ADERISCO ANCH'IO ALLA PROTESTA !

GEOLOGI LIBERI PROFESSIONISTI E INDAGINI CERTIFICATE

Facendo seguito al groviglio di normative e circolari (NTC D.M. 14 gennaio 2008 e circ. 2 febbraio 2009, n. 617, C.S.LL.PP.) che creano conflitti di competenze e gravi restrizioni mortificando la nostra già tormentata professione ritengo doveroso esprimere, con profondo rammarico, la mia amara riflessione su alcuni punti.
Alla lettera b dell’art.III della Legge 3 febbraio 1963, n. 112 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione del geologo) è riportato integralmente : Formano oggetto dell’attività professionale del geologo:
b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo ed il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti. Ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici
E’ evidente che il geologo ha competenze specifiche per le opere suddette in tutto il suo iter procedurale, dal progetto di massima e preventivo sommario indagini geognostiche; preventivo particolareggiato indagini geognostiche e capitolati ed appalto per indagini geognostiche; progetto esecutivo (studi geologici); direzione lavori di carattere geologiche; assistenza ai collaudi e liquidazioni.
Al punto C 6.2.2.5 della circolare 2 febbaio 2009 n. 617 – C.S.LL.PP
al comma c è scritto testualmente “ La relazione deve essere inoltre corredata da una planimetria con l’ubicazione delle indagini, sia quelle appositamente effettuate, sia quelle di carattere storico e di esperienza locale eventualmente disponibili. Dalla documentazione sulle indagini in sito e in laboratorio, da un numero adeguato di sezioni stratigrafiche con indicazione dei profili delle grandezze misurate (resistenza alla punta di prove penetrometriche, altezze piezometriche, valori di propagazione delle onde di taglio, ecc.)”
Non vi sembra che un poco alla volta vogliono privarci di esprimere giudizi anche sulle condizioni stratigrafiche del sito ? Già siamo stati esautorati e, come dice il collega Costantino Severino, ricattati !
E’ inoltre inconcepibile , a mio avviso, che le indagini e prove solo perché certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 forniscano una forma di prevenzione e quindi rappresentino una tutela per il territorio e per il cittadino !
Le certificazioni, “sic rebus stantibus”, vengono sottoscritte da un geologo dell’impresa autorizzata esautorando il geologo incaricato ed abilitato ad esercitare le funzioni di direttore dei lavori per il progetto in esame.
Da tale situazione ne deriva che le competenze professionali del geologo libero professionista subiscono continue restrizioni e sono sempre più bersagliate ed umiliate !
Quando il geologo incaricato di redigere una relazione tecnica firma in calce al progetto non certifica e legalizza con il suo avallo tutto ciò che riguarda gli accertamenti del suolo ed il sottosuolo ai fini dell’opera in esame?
Da quanto suddetto ritengo pur valida la necessità di ricorrere ad indagini specifiche per determinati progetti , allegandone obbligatoriamente una documentazione fotografica; ma ritengo assolutamente ridicola la richiesta certificazione di cui all’art. 59 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380.

(Geol. Nevio De Tommaso)[/color][color:#3366FF]