Questo è il passaggio più bello del ricorso:

pag. 51
“Sarebbe come prevedere che la licenza di tassista possa essere rilasciata esclusivamente a chi ha anche richiesto (e ottenuto) la licenza per autotrasportatore su strada”.

In poche parole se io voglio fare il tassista tu non mi puoi imporre anche di essere camionista.
L’imprenditore fallo tu! Io, anche da tassista, sono sempre un libero professionista! CHIARO?

Guai la prossima volta quando arrivo in cantiere con la tuta da meccanico per fare delle penetrometriche DPM e sento dire al collega geologo: ”Ingegnere … le presento la ditta…!
DITTA A CHI? Mi chiami “DOTTOR GEOLOGO SPECIALISTA” please…(art. 3 DM 18/11/1971)…almeno fino a quando non cambiano il tariffario!


Questo sembra il passaggio più tecnicamente e giuridicamente inattaccabile:

pag. 57
“La potestà di avvalimento costiutuisce un principio di fonte comunitaria non limitato al solo settore degli appalti di servizi, ma di portata generale…”


Questo il passaggio più ironico:

pag. 58
“ …(quelle disposizioni che impongono….l’acquisto di camion e l’ottenimento della licenza per autotrasportatore per poter fare il tassista!!!) “


IL DADO E’ TRATTO
Bisogna solo contare alla rovescia fino al 1 luglio 2011

MENO 27 ALL’ALBA!


Per Egì
Preferisco questo post che quello di prima ma tu ricorda lo stesso e, se vuoi, pubblichi lo stesso nella tua home page un link a quella diffida.
Lo devi a tutti i colleghi che ti visitano ogni giorno e non sanno "dove sbattersi la testa" per avere corrette informazioni sulla questione .



Immagini allegate
RICORSO circolare 7619_IOTTI.pdf (686.2 KB, 89 download)