Sono d’accordo con Adriano quando dice che questa “pubblicità” danneggia tutta la categoria. Non è accettabile un volantino di quel tipo neanche per fini provocatori (come sostiene Loberto).
Personalmente ritengo che ci siano almeno un paio di violazioni del Codice Deontologico recentemente approvato dal CNG.
Ho conosciuto tanti giovani e giovanissimi colleghi, preparati e scrupolosi ed altrettanti presunti esperti e navigati colleghi dall’atteggiamento professionale a dir poco disinvolto, che faccio fatica ad accettare generalizzazioni. Credo che questo sia un caso emblematico.

CODICE DEONTOLOGICO
Articolo 14 – La pubblicità in generale
A tutela della dignità professionale del geologo e della categoria, nonché a garanzia della qualità della prestazione, l’esercizio delle forme distintive e pubblicitarie deve svolgersi secondo metodi e misure di netta differenziazione e specifica separazione dall’ordinaria pubblicità commerciale, secondo i modi di cui al successivo articolo 15.
È fatto, pertanto, divieto di qualsivoglia pubblicità comparativa tecnica e/o monetaria.
È fatto obbligo di specifica corrispondenza tra le indicazioni concernenti le caratteristiche del servizio offerto e ciascuna prestazione contemplata dalla tariffa professionale.
Articolo 15 – La pubblicità in particolare
E’ consentito al geologo fornire informazioni a terzi sulla propria attività professionale, sulla struttura dello studio e sulla sua composizione, sulla struttura della società o dell’associazione, previa acquisizione del consenso scritto di tutti i professionisti che ne fanno parte.
Sono consentite le indicazioni di dati personali del geologo e degli altri professionisti che compongono lo studio, la società o l’associazione, sempre previa acquisizione del consenso scritto degli stessi, comprendendo oltre ai dati anagrafici, ai numeri di telefono e di fax, nonché agli indirizzi di posta elettronica ed ai siti “internet”, anche le lingue straniere conosciute, nonché i libri e gli articoli pubblicati e le referenze provenienti dalle Università, sempre che abbiano riferimento con l’attività professionale.
Sarà anche possibile informare i terzi circa le aree di competenza e le materie prevalentemente seguite dal geologo, dallo studio, o dalla società o associazione, mentre non è consentita l’indicazione di specializzazioni che non trovino riscontro in titoli rilasciati dalle Università.
Non è consentita l’indicazione di titoli onorifici ovvero di altri titoli o funzioni che non abbiano alcun riferimento con l’attività professionale.
Non è consentita alcuna forma, diretta o indiretta, di informazione comparativa, equivoca o fuorviante, ingannevole o autoelogiativa, né di enfatizzare la propria capacità professionale.
Non è consentito ai geologi fregiarsi del titolo di “specializzato”, data l’attuale mancanza di scuole universitarie di specializzazione post-lauream.
La qualificazione di “esperto”, adeguatamente documentata nel curriculum professionale, deve essere conseguente ad esperienze professionali significative sotto il profilo della qualità e/o alla frequenza certificata di corsi e master qualificati, svolti ed organizzati da Enti pubblici, o privati, con finalità di istruzione, di ricerca e di formazione.
Le informazioni consentite possono essere fornite tramite stampa, mezzi televisivi e radiofonici, reti telematiche, siti internet, anche a diffusione internazionale, carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche. Le informazioni debbono, dunque, essere fornite secondo correttezza e verità, dignità e decoro della professione, con osservanza degli obblighi di segretezza, riservatezza e tutela della privacy.
Articolo 16 – Verifica della pubblicità
A garanzia anche della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario, nonché della qualità delle prestazioni, il geologo deve trasmettere, per la verifica, all’Ordine di appartenenza il modello che intende adottare.
Ove l’Ordine ravvisi lesività del messaggio alla dignità della professione, alla trasparenza e veridicità degli elementi contenuti, o la violazione di quanto disposto dai precedenti art.li 12 e 13, obbliga il geologo singolo, socio o associato ad apportare ogni necessaria modifica.


Gianluca Maccarone
www.soiltestitalia.com