L’Alig tira l’acqua al suo mulino, ma le loro richieste mi sembrano alquanto anacronistiche, anche in base al decreto “Salva Italia”.
Art. 34 Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante 1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale. 2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. 3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore; f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi. g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. 4. L’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di un’attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. 5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche. 6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l’esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa. 7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6. 8. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006 /123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
Art. 35 Potenziamento dell’Antitrust 1. Alla legge 10 ottobre 1990, n.287, dopo l’art. 21, è aggiunto il seguente: “21-bis (Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza) 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.
Passando al vaglio il decreto “Salva Italia” ho notato che all’Art. 45 c’è questa modifica all'Art. 59 del DPR 380/2001:
…all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono eliminate.
Come cambia: 2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
C’è sicuramente anche qui lo zampino di Catricalà.
Purtroppo no. Dovrebbe trattarsi esclusivamente di una procedura per snellire l'iter autorizzativo, che comunque qualche interrogativo lo pone. Se fino ad oggi è stato il CSLLPP ad effettuare ispezioni e controlli, come cambieranno le procedure? Saranno sufficienti autodichiarazioni?
ribadisco quanto detto nel mio precedente post su questo 3d.
per me la parola finale spetta cmq ai giudici del TAR Lazio, che, in quanto giudici, non possono non guardare all'evidenza delle liberalizzazioni in atto, fermo restando tra l'altro quanto già in essere(SOA).
La cosa ha anologie con le lamentele di federfarma per i farmaci di fascia C. Stanno andando in fibrillazione arrampicandosi sugli specchi.. i tempi sono cambiati e cambieranno ancora, purtroppo per qualcuno, per fortuna per altri...malauguratamente per tutti.
Era la difesa di una controinteressata autorizzata dal MIT ex 349/STC. Io contestavo in una gara di marzo "2011" il requisito richiesto della concessione circ. 349/STC già annullata nel 2008... La difesa della controinteressata mi ha eccepito la conoscenza legale del bando, per i termini d'impugnazione, facendola coincidere con quella di pubblicazione del bando all'albo pretorio. I giudici ovviamente non potevano che dargli ragione Come a dire Sig. Scaravilli...lei invece di coglioniare a rompere i c******i a tutti "deve" essere ogni giorno presente in "tutti" gli albi pretori dei comuni d'Italia. Risultato: curnutu e mazziato! ...l'antitrust...sè! u trust nder...
Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 09/12/201118:44.