Allego per Vs. Conoscenza un'interpretazione della Circolare in parola maledettamente fondata dell'amico Dott. Geol. PIETRO ZEZZA
Leggere e riflettere
Osservazioni alla bozza di aggiornamento della Circolare n.349/STC
Le osservazioni, di seguito argomentate, si puntualizzano in :
1)malinteso fondamento normativo della “Circolare Laboratori”, che (nel particolare) fa capo ad una equivoca attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
2)sovrapposizione dell’obbligo della certificazione ufficiale a specifiche attività professionali del Geologo.
1. Presupposti normativi
La Circolare in itinere ridefinisce ed estende quanto già regolamentato dalla CIRCOLARE 16 dicembre 1999 n. 349/STC (D.P.R. n. 246 del 21.4.93, art. 8 comma 6 – Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali) , che ha a preambolo:
“Il D.P.R. n. 246 del 21.04.93 di attuazione della Direttiva 89/106 CEE sui prodotti da costruzione, al comma 6 dell'art.8 che tratta degli organismi di certificazione, ispezione e prova e del loro accreditamento, nel precisare che Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art.20 della legge 5 novembre 1971 n.1086, ha prescritto che L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce. ”
La 89/106/CEE - Direttiva del Consiglio del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, dettava le condizioni minime cui devono soddisfare i laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli organismi di certificazione designati dagli Stati membri, in considerazione che:
“i requisiti, che sono spesso oggetto di disposizioni nazionali legislative, regolamentari, amministrative, hanno un’influenza diretta sulla natura dei prodotti impiegati nella costruzione e sono ripresi nelle norme nazionali, nei benestare tecnici ed in altre specificazioni e disposizioni tecniche che, per la loro diversità, ostacolano gli scambi all’interno della Comunità; […]
in materia di prodotti da costruzione (*), al fine di dare un maggiore contributo ad un mercato interno unico, di aprire al maggior numero possibile di produttori l’accesso a tale mercato, di garantire la massima trasparenza del mercato e creare i presupposti per una normativa globale armonizzata a livello europeo nel settore della costruzione, devono essere istituite al più presto per quanto possibile norme armonizzate”.
[ (*) all’art.1 si specifica che: I materiali da costruzione sono in appresso denominati "prodotti"]
Per inciso, è da evidenziare che nel testo della Direttiva non si faceva (perché di tutt’altro contesto) alcun accenno a prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.
I passi significativi del D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) sono:
Art. 1 Campo di applicazione. Definizioni
1.Il presente regolamento si applica ai materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali, di cui all’allegato A, relativi alle opere di costruzione.
2.Ai fini del presente regolamento è considerato “materiale da costruzione” ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. I “materiali da costruzione” sono in appresso denominati “prodotti”. Le opere di costruzione, inclusi gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono in appresso denominate “opere”. […]
Art. 2 Condizioni di immissione sul mercato
I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto. […]
(I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei all’impiego previsto).
Art. 5 Benestare tecnico europeo
1. Il benestare tecnico europeo è una valutazione tecnica positiva dell’idoneità di un prodotto per l’impiego previsto, fondata sulla corrispondenza a requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato. Detto benestare è rilasciato in esito ad esami e prove e sulla base dei documenti interpretativi e degli orientamenti riguardanti il prodotto medesimo o la categoria dei prodotti cui esso appartiene. […]
8. Il benestare tecnico europeo è rilasciato in Italia dai seguenti organismi:
a.servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all’allegato A (resistenza meccanica e stabilità); […]
Art. 8 Organismi interessati dall’attestato di conformità
[…]
3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all’allegato A (resistenza meccanica e stabilità).
[…]
6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’applicazione dell’art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L’autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.
E’ del tutto chiaro che la Direttiva ed il Regolamento di attuazione si applicano ai “materiali da costruzione”. Il Regolamento ne specifica la destinazione alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica.
Lo spirito e la lettera della normativa sono solo quelli di armonizzare, all’interno dell’Unione Europea, il libero mercato dei prodotti da costruzione.
In tale contesto, l’estensione alle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce della autorizzazione prevista dall’art.20 della L. n.1086/71 non può non intendersi che riferita esclusivamente all’uso di materiali terrosi e di materiali lapidei quali “materiali da costruzione” (nell’edilizia o, ad esempio, in opere quali: scogliere, argini, rilevati stradali o ferroviari, dighe di ritenuta, etc.).
Il Regolamento non intende estendersi a prescrizioni sull’esecuzione delle indagini geologico-tecniche.
Allora, è solo una equivoca interpretazione del D.P.R. n. 246/93 che è stata posta a fondamento normativo della CIRCOLARE 16 dicembre 1999 n. 349/STC.
Infatti, a regolamentazione delle indagini di esplorazione del sottosuolo e delle analisi e caratterizzazione dei materiali geologici, sono stati applicati gli stessi criteri che per i “materiali da costruzione”, come se vi fosse conformità con le prove di schiacciamento di un cubetto in calcestruzzo o di resilienza di un tondino di ferro !
