Per contribuire a riportare il dialogo sul punto di interesse continuo ad affermare che sostanzialmente e sottolineo sostanzialmente il nuovo testo di legge non richiede alcun approfondimento diverso da quanto richiesto dal DM marzo 88 limitandosi ad essere più vago.

Altro conto è quello d aver istituito l'obbligatorietà della relazione geologica, che però veniamo a sapere che continua a chiamarsi tale solo leggendo una riga del capitolo 10 |collaudo|.

PS ricordatevi che in teoria per le norme sui laboratori http://www.geologi.it/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=2;t=000670;p=1#000032 non si potrebbe più neppure allegare alle relazioni delle prove fatte col martello di Schmidt o sclerometro.


"Prosunt omnia quae obstant"
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