativa europea e nazionale è chiara, le terre e rocce da scavo, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 185 (riutilizzo nell'area di cantiere e NON RIFIUTO) e dall'art. 186 (riutilizzo all'esterno del'area di cantiere e SOTTOPRODOTTO), sono RIFIUTI.
I materiali di scavo derivano da una leggera riprofilatura del sito di origine (subpianeggiante) e sono destinati a costituire un piccolo rilevato nel sito di destinazione, anch'esso pianeggiante, per uno spessore di 10-20 cm.
A quanto dono riuscito a desumere dalla normativa, posso considerare i materiali di scavo a tutti gli effetti dei sottoprodotti in quanto ne è stato preventivamente individuato il sito di conferimento.
OK leggo ora, verifica comunque sempre l'autorizzazione del sito di conferimento
Per la valutazione di un'eventuale contaminazione non credo che sia sufficiente l'analisi storica, ma devo ricorrere ad analisi chimiche. Riguardo alle analisi chimiche da effettuare sul campione di terreno, potrebbero essere sufficienti questi parametri: IdrocarburiC>12, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn?
Su Firenze e provincia andrebbero bene. Sul sentire ARPA non lo so, adesso non è più competenza loro ma del Comune. Se ritieni, dall'analisi storica che hai effettuato (occhio ai fitofarmaci), che possano bastare....... io non andrei a cercare altro. Differentemente da Luigi. io metterei anche i C>12, li chiedono sempre (per escludere contaminazioni da gasolio dei trattori)
Inoltre, considerando anche il volume in gioco, quanti campioni è necessario sottoporre ad analisi?
In genere un campione coacervo ogni 500-1000 mc, ma..... paese che vai usanza che trovi. Comunque sono d'accordo con Luigi, un campione coacervo è più che sufficiente.
Per maggiori info ti rimando
questa discussione.
Per quanto riguarda la relazione tecnica da allegare al progetto di riutilizzo, ti consiglio
questo documento dell'Ordine dei Geologi della Toscana. Ricordati di lasciare traccia dei trasporti dl materiale, magari con una bolla di accompagnamento in tre copie da far firmare alla partenza ed all'arrivo. Se ti fermano il camion ti posso fare dei seri problemi (c'è scritto tutto nel documento dell'OGT)
Massimo