(da cancellare: Qualcuno avrebbe detto: Quando nella testa si hanno i martelli, ogni problema assume la forma di chiodo!)
L’equivoco si è riprodotto nella lettura del D.P.R. n.380 del 06.06.2001, art.59 comma 2:
“2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.”
2. Esercizio professionale del Geologo e attività assoggettate a certificazione ufficiale
L’esercizio della professione di Geologo è attività di pubblica utilità.
Nei documenti sulle Osservazioni alla bozza della nuova Circolare, elaborati dall’Ordine della Toscana e dall’Ordine del Veneto, viene ampiamente esposto come nell’intero quadro normativo sulla professione è assolutamente chiaro che l’esecuzione di analisi e prove, in situ e di laboratorio, e l’esplorazione del sottosuolo svolta anche con metodi geofisici rientrano pienamente tra le attività dell’esercizio della professione del Geologo.
Allo stato dell’arte, larga parte degli studi professionali di geologi, di cui molti con operosità ultraventennale, sono specializzati ed organizzati al loro interno con apparecchiature per l’attività sperimentale, come nelle seguenti tipologie:
laboratorio di analisi e prove di meccanica dei terreni, integrato e di uso esclusivo dello studio professionale;
apparecchiature per la sperimentazione geotecnica in sito: penetrometri, sonde inclinometriche, ecc.;
apparecchiature per la sperimentazione geofisica: geoelettrica, sismica, ecc.
L’attività di sperimentazione non è a sé stante, ma viene condotta responsabilmente nel contesto unitario delle indagini geologico-tecniche svolte nell’esercizio professionale.
In tale contesto, la correttezza delle procedure di esecuzione (delle analisi, delle prove, delle prospezioni e delle caratterizzazioni) e la loro regolare certificazione sono parte integrante della responsabilità professionale della relazione geologico-tecnica, nel quadro normativo delle leggi sulla professione.
Nell’ambito di esecuzione di operazioni attinenti alle indagini geologico-tecniche, una apposita regolamentazione dovrebbe, invece, riguardare le società di servizi, che costituiscono attività di impresa.
Stando al merito delle specificazioni contenute nella bozza di aggiornamento della Circolare in questione, solo per fare qualche illuminante esempio:
il geologo, nel suo esercizio professionale, non può eseguire la ricostruzione di profili stratigrafici per mezzo dei dati di scavi e sondaggi, perché ciò rientra nell’elenco delle prove per le quali è richiesta certificazione ufficiale da parte di soggetto titolare di concessione ministeriale;
il geologo, nel suo esercizio professionale, non può eseguire il rilievo della falda, la misura delle pressioni neutre in piezometri, per mezzo di freatimetro, perché ciò rientra nell’elenco delle prove per le quali è richiesta certificazione ufficiale da parte di soggetto titolare di concessione ministeriale;
il geologo, nel suo esercizio professionale, nel corso del rilevamento geo-meccanico di un ammasso roccioso, non può eseguire la misura della rugosità dei giunti, né la prova sclerometrica, perché ciò rientra nell’elenco delle prove per le quali è richiesta certificazione ufficiale da parte di soggetto titolare di concessione ministeriale.
In questa ottica, nell’occasione, gli estensori hanno dimenticato di assoggettare alla certificazione ufficiale il rilievo plano-altimetrico (delle stazioni di sondaggio o comunque di prova in sito o di un pendio di cui analizzare le condizioni di stabilità), per mezzo di strumentazione topografica. Vale la pena di suggerire l’introduzione di un quinto settore di prova e certificazione: Settore e) rilievi topografici ?
Le osservazioni alla bozza di Circolare non possono ridursi a stabilire se la dotazione minima dei cilindri graduati per analisi granulometrica per sedimentazione debba essere in n.6 o in n.5, né similari determinazioni.
3. Proposte
E’ necessario definire una nuova regolamentazione, che riguardi le imprese di servizi con attività nell’esecuzione di operazioni attinenti alle indagini geologico-tecniche.
E’ necessario stabilire un diverso specifico inquadramento, che non può ricalcare la normativa sui “materiali da costruzione”, di tutt’altra peculiarità.
Nella revisione del D.M. 14/09/05, punto 7.2.2 comma 4, deve essere rivendicato il ruolo che il geologo ha fin qui esercitato in un diffuso sviluppo culturale e nel rispetto di ogni coerente normativa:
il geologo responsabile delle indagini geologico-tecniche è competente e responsabile anche di analisi, prove e prospezioni, che può eseguire in proprio nell’ambito di un incarico diretto o di collaborazione professionale. In tali casi, la responsabilità del geologo è ovviamente estesa alla regolarità (nella strumentazione e nelle metodologie) di esecuzione delle analisi, prove e prospezioni.