Si riporta parte dell'articolo a firma del Vice Presidente Dr. Francesco Russo pubblicato sul Denaro del 15/06/2011..
………….È necessario ribadire, quindi, che pur condividendo, in linea di principio, che qualsiasi forma di controllo e misura su materiali per le costruzioni necessita di certificazione da parte di un ente terzo ed indipendente, si ritiene che l’autorizzazione prevista dall’articolo 59 del D.P.R. 380/2001 non possa estendersi alle indagini geognostiche. Queste ultime, di fatto, non restituiscono misure da certificare, tanto è vero che i cosiddetti strumenti o attrezzature per eseguire le stesse non sarebbero soggetti a verifica e/o taratura. È proprio questo il motivo per cui il legislatore, al momento della stesura del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha ritenuto di inserire le indagini geognostiche effettuate mediante trivellazioni e perforazioni nel settore lavori e non in quello dei servizi. Tanto è vero che la circolare n. 7619/STC si pone in netto contrasto con quanto contenuto nel successivo Regolamento di esecuzione ed attuazione del detto Codice su un dato sostanziale: essa ritiene le imprese che effettuano indagini geognostiche collocabili nel settore dei servizi e, quindi, equiparabili ai laboratori di prove. In particolare, l’atto ministeriale non considera che le attività presupposte alla realizzazione di un progetto, quali i lavori di indagini geognostiche, debbono essere accompagnate dal relativo servizio tecnico reso dal geologo in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati, anche mediante l’uso di metodologie innovative o sperimentali. Non è sufficiente, quindi, così come previsto dalla circolare n. 7619/STC, che nell’organico dell’impresa vi sia la figura del geologo, in quanto le indagini geognostiche non possono essere gestite in maniera asettica (come può avvenire per altri tipi di prova che si limitano, eventualmente, alla sola lettura di dati strumentali). Il geologo libero professionista è, infatti, l’unico soggetto garante e responsabile delle attività di programmazione, di progettazione, di coordinamento tecnico-gestionale e di elaborazione dei dati relativi alle indagini geognostiche (si veda, ad esempio, la stratigrafia), avendo piena e completa conoscenza della finalità delle stesse.
Diversamente, il geologo dell’impresa che esegue i lavori, così come riportato nella circolare n. 7619/STC, ha il solo compito di svolgere le funzioni di guida e controllo dei sondatori nel singolo sito o cantiere: egli, non avendo - tra l’altro - alcuna conoscenza del progetto, si dovrebbe limitare a svolgere funzioni di mero conduttore dei lavori affidati e non avrebbe titolo a valutare, ove necessario, variazioni alle opere commissionate. Tale necessità di ripartire i compiti deriva dal fatto che il servizio reso dal libero professionista deve essere svolto in totale autonomia rispetto all'attività di esecuzione dei lavori: al geologo indipendente è attribuita una specifica funzione gestionale relativa sia allo svolgimento delle indagini eseguite dall’impresa sia alla valutazione dei risultati delle stesse. Alla luce delle considerazioni esposte, si renderebbe opportuno un intervento volto ad uniformare la normativa vigente in materia di appalti pubblici e/o privati di lavori e/o servizi inerenti alle costruzioni con quella che regola l’esercizio della professione di geologo, il quale tenga in debita considerazione le evoluzioni che si sono succedute nel corso del tempo.
Geol Raffaele Sessa
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