Originariamente inviato da: geoantonio
senti georight, sarebbe opportuno che alla tavola rotonda dell'incontro anisig, ali, algi, ci andasse anche un geologo rappresentante del CNG, anche delegato esterno, e che non sia naturalmente anche il rappresentate o la rappresentante di una delle associazioni organizzatrici... e dicesse chiaramente ed una volta per tutte a Karrer ed ai personaggi del servizio tecnico del MIT, che l'attività di indagine geognostica in sito a scopo geotecnico non può essere assimilata ad attività di laboratorio e men che meno ad attività di impresa così semplicisticamente come qualcuno ha voluto far credere negli ultimi dieci anni circa. .......

Si potrebbe chiarire che :
La Circolare, pur premettendo che la certificazione cui le norme di legge e di regolamento si riferiscono riguarda (soltanto) le prove sui materiali da costruzione e quelle geotecniche, estende l’ambito dell’autorizzazione alle indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito, di fatto subordinando ad autorizzazione anche tali attività, in assenza di espressa previsione normativa (“Art.1.1: Con riferimento al disposto del comma 2 dell’art. 59 del DPR 380/2001, nonché alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il relievo dei campioni e le prove in sito”).
L’entrata in vigore della Circolare ha, quindi, prodotto un’estensione dell’ambito riservato alle indagini e prove effettuate da laboratori autorizzati, ricomprendendovi tipologie di analisi ulteriori rispetto a quelle previste dal D.P.R. 380/2001 e dalle NTC, che limitavano l’obbligo di certificazione alle sole indagini e prove geotecniche.
Come noto, “le circolari della P.A. non hanno natura normativa né costituiscono fonti del diritto, essendo atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi della medesima, deve escludersi che esse siano idonee a paralizzare l'efficacia della fonte regolamentare”
Ciò in quanto ai sensi dell’articolo 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché dei principi di successione delle norme nel tempo, la modifica di una disposizione regolamentare deve avvenire con atto normativo di forza giuridica equivalente o superiore. La natura della circolare, atto di indirizzo dell’azione degli organi amministrativi, non consente di derogare a disposizioni normative di rango regolamentare né di integrarne il contenuto.


Peccato che non si tratti di un "testo originale" ma di un paragrafo estratto da uno dei ricorsi presentati dal CNG.



Egidio Grasso
Coordinatore sito WEB
www.geologi.it
Puoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)