ivan per me la stai facendo (in buona fede fuori dal vaso) se fai le prove ed hai operai sei impresa (lo siamo anche noi geologi ss che paghiamo l'IRAP) se fai la parte professionale sei professionista per me non puoi faro il jolly anche se è invalsa questa £cosa" che tu difendi (e ti capisco) a spada tratta (te lo hanno sempre permesso)
CONSIGLIO DI STATO
Adunanza della Sezione Seconda - 25 marzo 1992
OGGETTO: MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. Quesito concernente competenze professionali dei geologi e degli ingegneri in merito alla redazione delle relazioni geologiche e geotecniche.
Omississ
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7.1. Ritiene la Sezione che le conclusioni raggiunte dal Servizio Geologico siano le più conformi alla lettera e alla ratio delle disposizioni contenute nella legge 3 febbraio 1963, n. 112.
Va infatti rilevato che solo i geologi hanno competenza a individuare e rilevare i dati necessari nonché la caratterizzazione meccanica del terreno.
Tale indagine, di natura accertativa dell’esistente, comporta indagini tecniche sull’area interessata dall’intervento (in coerenza e in applicazione dei già compiuti studi, relativi ad un’area più ampia di questa), che nessuna norma ha attribuito alla competenza degli ingegneri.
Per quanto invece concerne le scelte progettuali e le relative verifiche (e cioè il controllo del comportamento dell’opera nel suo insieme ed in rapporto al terreno, specificato al punto 3.1. del DM dell’11 marzo 1988), si deve ritenere che esse devono essere effettuate dall’ingegnere progettista, ai sensi dell’art. 51 del RD 23 ottobre 1925, n. 2537.
Sotto tale aspetto, si può ritenere che l’attività dei geologi può essere prodromica e logicamente antecedente a quella degli ingegneri, ai fini della redazione della relazione geotecnica.
7.2. Pertanto, non si può ritenere che la relazione geotecnica sia di esclusiva competenza degli ingegneri, pure nei casi in cui essa debba comprendere anche la valutazione degli impatti sul suolo e sottosuolo dell’insieme progetto-terreno.
È stato al riguardo talvolta sostenuto (v. la sentenza già citata del TAR Friuli-Venezia Giulia) che l’ingegnere abbia tale esclusiva competenza poiché è l’unico in grado di valutare l’aspetto progettuale e costruttivo e di assumersene la responsabilità.
Ma non può ammettersi che l’aspetto progettuale assorba e renda irrilevante la fase (preliminare sul piano logico, oltre che su quello materialmente strumentale) delle indagini svolte sul territorio e delle sue risposte, astrattamente possibili.
E poiché tale fase conserva la sua autonomia,
la relativa attività professionale può essere effettuata unicamente da coloro che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 112 del 1963, possono effettuare indagini sul suolo e sul sottosuolo.
P.Q.M.
Nei suesposti termini è il parere del Consiglio di Stato.
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MICHELE CHE DICEVI SULL'ATTIVITA' PROFESSIONALE ?