Ripropongo l'articolo di legge:
7.11.2 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA AI FINI SISMICI
Le indagini geotecniche devono essere predisposte dal progettista in presenza di un quadro
geologico adeguatamente definito, che comprenda i principali caratteri tettonici e litoligici, nonché
l’eventuale preesistenza di fenomeni di instabilità del territorio. Le indagini devono comprendere
l’accertamento degli elementi che, unitamente agli effetti topografici, influenzano la propagazione
delle onde sismiche, quali le condizioni stratigrafiche e la presenza di un substrato rigido o di una
formazione ad esso assimilabile.
Notiamo che il titolo del paragrafo è esplicito: caratterizzazione geotecnica, quindi tutto quanto descritto nel paragrafo è inerente alla parte geotecnica E NON geologica. La seconda parte della frase chiaramente INCLUDE le indagini geofisiche nelle indagini geotecniche, e gli elementi enumerati non sono altro che la velocità delle onde di taglio, la categoria di sottossuolo, la categoria topografica ecc.
Le mie conclusioni: secondo l'interpretazione oggettiva di tale articolo, noi non siamo esclusivamente competenti circa la parte RSL, ma siamo competenti in concorrenza con gli ingegneri (tralasciando il discorso architetti).