TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98
Testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011,
n. 111 (in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164), recante: «Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria». (Testo elaborato dalla redazione de LaPrevidenza.it)
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
.....
s) all'articolo 13, il comma 6 bis è sostituito dal seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
...
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro
4.000;
....
Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
....
Significa che fai ricorso e via 4000,00 di marca legale; ti fanno l'incidentale...e via altre 4000,00 per la controinteressata; nel corso di causa scopri cose nuove che vuoi aggiungere come motivi di lite..e via altre 4000,00 (siamo a 8?) poi magari il tuo avvocato non ti ha consigliato bene (o non ti sei fatto consigliare tu) e via con una multa per lite temeraria pari al doppio dei contributi unificati (4+4=8*2=16...e siamo a?...20.000?..Ho perso il conto).
Dimenticavo...in tutto questo giochetto di contributi sono penalizzati gli avvocati che ancora devono emettere la loro parcella (dai 2000 ai 6000 € in base alla location del TAR ed al numero di udienze).
Vuoi sapere se sono ancora sicuro?
L'unica cosa sicura è che se vinci sono cavoli da cagare anche per quel cretino di RUP che ti ha fatto fare la lite

Art. 246-bis. Responsabilità per lite temeraria.
(articolo introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera ii), legge n. 106 del 2011)
1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.......