Una breve ricerca in rete pone in evidenza la genericità dei commenti, ad esempio, da http://projectworkshop.wordpress.com/2008/11/14/competenze-professionali-degli-iscritti-all%E2%80%99albo-degli-architetti-pianificatori-paesaggisti-e-conservatori/:
Le competenze storiche e consolidate dell’architetto sono quelle condivise con gli ingegneri e stabilite dall’art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537: “Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.”
La nozione di “opere di edilizia civile”, nella sua più ampia e consolidata accezione, deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo, per i quali la legge non stabilisca le diverse e specifiche competenze professionali trattate all’art. 51 e da questo riservate agli ingegneri.
In sostanza il legislatore del 1925 ha utilizzato la dizione “edilizia civile” per indicare la categoria residuale di opere non previste dall’art. 51, per le quali (e solo per le quali) ha ritenuto che la particolare complessità tecnica e l’implicazione di conoscenze peculiari dovesse comportare una riserva di competenza favore degli ingegneri.
L’amplissima portata della nozione di “opere di edilizia civile” che ne è conseguita è stata ribadita nel tempo sia da autorevoli pareri ministeriali che da numerose pronunce giurisprudenziali, le quali hanno sgombrato il campo da qualsiasi possibile dubbio residuo.
Comune competenza con gli ingegneri (e, seppur solo parzialmente, con altre categorie tecniche) sussiste quindi:
<!--[if !supportLists]-->1) <!--[endif]-->per le costruzioni civili di qualsiasi tipo e dimensione, sia nel caso delle nuove costruzioni che degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (fatto salvo il caso degli edifici di valori storico artistico, per i quali, come dettagliato nel prosieguo, la competenza è esclusiva);
<!--[if !supportLists]-->2) <!--[endif]-->per le opere di urbanizzazione primaria (quali le opere stradali, gli impianti fognari, la pubblica illuminazione, il verde, ecc) quando strettamente connesse agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi ed in quanto tali da ricondursi nell’ampia accezione di “opere civili” di cui si è detto;
<!--[if !supportLists]-->3) <!--[endif]-->per le opere di urbanizzazione secondaria, peraltro riconfermata come esclusiva da norme di settore quali quelle in materia di edilizia scolastica.
<!--[if !supportLists]-->4) <!--[endif]-->per le opere di impiantistica civile, in quanto facenti parte integrante delle “opere di edilizia civile” espressamente attribuite all’architetto dall’art. 52 del R.D. 2537/25 (fermo restando che esulano dalla competenza del medesimo gli impianti industriali e quelli ad essi assimilabili);
<!--[if !supportLists]-->5) <!--[endif]-->per le prestazioni attinenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale.