Non possiamo non mettere in risalto cosa pensano gli architetti in merito:
http://www.av.archiworld.it/Normativa/122-10.pdfNon posso quotare il passaggio di interesse perchè il PDF non per mette la copiatura del testo, ma se leggete il documento la conclusione del CN degli Architetti è che gli studi geologici ed idrogeologici, propedeutici al resto, sono di competenza di figure specifiche, mentre lo studio e l'analisi geotecnica ('a differenza delel indagini'-cosa vorrà dire?) sono di competenza del tecnico progettista, ossia dell'architetto, se questi è stato incaricato.
Le conclusioni si basano esclusivamente sulla lettura del vecchio DM 1988. La mia prima osservazione riguarda la possibile confusione tra i termini
competenza e
responsabilità, quest'ultimo adottato nelle NTC, e come gli architetti evitino di affrontare questo concetto, ossia responsabilità non necessariamente implica competenza, invocando una normativa precedente non abrogata.
Rimane il fatto che le argomentazioni non sono fondate su espliti riferimenti di legge, in particolare il DPR 328/01, ma cercano di estrapolare le competenze degli architetti da quelle degli ingengeri, in quanto entrambi possono parimenti essere progettisti di opere edili.
L'argomento non mi sembra molto saldo, ma ovviamente sono i giuristi che dovrebbero validarlo o meno, non so se siete al corrente di sentenze in merito o di controdeduzioni alla lettera del CN Architetti inviate da altri organismi giuridici.