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Attenzione con l'End of Waste!! Le terre e rocce da scavo sono normate negli artt. 185 e 186 e se non vengono gestite come previsto si rientra nella GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI. Il 183 ter parla di RECUPERO, la cui definizione è all'art 183 comma 1 lett.t: «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
Quindi quando si parla di "end of waste" è una operazione effettuata su RIFIUTI tramite operazioni di recupero, che si possono effettuare solamente in impianti autorizzati ai sensi dell'art.208 (procedura ordinaria) e art.216 (procedura semplificata) del D.Lgs 152/2006.
Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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