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Originariamente inviato da: FPD

P.S.
Se c'è qualcuno in questo forum che è infastidito sulle mie esternazioni riguardo agli ordini, se ne deve fare una ragione, io dico quello che penso e non ho paura di nessuno, tanto meno dell'ONG.

listen: nessuno ti vieta di dire le cose che pensi, ma in questo forum non gradisco che vengano dati suggerimenti scorretti su procedure che regolamentano la professione. Se poi tu decidi il contrario, devi accettare il contraddittorio senza impennarti


The road not taken
(Robert Frost)
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Originariamente inviato da: pasionaria
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P.S.
Se c'è qualcuno in questo forum che è infastidito sulle mie esternazioni riguardo agli ordini, se ne deve fare una ragione, io dico quello che penso e non ho paura di nessuno, tanto meno dell'ONG.

listen: nessuno ti vieta di dire le cose che pensi, ma in questo forum non gradisco che vengano dati suggerimenti scorretti su procedure che regolamentano la professione. Se poi tu decidi il contrario, devi accettare il contraddittorio senza impennarti

Pasionaria, da come scrivi si vede che hai la "pasione" (con una "s") per questa profesione (sempre con una "s") e che ci tieni molto al tuo "teserino" (sempre con una "s") e al tuo timbbro(questa volta con due "b") e che sei tanto ma tanto felice quando lo stampi sopra qualche scartofia che ai geni civvili (con due "v") non leggerà mai nessuno (questa volta giusto giusto con due "s"). Se pensi che io dia i numeri e che mi stia inventando qualche cosa solo per il gusto di farlo e che le mie indicazione siano sbagliate, trova le norme di cui sopra citate e leggile. Se poi continui a ignorare quello che ci sta scritto e pensi che per poter misurare delle semplici portate e farne un banale diagramma ci voglia la partita IVA e la relativa iscrizione al glorioso ordine dei Geologi (di cui vai tanto fiera) bhe, allora, dovresti farne una ragione di quello che ho fatto io, perchè corrisponde solo e solamente alla verità.
Capito!

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Salve,
riporto integralmente il DPR in oggetto e l'art.81, in modo esteso, a me pare che l'attivitá professionale sia esclusa. In buona sostanza magari hai eseguito il lavoro da te detto ma in realtá andava fatto nell'ambito "dell'esercizio di arti e professioni" e quindi non si configura come prestazione occasionale. Comunque ho evidenziato la lettera 1 per la parte che ci interessa in tal modo ognuno potra farsi un'idea:
" Capo VII - Redditi diversi
Articolo 81
Redditi diversi.
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente :
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti
da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari
urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione
sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione ;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le
associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e
d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero
una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo
conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.
Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano
una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate ;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di
cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87,
nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni ;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute
estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento
collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso
anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente ;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti
da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di
interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad
ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono
considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti ;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari,
nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi
e negativi in dipendenza di un evento incerto ;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in
affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita
totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi
diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo ;
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da
essi sia riconosciuto .
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute
per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in
data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si
considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente .
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e
conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei
depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio
vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni
lavorativi continui .
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si
comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei
rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione
a titolo oneroso .

In generale non si tratta di ordini o contrordini ma di rispetto delle norme, e poiché in Italia ci sono una serie di requisiti da soddisfare per fare la libera professione,a quelli dobbiamo attenerci.


Arual
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Informazione dell'ultima ora. Sembra che nella finanziaria ci siano buone notizie per Mary 3 e per tutti quelli che intendono intraprendere l'attività professionale aderendo al regime fiscale dei 'minimi'. Ci dovrebbe essere una bella sforbiciata all'imposta sostitutiva che verrebbe portata dal 20 al 5% (uso il condizionale perché si sa, la manovra non è ancora definitiva).
Qui c'è il testo della bozza della finanziaria (art. 27 Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità):

http://download.repubblica.it/pdf/2011/manovra.pdf?ref=HRER1-1



Ultima modifica di Sandro Cantoni; 05/07/2011 07:40.

Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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Il lavoro svolto da FPD era un lavoro che poteva essere svolto da chiunque....non ci vuole certo una laurea per misurare la portata di una sorgente....quindi probabilmente stirando la legge è stato possibile inserirla come prestazione occasionale.

Mary invece deve svolgere un'attività professionale in sensu strictu dovendo redigere un elaborato progettuale (relazione geologica) e pertanto o si fa pagare a nero (con tutti i rischi del caso...ma tanto siamo in Italia) oppure apre partita IVA (ci sono sempre i regimi semplificati senza IVA) e si iscrive all'EPAP.
Rannisi è stato chiarissimo!!!

