Spesso il rispetto per il ns lavoro ci induce ad eseguire studi che pur essendo stati commissionati come "preliminari" vengono da noi effettuati nel rispetto della normativa inerente un esecutivo. ERRORE. Dovremmo imparare a fare solo quello per cui saremo pagati. E' successo anche a me infatti, che il Committente ha pagato un preliminare e con quello è andato avanti fino alla realizzazione e collaudo dell'opera. Allego per chi interessato il quesito rivolto dal sottoscritto ad uno studio legale ed il relativo parere rilasciato dall'avvocato interpellato
è la solita "menata" a chi è più scaltro. in genere io metto come premessa ed in conclusione che la "preliminare" non può essere usata nel definitivo esecutivo e nelle conclusioni le prescrizioni per le future indagini e perchè. ora e recntemente sto seguendo per conto imprese lavori un diverse parti d'italia dove vedo queste cose ed anche peggio, faccio rifare le indagini ex novo o le faccio integrare, il più delle volte è lo stesso geologo a non volerle fare. mi è capitato anche in fase di controllo per la decennale postuma che sulle rwlazioni geologiche vi fosse molta ttenzione e la prescrizione ad approfndire o rifare.
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Grazie pasionaria. Ma mi interessa sapere quale tipo di norma è.
Forse ti riferisci a questo: D.lgs 163/2006 Art 91 .. 4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
Grazie Ivan. Ma il il d.Lgvo 163/2006 si riferisce solo ai contratti pubblici? Il mio era il caso di un cliente che acquisito la relazione geologica preliminare con prove, interpellato per chiarimenti per il proseguo della progettazione si è defilato da successivi impegni. Nel caso che un nuovo geologo avesse avuto l'incarico di redigere le successive relazioni, avrebbe dovuto interpellarmi per deontologia professionale? Penso inoltre che sussiste un problema serio nei controlli delle pubbliche amministrazioni: se ne fregano anche di quella definitiva per opere private, incuranti del reato penale.
Con prove la chiami relazione preliminare? preliminare definitiva ed esecutiva sono comunque concetti che non hanno nulla a che fare con il privato. Tu hai fatto una relazione geologica con prove ed è sufficente per i calcoli. Ecco perchè il tuo cliente si è defilato. Non gli servi più! Nè tu nè altri geologi
Guarda l'art. 93/3°-4°-5° comma del D.lgs 163/2006 e soprattuto l'art. 26 DPR 207/2010:
Art. 26. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
(artt. 27 e 28, d.P.R. n. 554/1999)
1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:
a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche....