Salve,
riporto integralmente il DPR in oggetto e l'art.81, in modo esteso, a me pare che l'attivitá professionale sia esclusa. In buona sostanza magari hai eseguito il lavoro da te detto ma in realtá andava fatto nell'ambito "dell'esercizio di arti e professioni" e quindi non si configura come prestazione occasionale. Comunque ho evidenziato la lettera 1 per la parte che ci interessa in tal modo ognuno potra farsi un'idea:
" Capo VII - Redditi diversi
Articolo 81
Redditi diversi.
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente :
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti
da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari
urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione
sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione ;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le
associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e
d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero
una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo
conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.
Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano
una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate ;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di
cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87,
nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni ;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute
estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento
collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso
anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente ;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti
da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di
interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad
ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono
considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti ;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari,
nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi
e negativi in dipendenza di un evento incerto ;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in
affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita
totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi
diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo ;
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da
essi sia riconosciuto .
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute
per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in
data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si
considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente .
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e
conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei
depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio
vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni
lavorativi continui .
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si
comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei
rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione
a titolo oneroso .
In generale non si tratta di ordini o contrordini ma di rispetto delle norme, e poiché in Italia ci sono una serie di requisiti da soddisfare per fare la libera professione,a quelli dobbiamo attenerci.