- la qualificazione come appalto di lavori risulta erronea, costituendo le prestazioni dedotte in gara essenzialmente attività di indagine, studio e relazione che non comportano l’esecuzione di un’opera, come invece richiesto dall’art. 3, comma 7 D.lgs. 163/2006, per il configurarsi di un appalto di lavori;
- dovendosi qualificare la gara quale di appalto di servizi, la disciplina di gara concernente i requisiti partecipazione avrebbe dovuto essere adottata nel rispetto della normativa concernente i requisiti per i prestatori di servizi (cfr. artt. 41, 42 D.lgs. 163/2006);
Chiaroooooooooo
Quindi, il geol. fa indagini

(servizi)
Le imprese fanno i buchi

(opere)
cmq, credo che la sentenza chiarisca bene la differenza fra servizi ed opere.