Originariamente inviato da: Egidio Grasso
Si potrebbe chiarire che :

la modifica di una disposizione regolamentare deve avvenire con atto normativo di forza giuridica equivalente o superiore. La natura della circolare, atto di indirizzo dell’azione degli organi amministrativi, non consente di derogare a disposizioni normative di rango regolamentare né di integrarne il contenuto.[/i]


se quello sopra è vero...quello sotto è falso:

Originariamente inviato da: Egidio Grasso

..ricomprendendovi tipologie di analisi ulteriori rispetto a quelle previste dal D.P.R. 380/2001 e dalle NTC, che limitavano l’obbligo di certificazione alle sole indagini e prove geotecniche.


Mi spiego meglio:
Se i laboratori autorizzati fossero gli unici a poter effettuare l'attività di prove sui materiali da costruzione e prove geotecniche in virtù dell'art. 59 comma2 del DPR 380/2001 allora i laboratori ufficiali previsti al comma 1 dello stesso articolo (università ecc) non possono più fare queste prove? Il comma 2 di questo articolo 59 non mi sembra pertanto che stia limitando a questi laboratori autorizzati l'esclusività di questa tipologia di attività

La verità non stà quindi neanche nel ricorso del CNG ma a pag. 38 del ricorso del collega IOTTI(di sicuro non impregnato da interessi di qualche rappresentante di categoria che rema controcorrente) :

L'art. 59 2° comma DPR 380/2001 non limita l'attività di prove ai soli laboratori autorizzati ma la estende anche a loro .


Il limite all’attività, per le sole prove sui materiali impiegati nelle strutture ultimate(acciai e calcestruzzo), viene solo dall'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001:

“A strutture ultimate….il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione….esponendo: a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;..”


Quindi questi laboratori(ufficiali ed autorizzati) non possono entrare con le loro prove nelle nostre attività di assistenza tecnica, anche sperimentale, alla progettazione ma possono (e devono) farlo solo in fase esecutiva delle opere progettate e solo per corredare con il loro certificati la relazione a strutture ultimate.
Se poi tra le strutture questa lobby vuole considerare anche i terreni di fondazione allora meglio ancora: In questo modo nessun geologo si sognerebbe più di inventarsi le prove sapendo che poi i suoi dati di progetto verranno certificati in seguito anche dai laboratori di cui all'art. 59.
In definitiva si avrebbero relazioni geologiche e geotecniche fondate su prove veramente fatte e l’obbligo della direzione geologica dei lavori(fino ad oggi mai richiesta dai committenti privati)poichè necessiterebbe almeno per la verbalizzazione dei prelievi da fare analizzare ai laboratori di cui al 59 380/2001.

Immagini allegate
RICORSO circolare 7619_IOTTI.pdf (686.2 KB, 16 download)