Che poi l'EPAP non è un mostro....è semplicemente un conto corrente previdenziale per cui quando andremo in pensione meno avremo versato...meno prenderemo....

Poi nessuno dice che si debba necessariamente esercitare la professione di geologo....quindi chi non è orgoglioso di appartenere a questa categoria, chi si vergogna di esibire il proprio timbro o le proprie relazioni...può anche fare altro...

Così come le critiche....criticare gli amiconi del CNG oggi è fin troppo facile....nel senso che si tratta di persone aperte al confronto e disponibili (avranno i loro limiti come tutti noi...)....ieri era più difficile criticare....molti presidenti di OR temevano l'ex Presidentissimo ed i suoi seguaci....eppure su questo forum c'era chi, con cognizione e competenza, esprimeva delle critiche.....

Ultima modifica di GEOALFO; 05/07/2011 07:53.

quandu u sceccu non voli mbiviri...ambatula mi nci frischi...
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ognuno è libero di fare quello che vuole, naturalmente prendendosene ogni responsabilità.
ora le misure su una sorgente no sempre sono una cosa semplice e vanno fatte con un programma e standardizzazione dell misure.
se sono le solite misure volumetriche col secchiello all'uscita dello scarico di fondo, escluse le altre uscite, nulla osta (attenzione vanno collegate alla temperatura ph salinità piovosità per trarre qualche valore significativo tipo acque miste etc) se invece la misura è fatta con lo stamazzo le cose cambiano. le misure di per sè non voglio dire nulla vanno poi collegate in serie per ottenere la curva di esaurimento etc. in conclusione se è solo manovalanza la può fare anche il mio nipotino se è una misura ragionata che sottintende una elaborazione e una responsabilità allora la cosa cambia e per fare la misura (oltre che farla accettare agli enti) ci vuole una qualifica professionale. punto.


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Michele diciamo la stessa cosa.

Spesso in questo forum si confonde tra lo svolgimento di una prova (prova di portata, prova penetrometrica, ecc) che può essere fatta da persone non necessariamente laureate con la loro interpetrazione che invece richiede competenza ed assunzioni di responsabilità.

Non sempre chi esegue la prova (dalla misura con il secchiello ed il cronometro, alla misura con freatimetro del livello della falda nei pozzi, all'esecuzione di una prova penetrometrica, all'esecuzione materiale di una prova geotecnica in laboratorio, ecc) è poi colui che è deputato ad intepetrarne il significato tecnico e scientifico, a trarne le conclusioni e ad assumersene la responsabilità con timbro e firma.


quandu u sceccu non voli mbiviri...ambatula mi nci frischi...
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Originariamente inviato da: FPD

Pasionaria, da come scrivi si vede che hai la "pasione" (con una "s") per questa profesione (sempre con una "s") e che ci tieni molto al tuo "teserino" (sempre con una "s") e al tuo timbbro(questa volta con due "b") e che sei tanto ma tanto felice quando lo stampi sopra qualche scartofia che ai geni civvili (con due "v") non leggerà mai nessuno (questa volta giusto giusto con due "s"). Se pensi che io dia i numeri e che mi stia inventando qualche cosa solo per il gusto di farlo e che le mie indicazione siano sbagliate, trova le norme di cui sopra citate e leggile. Se poi continui a ignorare quello che ci sta scritto e pensi che per poter misurare delle semplici portate e farne un banale diagramma ci voglia la partita IVA e la relativa iscrizione al glorioso ordine dei Geologi (di cui vai tanto fiera) bhe, allora, dovresti farne una ragione di quello che ho fatto io, perchè corrisponde solo e solamente alla verità.
Capito!

Mi sono sforzata di capire il motivo di tanto astio nei miei confronti..in fondo anche altri colleghi qui avevano segnalato (ad es grannisi) la scorrettezza delle tue osservazioni...Se tutto è riconducibile ad un mio errore d'inversione delle consonanti del tuo nick, ti chiedo scusa: mi è proprio sfuggito involontariamente.
Almeno abbi la decenza di non prendertela anche con gli altri se non sono d'accordo con te.


The road not taken
(Robert Frost)
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Originariamente inviato da: pasionaria
Mi sono sforzata di capire il motivo di tanto astio nei miei confronti..
Lascia perdere. Ti mando un software per individuare i saputelli , così non perdi tempo. smile

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