Originariamente inviato da: Sandro Cantoni
Art 186 Comma 1 lettera g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

È pertanto possibile, quando le litologie lo consentono, riutilizzare i materiali scavati nel processo industriale di produzione di inerti.
In questo contesto è possibile vagliare il materiale separando le pezzature commercialmente idonee ottenendo come residuo i materiali più fini che si configureranno come rifiuti recuperabili ai sensi del D.M. 5/2/98 punto 12.7.
Deve ovviamente essere dimostrata “…la certezza del loro integrale utilizzo” da realizzare attraverso una relazione attestante le caratteristiche litologiche del materiale da scavare da allegare al progetto unitamente alle caratteristiche dell’impianto dove tale materiale dovrebbe essere lavorato.


Ciao Sandro, quello che dici è giusto ma di difficile applicazione, in quanto la ditta che produce il cls dovrebbe riutilizzarlo in toto senza scarto, e questo è molto difficile.
Poi la ditta che scava deve comunque, fiscalmente, poter vendere il materiale........
Insomma, fate attenzione!


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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