|
0 membri (),
1,159
ospiti, e
5
robot. |
|
Chiave:
Admin,
Mod Globale,
Mod
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 93
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 93 |
Mi attiverò per trasmettere l'idea di un possibile "incrociamo le braccia " all'Ordine di mia pertinenza, sarebbe il caso che tutti facessero la stessa cosa con i rispettivi. Ottima l'idea di coinvolgere tutti i professionisti ed a prescindere dall'attività svolta. E' bene che sia chiaro a tutti cosa realmente c'è in gioco. Nella sostanza, la fine dei liberi professionisti......
|
|
|
|
|
Iscritto: May 2006
Posts: 2,289
Member
|
OP
Member
Iscritto: May 2006
Posts: 2,289 |
Art. 10. (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)
1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:».
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci; b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. 9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2009
Posts: 316 Mi piace: 2
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2009
Posts: 316 Mi piace: 2 |
Qui ogni giorno che passa è sempre peggio... Pensi di allargarti? Ti piazzano le certificazioni. Provi ad andare avanti in attesa di tempi migliori? Pochi lavori, Geni Civili che accettano di tutto, senza curarsi di quello che c'è dentro. E per quelli come me che fanno geofisica per altri Colleghi (e a cui pertanto non è permesso fare attività professionale) è solo una sfida a quanto ancora potranno portare avanti la loro passione, guadagnando 2 Euro a costo di sacrifici enormi. Unirsi tutti sarebbe giusto ed essenziale, ma anche tra noi siamo divisi su molte cose. Basti guardare alle certificazioni e ai poteri che ci sono dietro. Altro che Davide contro Golia...
Andrea Alessandrini
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2004
Posts: 1,513
Member
|
Member
Iscritto: Jan 2004
Posts: 1,513 |
(e a cui pertanto non è permesso fare attività professionale) Consentimi... ma questa è una solenne minchiata!!!
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2009
Posts: 316 Mi piace: 2
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2009
Posts: 316 Mi piace: 2 |
Minchiata??? Non so dalle tue parti, ma dalle mie se fai servizio non puoi fare relazioni, per due chiari motivi: 1- Ordine: già ci hanno più e più volte "consigliato" di passare da Studio a Ditta, proprio per separare attività di servizio da attività professionale; 2- Mercato: prova a fare relazioni, poi vedi quanti colleghi ti chiamano per fare indagini... Quando ci presentiamo a qualche Collega per proporre quello di cui ci occupiamo la prima domanda che fanno dopo aver letto l'intestazione dello Studio è "ma fate anche la Professione?". Secondo te è per chiedere qualche consiglio o per qualcosaltro?
Con tutto il rispetto, forse per te saranno minchiate, ma per me è la realtà di ogni giorno. Poi sei libero di non credermi, ma ti assicuro che da me funziona così...
Andrea Alessandrini
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2004
Posts: 1,513
Member
|
Member
Iscritto: Jan 2004
Posts: 1,513 |
1- Ordine: già ci hanno più e più volte "consigliato" di passare da Studio a Ditta, proprio per separare attività di servizio da attività professionale; 2- Mercato: prova a fare relazioni, poi vedi quanti colleghi ti chiamano per fare indagini... Quando ci presentiamo a qualche Collega per proporre quello di cui ci occupiamo la prima domanda che fanno dopo aver letto l'intestazione dello Studio è "ma fate anche la Professione?". Secondo te è per chiedere qualche consiglio o per qualcosaltro?
Con tutto il rispetto, forse per te saranno minchiate, ma per me è la realtà di ogni giorno. Poi sei libero di non credermi, ma ti assicuro che da me funziona così...
Non sono sicuro ma il tuo ordine per caso è quello che insieme alla lombardia non ha partecipato al famigerato ricorso, forse per tutelare gli interessi di qualche consigliere??? In ogni caso richiedi al tuo ordine qual'è il preciso supporto normativo per cui dovresti passare da "studio" a "ditta" (con relativa iscrizione alla camera di commercio e posizione inps)... per cui potresti, paradossalmente, anche cancellarti dall'ordine, vista la singolare richiesta, .. infatti questo ti "consiglia", ma non ti può certamente obbligare, visto che l'unico supporto giuridico (art. 41 del DPR 328/2001) dice esattamente il contrario.... Tra l'altro per poter "accedere" alla libera professione, l'art. 42 del DPR 328/2001 recita: Art. 42. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio; b) classe 85/S - Scienze geofisiche; c) classe 86/S - Scienze geologiche. 3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove: ... omissis...Quindi la classe 85/S è ABILITANTE AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE A DELL'ALBO PROFESSIONALE... pertanto la "geofisica" è, a tutti gli effetti, COMPETENZA PROFESSIONALE ....e non certo come "Ditta" ... forse che i tuoi illustri consiglieri vogliono lasciare le competenze ad altre categorie???.... In merito al punto 2), ritengo che se una persona è corretta, ossia non "svende" la professione, come purtroppo succede con chi possiede anche "le attrezzature", ossia guadagnando sulle prove e "regalando" la rel. geol. (ed è questo il problema), ma si equipara economicamente a chi ne è sprovvisto, non ha nulla da temere... Ma poi, secondo te, tutti i colleghi a cui ti presenti, saranno competenti in geofisica?? Saranno in grado di interpretare i tuoi lavori??
