Poi non mi sembra che il geologo posssa essere solo un consulente...
Se vuoi approfondire la tematica sulla figura del progettista geologo vai su questo link..
http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/Allegato%20I.pdfPer fortuna che ogni tanto qualcosa di buono questi ordini professionali la fanno.
Peccato la pubblicizzino poco
Ciao Ivan. Immaginavo ovviamente che qualcuno postasse questo riferimento, che conoscevo e che
modestamente non condivido del tutto proprio in relazione alle ntc. Osservo subito che nel sistema normativo italiano in materia di costruzioni, le Linee Guida in generale, sono dei documenti con carattere non impositivo rispetto ad un DM.
Per non alimentare equivoci comunque e soprattutto ulteriori polemiche, dal cap. 6 delle Linee Guida che tu citi riporto:
omissis - Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità del D.P.R. n. 328/2001 con la relativa definizione delle competenze professionali, respingendo il ricorso del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che sosteneva l'illegittimità del D.P.R. per aver “conferito ai geologi, in violazione di legge ed eccesso di potere, competenze in materia geotecnica spettanti esclusivamente agli ingegneri”. Il citato D.P.R. n. 328/2001 riassume le nostre competenze riconoscendoci competenza a riguardo delle (art. 41): - omissis
questo per sottolineare che non sto certo mettendo in dubbio le competenze (
acquisite anche legalmente) del geologo in materia geotecnica. Nello stesso tempo evidenzio però che una cosa sono le competenze, una cosa sono le responsabilità legate alla progettazione di cui si parla in ntc2008. Questi due concetti, anche nelle linee guida che tu citi, vengono secondo me spesso confusi e con pregiudizio.
Il discorso sarebbe lungo e necessariamente articolato su più livelli. Cercherò di sintetizzarlo al massimo sperando di riuscire a comunicare un minimo le mie personalissime idee che chiaramente non possono che essere in ogni caso, a favore di una incisiva, corretta, inequivocabile e razionale affermazione della nostra categoria professionale.
Per come la vedo io, nell’Annesso 1 il
progettista geologo delle linee guida coordinate da Aiello, si sovrappongono disordinatamente problematiche legate a vari campi di azione del professionista geologo in una descrizione corposa e complessa che poco o nulla mostra attinenze concrete con il progettista richiamato nel DM2008. Vengono descritte innumerevoli importanti funzioni, tra cui quelle svolte abitualmente dai geologi delle università, di enti di ricerca, di regioni e province che
dovrebbero consentire, ai professionisti geologi, di fare vera
Progettazione Geologica a livello di pianificazione territoriale integrata per tutte le pericolosità geologiche, indipendentemente da un Decreto Ministeriale che tratta specificatamente del progetto di opere di ingegneria e della loro Costruzione. Insomma, non possiamo ritenere il DM 14-01-2008 l’apoteosi di tutti i nostri mali di categoria professionale né tanto meno del bassissimo ed ineluttabile livello di attenzione alle problematiche di dissesto idrogeologico e di rischio sismico del Paese.
trovo “fuori misura”, non inerenti e per questo non sempre condivisibili rispetto alla definizione di “progettista” di cui al DM 14-01-2008, avvitamenti dialettici come quello che segue, sempre dal cap.6:
omissis - Dall’esame del Regolamento sui LL.PP., che definisce le tre fasi di progettazione, nonché dall’esame della legge professionale, del Tariffario e delle ricognizioni contenute nel D.P.R. n. 328/2001, emerge, dunque, chiaramente come l’attività del geologo non rappresenti “funzione di natura accessoria”, bensì attività integrata nella progettazione e permeata dall’oggetto specifico della progettazione stessa. Ne deriva, quindi, che la prestazione geologica, integrata e compresa all’interno del progetto, costituisce attività definibile come progettuale, non potendosi limitare il concetto di attività progettuale al solo progetto tecnico-ingegneristico, ma dovendosi comprendere in esso anche i rilievi, le concrete prospettazioni e le soluzioni geologiche inerenti al progetto stesso.
Occorre, quindi, esaminare la legge professionale 03.02.1963, n. 112, recante “Disposizioni per la tutela del titolo e della professione del geologo”, ove, al punto “b” dell’art. 3, si elencano, tra le attività oggetto della professione, “le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici”. Tali attività possono attenere ad una fase di studio volta alla descrizione e conoscenza del territorio ai fini, ad esempio, di fornire le indicazioni necessarie per i vari livelli di pianificazione, ma possono anche essere espletate ai fini della progettazione di una specifica opera individuando le scelte progettualmente compatibili con le caratteristiche geologiche in senso lato del terreno dove l’opera dovrà sorgere.
Nell’individuazione delle scelte progettualmente compatibili sta, appunto, il carattere progettuale dell’attività.
Riferimenti all’attività di progettazione possono evincersi anche nel Tariffario ove, ad esempio, nell’art. 22 si indica l’attività di assistenza alla compilazione del progetto o ancora ove all’art. 26, punto “c”, nel definire lo studio per la compilazione della relazione relativa al progetto esecutivo, si include la “programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell’area in esame o comunque relativi a problemi di natura geologica”. Al successivo punto “d” si prevede “la direzione ad alta sorveglianza sotto l’aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, in collaborazione con la direzione dei lavori, le disposizioni e gli ordini per l’attuazione della parte geologica dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita”. omissis –