A tutti gli scienziati, rappresentati di categoria, intellettuali e, perchè no, anche a tutti i geologi titolari o legali rappresentanti di imprese di perforazione di pali micropali e sondaggi....dimenticavo...ai laboratori art. 59 comma 2 DPR 380/2001
Egregi colleghi Geologi,
per lo svolgimento delle attività riconducibili alle indagini geognostiche* non è necessario il requisito dello status di imprenditore e dell'attestazione SOA, o qualunque altro requisito che non sia previsto dagli artt. 41 e 42 del codice dei contratti(capacita economica, tecnica e professionale dei prestatori di servizi).
Possiamo pertanto far valere i diritti della categoria dei Geologi prestatori di servizi, rispetto a tutte le altre categorie imprenditoriali esecutori di lavori che svolgerebbero senza requisiti ogni giorno la nostra stessa attività professionale, fondandoli sulla sentenza breve del TAR LECCE n° N. 01118/2011 REG.PROV.COLL depositata ieri 20 giugno 2011 e richiesta dal sottoscritto per mettere la parola fine a questo mare di illegittimità creato in primisi dalla cieca ignoranza (o forse anche mala fede) di taluni rappresentati di categoria che dovrebbero invece vigilare e tutelare il titolo di geologo.
http://www.giustizia-amministrativa.it/D...01101118_20.XMLMi risulta ancora oggi che, al contrario di come dovrebbe essere per legge primaria, la nostra professione è svenduta sotto gli occhi di tutti con inerzia di vigilanza e tutela del titolo, atti pubblici di categoria contrari alle norme professionali, comunicati stampa ecc. ecc. tutte azioni illegittime che favoriscono le imprese e i laboratori privati a danno di noi tutti professionisti geologi.
MEDITATE COLLEGHI...MEDITATE
Ivan Scaravilli
ORGS 2120