per essere più precisi:
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - articolo 96

vietate le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.

Quindi per il Regio Decreto (ancora valido!!) distanza minima 10 m dai fiumi per edificazioni.
Occhio perchè la legge Galli (legge n.36/1994) ha stabilito che Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche

cossicchè i 10 m li devi osservare da tutti i corsi d'acqua.

poi puoi avere discipline locali (esempio studio reticolo idrico minore in regione Lombardia) che derogano a tali disposizioni.