Art 186 Comma 1 lettera g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

È pertanto possibile, quando le litologie lo consentono, riutilizzare i materiali scavati nel processo industriale di produzione di inerti.
In questo contesto è possibile vagliare il materiale separando le pezzature commercialmente idonee ottenendo come residuo i materiali più fini che si configureranno come rifiuti recuperabili ai sensi del D.M. 5/2/98 punto 12.7.
Deve ovviamente essere dimostrata “…la certezza del loro integrale utilizzo” da realizzare attraverso una relazione attestante le caratteristiche litologiche del materiale da scavare da allegare al progetto unitamente alle caratteristiche dell’impianto dove tale materiale dovrebbe essere lavorato.


Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)