Originariamente inviato da: geologinsieme
Infatti la direzione lavori delle indagini geognostiche è la maggiorazione del 50% dell'aliquota c (3° comma dell'art. 23)


interpretazioni del CN del 1992.

3 comma art, 23:
Il geologo ha diritto ad un maggiore compenso da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50% della quota spettante per la direzione lavori, delle indagini geognostiche, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del geologo un'impegno personale maggiore del normale"

Ti dicono niente quelle due virgole ?


Art. 26

Agli effetti di quanto precedentemente disposto, la prestazione complessiva del geologo per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto di massima della costruzione e compilazione del preventivo sommario dei lavori a scopo geognostico;

compilazione del programma dettagliato delle prospezioni geognostiche, delle prove in sito e delle analisi, nonché del relativo preventivo particolareggiato;

studio per la compilazione della relazione relativa al progetto esecutivo includente:

prospezione ed assistenza alle prove ed analisi in sito e in laboratorio ed accertamento della regolare esecuzione;

elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni analisi e prove, esame del progetto esecutivo e programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi a problemi di natura geologica;

stesura della relazione definitiva con disegni e schizzi in numero e in scala sufficiente per identificarne le parti;

direzione ed alta sorveglianza sotto l'aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, in collaborazione con la direzione dei lavori, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della parte-geologica dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;

operazioni di accertamento dal punto di vista geologico della regolare esecuzione dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento; liquidazione dei lavori di natura geognostica.

A ciascuna di queste operazioni corrispondono per ogni singola classe dei lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella IV da applicarsi alle percentuali di cui all'allegata tabella III, intendendosi che, con l'aliquota dello studio geologico del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario steso dallo stesso progettista. (n.d.r. a + c)



CHIARO?

Comunque a breve il tariffario sarà rinnovato e finirà la diatriba!