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2009
Posts: 316 Mi piace: 2
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2009
Posts: 316 Mi piace: 2 |
Beh, immagino che i miei Colleghi non siano tutti competenti in materia, anzi, ne sono più che sicuro, ma non è questo il punto. E comunque non mi pare che nel ricorso compaia il mio Ordine... Riguardo al secondo punto, non posso che essere daccordo, ma è una linea ideale che molto spesso si scontra con la realtà. Perchè puoi essere corretto quanto ti pare, alla fine ti vedono comunque come un concorrente, e chiaramente ci sono anche altri che fanno geofisica, non solo noi, percui ti costringono a scegliere. Poi diverse discussioni su questo sito mostrano quanto sia controversa la questione. Riguardo l'Ordine lasciam perdere, se gli chiedi qualcosa non ti dicono mai nulla di chiaro, come dicevo "consigliano", e il paradosso di Ditta non iscritta all'Albo non è così paradossale come credi, c'è chi ci pensa. Tornando all'Ordine, è un problema persino organizzare un corso APC, tali sono le paranoie che si fanno. Comunque, aldilà di tutto quello che mi pesa non è fare una scelta di campo tra relazione geologica e servizi, ma essere inchiodato senza avere la possibilità di espandermi. Tra ricorsi e sentenze i mesi passano, e la sensazione di impotenza è terribile.
Andrea Alessandrini
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2008
Posts: 220
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2008
Posts: 220 |
DALLE MIE PARTI CHI HA UN PENETROMETRO STATICO O STATICO DINAMICO REDIGE ANCHE RELAZIONI. I COSTI PROPOSTI SONO INDECENTI ORMAI SAPETE TUTTO DI QUESTI PROBLEMI. IO HO 58 ANNI, GEOLOGO LIBERO PROFESIONISTA DA 30 ANNI (SENZA STRUMENTAZIONE) E NON SO VERAMENTE SE CONTINUARE ANCORA NEL 2012. VALUTANDO I GUADAGNI, LE SPESE E I COSTI IMBARAZZANTI DEI NOSTRI LAVORI ARRIVI ALLA FINE DELL'ANNO E CAPISCI CHE LA SITUAZIONE E' GRAVE E IL FUTURO NON PREVEDE NIENTE DI BUONO. LA SOLUZIONE: ALZARE LE TARIFFE DELLE VARIE RELAZIONI, CHI HA STRUMENTAZIONI NON PUO' REDIGERE RELAZIONI, CHI E' LIBERO PROFESSIONISTA NON PUO' DEDICARSI ANCHE ALL'INSEGNAMENTO (PAGATO DALLO STATO).
AUGURI A TUTTI
AMEDMEN
Ognun vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei – Niccolò Machiavelli
|
|
|
|
|
Iscritto: Feb 2009
Posts: 455
Member
|
Member
Iscritto: Feb 2009
Posts: 455 |
Amed io invece ho 35 anni, ma sono daccordo con quello che dici. Qui dove sono io, la ditta di sondaggi fa relazioni a catena di montaggio e spesso le fa redigere al geometra!!! perchè loro non hanno tempo. Aggiungo, che dopo avergli dato 4000 euro e rotti per prove in sito, per 200 euro che mi devono dare mi hanno detto poi quando... affanculo! Sono così incazzato che sono pronto a sbranare i lupi.
Per aspera ad astra
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2009
Posts: 316 Mi piace: 2
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2009
Posts: 316 Mi piace: 2 |
A me sta bene di fare servizi e non fare relazioni, ma secondo voi le certificazioni risolverebbero il problema? A me ne ha solo creato uno, quello di non poter guardare al futuro. Qui non è che non mi permettono di fare relazioni, c'è il rischio che non mi permettano manco di fare una penetrometria...
Andrea Alessandrini
|
|
|
Link Copiato negli Appunti
|
Forum34
Discussioni21,069
Post147,855
Membri18,154
| |
Massimo Online6,195 Dec 9th, 2025
|
|
|
|