Per quanto riguarda le indagini il geologo dovrà, se necessarie, presentare il programma delle indagini mentre l'amministrazione provvederà all'affidamento..
Con il nuovo “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163…” emanato con DPR 207/2010, il legislatore ha previsto che “nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 91, comma 3, del codice (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi….)
l’affidatario della progettazione è tenuto all’osservanza di quanto previsto dall’articolo 118 del codice”, individuando all’art. 252 , comma 5, senza inequivocabili dubbi, nell’affidatario stesso della progettazione
l’unico responsabile legittimato a subappaltare le attività sopra richiamate talchè, ai sensi dell’art. 91, comma 3 del codice, “resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista”. In sostanza
il progettista geologo affidatario, con il nuovo regolamento, è legittimato a non assumersi più la responsabilità per i servizi geologici di cui all’art. 91 comma 3 prestati da operatori che non rientrano tra i suoi subappaltatori qualificati, peggio ancora se selezionati da parti terze(amministrazioni) con requisiti non attinenti all’oggetto delle attività tecniche da svolgere;
L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche geologiche necessarie all'attività di progettazione può essere autorizzato esclusivamente
ai tecnici incaricati ai sensi dell’art. 93, comma 9, D.lgs 163/2006;
....il resto:
http://geologipuntoeacapo.blogspot.com/2010/12/suggerimenti-segnalazioni-e.html