Faccio il bastian contrario, e dico che si sta avverando ciò che avevo prospettato.

NOn si può pubblicare un testo d legge così vago.
Va bene l'ignoranza dei colleghi, che sono tenuti ad aggiornarsi, ma vista l'importanza anche legale del tema e l'introduzione di un concetto innovstivo rispetto al DM marzo 88, il legislatore avrebbe anche in questo caso essere più preciso.

Facciamo una prova: citate, voi che sapete, titoli di libri o articoli che contengano un capitolo o almeno un paragrafo con oggetto il MODELLO GEOLOGICO DEL TERRENO.

A me pare troppo poco che la geologia in tutto quel malloppo di norme risieda solo in questo paragrafo:

7.2.1. MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO

Il modello geologico del sito deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio. Esso deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per l’inquadramento, da parte del progettista, delle problematiche geotecniche a piccola e grande scala e del programma delle indagini.

Il modello geologico di riferimento sarà validato e supportato da indagini specifiche in funzione dell’importanza dell’opera


"Prosunt omnia quae obstant"
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